Art. 10 
 
Disposizioni in materia di reclutamento  del  personale  docente  per
                      l'anno scolastico 2024/25 
 
  1. Al fine di porre termine al  contenzioso  relativo  al  concorso
indetto  con  decreto  del  direttore  generale  per   il   personale
scolastico del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 23 febbraio 2016, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2016,
nonche' assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2024/2025, i
docenti di scuola secondaria di primo e di  secondo  grado  che  alla
data di entrata in vigore del  presente  decreto  hanno  superato  il
periodo di formazione e prova e sono in servizio da almeno  tre  anni
presso istituzioni scolastiche statali a  seguito  di  immissione  in
ruolo con riserva per aver partecipato al citato concorso indetto con
decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 106 del
23 febbraio 2016, superando tutte le prove concorsuali,  dopo  essere
stati  ammessi  a  seguito  di   un   provvedimento   giurisdizionale
cautelare, sono confermati in ruolo e devono acquisire, in ogni caso,
entro il  termine  del  30  giugno  2025,  trenta  crediti  formativi
universitari (CFU) o crediti formativi accademici (CFA) del  percorso
universitario  e  accademico  di   formazione   iniziale   ai   sensi
dell'articolo 13, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo  13
aprile 2017, n. 59, cui accedono  di  diritto  con  oneri  a  proprio
carico. Il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30 giugno
2025 determina la risoluzione del  contratto  di  docente  di  scuola
secondaria di primo e di secondo grado e la cancellazione  definitiva
dalla relativa graduatoria di merito. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, destinatari  di  provvedimenti  di
revoca della nomina o di risoluzione  del  contratto  di  docente  di
scuola secondaria di primo e di secondo grado, adottati in esecuzione
di provvedimenti giurisdizionali, sottoscrivono un contratto  annuale
di supplenza sui posti vacanti e disponibili, durante il quale devono
acquisire, in ogni caso, trenta CFU o CFA del percorso  universitario
e accademico di formazione iniziale, ai sensi dell'articolo 13, comma
2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,  cui
accedono  di  diritto  con  oneri  a   proprio   carico.   Conseguita
l'abilitazione, i docenti di cui al primo  periodo  sono  immessi  in
ruolo con decorrenza giuridica ed economica dal  1°  settembre  2025,
mentre il mancato conseguimento dell'abilitazione entro il 30  giugno
2025 determina la cancellazione definitiva dalla relativa graduatoria
di merito. Resta fermo che il periodo  intercorrente  tra  la  revoca
della nomina o la risoluzione del contratto adottate in esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali  di  cui  al  primo  periodo  e  il  1°
settembre 2024 o, se successiva, la data di inizio  del  servizio  ai
sensi del contratto annuale  di  supplenza,  non  e'  utile  ai  fini
giuridici ed economici relativi al riconoscimento del  servizio  agli
effetti della carriera. 
  3. I soggetti che hanno superato le prove concorsuali dei  concorsi
indetti con decreto direttoriale  del  Ministero  dell'istruzione  21
aprile 2020,  n.  498,  e  con  decreto  direttoriale  del  Ministero
dell'istruzione 23 aprile 2020, n.  510,  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»,  n.  34  del  28
aprile  2020,  avendo  superato  la  prova  scritta  a   seguito   di
partecipazione alle  prove  suppletive  indette  rispettivamente  con
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 28  marzo  2023,
nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 23 aprile 2021  e  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 85 del 26 ottobre 2021, sono confermati  definitivamente
in ruolo, ferme restando le  disposizioni  vigenti  in  relazione  al
periodo  di  formazione  e  prova,  ovvero  sono   confermati   nelle
pertinenti graduatorie di merito.