Art. 13 
 
Esercizio della professione di guida turistica sulla base  di  titoli
  conseguiti  in  Stati  membri  dell'Unione  europea,  dello  Spazio
  economico europeo e in Svizzera 
 
  1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente  allo
Spazio economico europeo o della Svizzera in possesso della qualifica
per  lo  svolgimento  della  professione  di   guida   turistica   in
conformita' alla normativa  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo
a svolgere la loro attivita' in Italia: 
    a.  su  base  temporanea  e  occasionale,  in  regime  di  libera
prestazione  di  servizi,  ai  sensi  dell'articolo  9  del   decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206; 
    b.  in  maniera  stabile,  a  seguito  del  riconoscimento  della
qualifica  professionale  conseguita  in  un   altro   Stato   membro
dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo  o  in  Svizzera,
previa eventuale integrazione della formazione  mediante  una  misura
compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto  legislativo
n.  206  del  2007,  consistente,  a  scelta  del  richiedente,   nel
superamento di una  prova  attitudinale  in  lingua  italiana  o,  in
alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. In questo
caso il Ministero del turismo, previa  istanza  dell'interessato,  si
esprime  in  ordine  alle  modalita'  di  svolgimento  della   misura
compensativa, ove ritenuta necessaria. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   9
          novembre 2007, n. 261. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9,  rubricato
          «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale  e
          temporanea»: 
                «1. Fatti salvi gli articoli da 10 a  15,  la  libera
          prestazione di servizi sul territorio  nazionale  non  puo'
          essere  limitata  per  ragioni  attinenti  alle  qualifiche
          professionali: 
                  a) se il prestatore e' legalmente stabilito  in  un
          altro  Stato  membro  per  esercitarvi  la   corrispondente
          professione; 
                  b) in caso di spostamento del  prestatore;  in  tal
          caso, se nello Stato membro di stabilimento la  professione
          non e' regolamentata, il prestatore  deve  aver  esercitato
          tale professione per almeno un anno  nel  corso  dei  dieci
          anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
          che esige un anno di esercizio  della  professione  non  si
          applica se la professione o la formazione propedeutica alla
          professione e' regolamentata. 
                2. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
                3.  Il  carattere  temporaneo  e  occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
                3-bis. Per  le  attivita'  stagionali,  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente  ai
          casi in cui emergano motivati dubbi,  effettuare  controlli
          per verificare il carattere temporaneo  e  occasionale  dei
          servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 
                4. In caso di spostamento, il prestatore e'  soggetto
          a norme professionali, di carattere professionale, legale o
          amministrativo,  direttamente  connesse   alle   qualifiche
          professionali,  quali  la  definizione  della  professione,
          all'uso dei  titoli,  alla  disciplina  relativa  ai  gravi
          errori professionali connessi direttamente e specificamente
          alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
          disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
          esercitano la  professione  corrispondente  nel  territorio
          italiano.». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  22,
          rubricato «Misure compensative»: 
                «1. Il riconoscimento di cui al  presente  capo  puo'
          essere  subordinato  al  compimento  di  un  tirocinio   di
          adattamento non  superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova
          attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
          casi: 
                  a) se la durata della formazione da lui seguita  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
          un anno a quella richiesta in Italia; 
                  b)  se  la  formazione  ricevuta  riguarda  materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                  c) se la professione regolamentata  include  una  o
          piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti  nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
                3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
                4. In deroga al principio enunciato al comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui
          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                  a) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma
          1, lettere b) e c), l'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),
          limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma
          1, lettera a), limitatamente alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                  c) se e' richiesto dal titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettera c); 
                  d)  se  e'  richiesto  dal  titolare  di  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettere d) o e). 
                4-bis. Comma abrogato. 
                4-ter.  Nel  caso  del  titolare  di  una   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle
          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica
          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio
          di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 
                5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere  b)
          e c), per «materie sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          quelle in  relazione  alle  quali  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio  della
          professione e in cui la formazione  ricevuta  dal  migrante
          presenta significative differenze in termini  di  contenuto
          rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
          professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
          salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
          minime di formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche
          professionali non acquisite in uno Stato membro. 
                6. L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta  una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
                7.  Con   provvedimento   dell'autorita'   competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
                8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
                8-bis.  La  decisione  di  imporre  un  tirocinio  di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il livello di qualifica professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'articolo 19; 
                  b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
                8-ter.  Al  richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.». 
              - Si riporta,  altresi',  il  testo  dell'articolo  23,
          rubricato «Tirocinio di adattamento e prova attitudinale»: 
                «1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata  e  le
          materie oggetto del tirocinio di adattamento e della  prova
          attitudinale sono  stabilite  dall'Autorita'  competente  a
          seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16,
          se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole  il
          tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
          benefici sociali di cui gode il tirocinante sono  stabiliti
          dalla   normativa   vigente,   conformemente   al   diritto
          comunitario applicabile. 
                2. La prova attitudinale si  articola  in  una  prova
          scritta o pratica e orale o in una prova orale  sulla  base
          dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
          In caso di esito sfavorevole  o  di  mancata  presentazione
          dell'interessato senza  valida  giustificazione,  la  prova
          attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi. 
                2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e  2  le  autorita'
          competenti di  cui  all'articolo  5  possono  stabilire  il
          numero  di  ripetizioni  cui  ha  diritto  il  richiedente,
          tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
          a livello nazionale e nel rispetto  del  principio  di  non
          discriminazione. 
                3. Ai fini  della  prova  attitudinale  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5  predispongono  un  elenco
          delle  materie  che,  in  base  ad  un  confronto  tra   la
          formazione richiesta  sul  territorio  nazionale  e  quella
          posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai  titoli
          di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
          scegliere tra quelle che  figurano  nell'elenco  e  la  cui
          conoscenza  e'  una   condizione   essenziale   per   poter
          esercitare la professione sul territorio  dello  Stato.  Lo
          status  del  richiedente  che   desidera   prepararsi   per
          sostenere  la  prova  attitudinale   e'   stabilito   dalla
          normativa vigente.».