Art. 13 
 
      Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici 
 
  1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:  «I  dirigenti
scolastici  sono  inquadrati  in  ruoli  di  dimensione  regionale  e
rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in  ordine  ai  risultati,
che sono valutati tenuto conto della specificita'  delle  funzioni  e
sulla base del Sistema nazionale di  valutazione  dei  risultati  dei
dirigenti   scolastici,   adottato   con   decreto    del    Ministro
dell'istruzione e del merito, che stabilisce  gli  indirizzi  per  la
definizione degli obiettivi strategici volti ad  assicurare  il  buon
andamento  dell'azione  dirigenziale  e  individua  i  soggetti   che
intervengono nella procedura  di  valutazione,  in  coerenza  con  la
direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di  cui
all'articolo 15, comma 2, lettera  a),  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150.». 
  2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio  2015,  n.  107,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' soppresso; 
    b) al secondo periodo, dopo le  parole:  «la  valutazione»,  sono
inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»; 
    c) al terzo periodo, le parole:  «la  valutazione  dei  dirigenti
scolastici e» sono soppresse. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  a  decorrere
dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si  provvede
nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come
modificato dal presente articolo, e' adottato entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.