Art. 14
Disposizioni in materia di durata del servizio all'estero del
personale della scuola
1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64,
dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 1 e 2, il
personale che ha prestato servizio all'estero per non oltre cinque
anni scolastici nell'arco della vita lavorativa, compresi quello in
corso e quello in cui ha avuto luogo l'effettiva assunzione in
servizio all'estero, puo' optare per permanere all'estero per un
unico periodo di nove anni scolastici consecutivi nell'arco
dell'intera carriera, compreso quello in cui ha avuto luogo
l'effettiva assunzione in servizio all'estero. L'opzione e'
esercitata non oltre l'ultimo giorno del quinto anno scolastico del
primo sessennio di permanenza all'estero e non e' revocabile dopo la
scadenza di tale termine.
2-ter. L'opzione di cui al comma 2-bis puo' essere esercitata
esclusivamente dal personale che assicura una presenza all'estero
fino allo scadere del novennio o, in caso di collocamento a riposo,
per almeno un settennio. Se il personale rientra in Italia prima del
termine indicato al primo periodo, in applicazione dell'articolo 26,
comma 2, oppure a seguito di domanda non motivata da gravi motivi
personali o familiari, non sono dovuti i benefici per il viaggio di
rimpatrio di cui alla parte terza, titolo II, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.».
2. L'opzione di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 21 del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, introdotti dal presente
decreto, puo' essere esercitata entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto anche dal personale in corso
di svolgimento del sesto anno di servizio presso le Scuole europee
nell'anno scolastico 2023/2024.