Art. 13
Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli
conseguiti in Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio
economico europeo e in Svizzera
1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo
Spazio economico europeo o della Svizzera in possesso della qualifica
per lo svolgimento della professione di guida turistica in
conformita' alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione
europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo
a svolgere la loro attivita' in Italia:
a. su base temporanea e occasionale, in regime di libera
prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b. in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della
qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro
dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera,
previa eventuale integrazione della formazione mediante una misura
compensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo
n. 206 del 2007, consistente, a scelta del richiedente, nel
superamento di una prova attitudinale in lingua italiana o, in
alternativa, nel compimento di un tirocinio di adattamento. In questo
caso il Ministero del turismo, previa istanza dell'interessato, si
esprime in ordine alle modalita' di svolgimento della misura
compensativa, ove ritenuta necessaria.
Note all'art. 13:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato
«Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera
prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo'
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche
professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 22,
rubricato «Misure compensative»:
«1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo'
essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova
attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis. Comma abrogato.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».
- Si riporta, altresi', il testo dell'articolo 23,
rubricato «Tirocinio di adattamento e prova attitudinale»:
«1. Nei casi di cui all'articolo 22, la durata e le
materie oggetto del tirocinio di adattamento e della prova
attitudinale sono stabilite dall'Autorita' competente a
seguito della Conferenza di servizi di cui all'articolo 16,
se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole il
tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i
benefici sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti
dalla normativa vigente, conformemente al diritto
comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova
scritta o pratica e orale o in una prova orale sulla base
dei contenuti delle materie stabilite ai sensi del comma 1.
In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione
dell'interessato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono stabilire il
numero di ripetizioni cui ha diritto il richiedente,
tenendo conto della prassi seguita per ciascuna professione
a livello nazionale e nel rispetto del principio di non
discriminazione.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 predispongono un elenco
delle materie che, in base ad un confronto tra la
formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli
di formazione del richiedente. La prova verte su materie da
scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui
conoscenza e' una condizione essenziale per poter
esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo
status del richiedente che desidera prepararsi per
sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.».