Art. 14 
 
Disposizioni  in  materia  di  durata  del  servizio  all'estero  del
                       personale della scuola 
 
  1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  64,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    «2-bis. In alternativa a quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  il
personale che ha prestato servizio all'estero per  non  oltre  cinque
anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi  quello  in
corso e quello in  cui  ha  avuto  luogo  l'effettiva  assunzione  in
servizio all'estero, puo' optare  per  permanere  all'estero  per  un
unico  periodo  di  nove  anni   scolastici   consecutivi   nell'arco
dell'intera  carriera,  compreso  quello  in  cui  ha   avuto   luogo
l'effettiva  assunzione  in   servizio   all'estero.   L'opzione   e'
esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno  scolastico  del
primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo  la
scadenza di tale termine. 
    2-ter. L'opzione di cui al comma  2-bis  puo'  essere  esercitata
esclusivamente dal personale che  assicura  una  presenza  all'estero
fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento  a  riposo,
per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima  del
termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo  26,
comma 2, oppure a seguito di domanda non  motivata  da  gravi  motivi
personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il  viaggio  di
rimpatrio di cui  alla  parte  terza,  titolo  II,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.». 
  2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e  2-ter  dell'articolo  21  del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,  introdotti  dal  presente
decreto, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto anche dal personale  in  corso
di svolgimento del sesto anno di servizio presso  le  Scuole  europee
nell'anno scolastico 2023/2024.