Art. 12 
 
          Mobilita' straordinaria dei dirigenti scolastici 
 
  1. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art.   19-quater   (Disposizioni   in   materia   di   mobilita'
straordinaria dei  dirigenti  scolastici).  -  1.  Nelle  more  della
definizione di una nuova disciplina  della  mobilita'  interregionale
dei dirigenti scolastici in sede contrattuale, e in deroga  a  quella
gia' prevista nella medesima sede, esclusivamente per  le  operazioni
di mobilita' dell'anno scolastico 2024/2025 e'  reso  disponibile  il
100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti
salvi i  contingenti  regionali  dei  posti  del  concorso  ordinario
indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione e  del
merito 18 dicembre 2023, n. 2788, pubblicato nel  sito  internet  del
Ministero e nel Portale del reclutamento inPA. Nelle regioni  in  cui
le procedure del concorso ordinario di cui al primo  periodo  non  si
concludono in tempo  utile  per  le  immissioni  in  ruolo  dell'anno
scolastico 2024/2025, alla mobilita'  interregionale  per  tale  anno
scolastico puo' essere destinato, in aggiunta a  quanto  previsto  al
primo periodo, un ulteriore numero di posti, nel limite  del  50  per
cento del  contingente  regionale  del  concorso  medesimo.  I  posti
eventualmente  resi  disponibili  per  le  operazioni  di   mobilita'
dell'anno scolastico 2024/2025 ai  sensi  del  secondo  periodo  sono
reintegrati nel contingente regionale del concorso in occasione delle
immissioni in ruolo degli anni scolastici successivi,  a  valere  sul
contingente delle disponibilita'  per  le  operazioni  di  mobilita'.
Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non
devono derivare esuberi di personale per il  triennio  relativo  agli
anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di
cui al presente comma non sono richiesti  gli  assensi  degli  Uffici
scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego  da  parte
dell'Ufficio scolastico della regione richiesta in caso di esubero di
personale per il triennio indicato o per la  necessita'  di  eseguire
provvedimenti giurisdizionali  dai  quali  consegue  l'immissione  in
ruolo secondo l'ordine di graduatoria nella regione medesima. 
  2.  Per  il  triennio  2024/2025,  2025/2026  e  2026/2027,  se   i
provvedimenti giurisdizionali di cui  al  comma  1,  quinto  periodo,
riguardano regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari
dei medesimi provvedimenti sono immessi in ruolo in altra regione con
precedenza rispetto alla stessa procedura di mobilita' e  alle  altre
procedure di immissione in ruolo e,  comunque,  senza  necessita'  di
assenso da parte dell'Ufficio scolastico regionale della  regione  di
richiesta destinazione. In subordine alle procedure di cui  al  primo
periodo, le immissioni in ruolo disposte in attuazione  dell'articolo
5, comma 11-undecies, del decreto-legge 29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,  n.  14,
sono disposte con precedenza rispetto alle procedure di  mobilita'  e
alle  altre  procedure  di  immissione  in  ruolo  di   neo-dirigenti
scolastici.».