Art. 14 
 
                   Libera prestazione del servizio 
                         di guida turistica 
 
  1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera  a),  hanno
titolo a svolgere la loro attivita' in Italia su base  temporanea  ed
occasionale  in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi,   alle
condizioni indicate ai seguenti commi. 
  2. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad  accertare
il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del  servizio
di guida turistica. 
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo  9,  comma  3,  del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n.  206,  l'attivita'  di  guida
turistica svolta per non piu' di sessanta giorni  annui,  e  comunque
per non piu' di  venti  giorni  continuativi,  indipendentemente  dal
numero di  turisti  accompagnati,  e'  considerata  avente  carattere
temporaneo e occasionale. 
  4. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed  occasionale
della  prestazione,  il  professionista   interessato   dichiara   al
Ministero del turismo, mediante procedura on line  disponibile  nella
sezione dedicata del sito istituzionale  www.ministeroturismo.gov.it,
la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi  l'attivita'
di  guida   turistica,   specificandone   i   singoli   periodi.   La
dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e  ha
validita' di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun
professionista un codice univoco temporaneo da esibire  su  richiesta
dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo. 
  5. Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli,  anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi
dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalita' previste  dal
Capo V del presente regolamento. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   9
          novembre 2007, n. 261. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  9,  rubricato
          «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale  e
          temporanea»: 
                «1. Fatti salvi gli articoli da 10 a  15,  la  libera
          prestazione di servizi sul territorio  nazionale  non  puo'
          essere  limitata  per  ragioni  attinenti  alle  qualifiche
          professionali: 
                  a) se il prestatore e' legalmente stabilito  in  un
          altro  Stato  membro  per  esercitarvi  la   corrispondente
          professione; 
                  b) in caso di spostamento del  prestatore;  in  tal
          caso, se nello Stato membro di stabilimento la  professione
          non e' regolamentata, il prestatore  deve  aver  esercitato
          tale professione per almeno un anno  nel  corso  dei  dieci
          anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
          che esige un anno di esercizio  della  professione  non  si
          applica se la professione o la formazione propedeutica alla
          professione e' regolamentata. 
                2. Le disposizioni del presente titolo  si  applicano
          esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta  sul
          territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
          occasionale, la professione di cui al comma 1. 
                3.  Il  carattere  temporaneo  e  occasionale   della
          prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art.  5,
          caso per  caso,  tenuto  conto  anche  della  natura  della
          prestazione, della durata della prestazione  stessa,  della
          sua  frequenza,  della  sua  periodicita'   e   della   sua
          continuita'. 
                3-bis. Per  le  attivita'  stagionali,  le  autorita'
          competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente  ai
          casi in cui emergano motivati dubbi,  effettuare  controlli
          per verificare il carattere temporaneo  e  occasionale  dei
          servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 
                4. In caso di spostamento, il prestatore e'  soggetto
          a norme professionali, di carattere professionale, legale o
          amministrativo,  direttamente  connesse   alle   qualifiche
          professionali,  quali  la  definizione  della  professione,
          all'uso dei  titoli,  alla  disciplina  relativa  ai  gravi
          errori professionali connessi direttamente e specificamente
          alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche'  alle
          disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
          esercitano la  professione  corrispondente  nel  territorio
          italiano.».