Art. 13 Misure in materia di valutazione dei dirigenti scolastici 1. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base del Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei dirigenti scolastici, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, che stabilisce gli indirizzi per la definizione degli obiettivi strategici volti ad assicurare il buon andamento dell'azione dirigenziale e individua i soggetti che intervengono nella procedura di valutazione, in coerenza con la direttiva generale del Ministro dell'istruzione e del merito, di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.». 2. All'articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo e' soppresso; b) al secondo periodo, dopo le parole: «la valutazione», sono inserite le seguenti: «dei dirigenti scolastici»; c) al terzo periodo, le parole: «la valutazione dei dirigenti scolastici e» sono soppresse. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Alla relativa attuazione si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal presente articolo, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.