Art. 11 
 
     Misure per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri 
 
  1. Con il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di  cui
all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  nei
limiti delle risorse di organico  disponibili  a  livello  nazionale,
puo'  essere  disposta  l'assegnazione   di   un   docente   dedicato
all'insegnamento dell'italiano per stranieri per le classi aventi  un
numero di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta  al
Sistema nazionale di istruzione e che  non  sono  in  possesso  delle
competenze linguistiche di base in lingua italiana, pari o  superiore
al 20 per cento degli studenti della classe. Nella programmazione dei
posti da assegnare alle procedure di concorso ordinario  per  docenti
della scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione  e  del  merito
tiene conto del fabbisogno per la classe di concorso «Lingua italiana
per discenti di lingua straniera» (classe di concorso A-23) derivante
dall'applicazione del presente comma. L'assegnazione dei  docenti  di
cui al primo periodo e' disposta  a  decorrere  dall'anno  scolastico
2025/2026. 
  2. Ai  fini  dell'accertamento  obbligatorio  delle  competenze  in
ingresso in lingua italiana  secondo  il  Quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue  (QCER),  nonche'  per  la
predisposizione dei Piani  didattici  personalizzati  finalizzati  al
pieno  inserimento  scolastico  degli  studenti  stranieri   che   si
iscrivono, per la prima volta, al Sistema nazionale di istruzione, le
istituzioni  scolastiche  possono  stipulare  accordi  con  i  Centri
provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA),  anche  avvalendosi
delle risorse di cui al comma 3 e, in ogni  caso,  nei  limiti  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
  3. A  decorrere  dall'anno  scolastico  2024/2025,  le  istituzioni
scolastiche promuovono attivita' di potenziamento didattico in orario
extracurricolare a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale
«PN Scuola e competenze 2021-2027»,  in  attuazione  del  regolamento
(UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24  giugno
2021, e nel  rispetto  delle  procedure,  dei  vincoli  territoriali,
programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021-2027  e
dei  criteri   di   ammissibilita'   del   predetto   Programma.   La
partecipazione alle attivita' di cui al presente comma  e'  riservata
alle istituzioni scolastiche che  registrano  tassi  di  presenza  di
alunni  stranieri,  che  non  sono  in  possesso   delle   competenze
linguistiche di base in lingua italiana,  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'istruzione e del merito, con il quale sono individuate,
altresi', le modalita' di partecipazione al Programma  nazionale  «PN
Scuola e competenze 2021-2027» sulla base delle  risorse  disponibili
di cui al primo periodo. 
  4. All'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
dopo la lettera b-bis), e' aggiunta la seguente: 
    «b-ter) sono definiti il numero delle classi con una  percentuale
di studenti stranieri, che si iscrivono per la prima volta al sistema
nazionale di istruzione e che non sono in possesso  delle  competenze
linguistiche di base in lingua italiana, pari o superiore al  20  per
cento degli studenti della classe e il relativo numero dei  posti  di
docente.».