Art. 14 Libera prestazione del servizio di guida turistica 1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea ed occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle condizioni indicate ai seguenti commi. 2. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio di guida turistica. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'attivita' di guida turistica svolta per non piu' di sessanta giorni annui, e comunque per non piu' di venti giorni continuativi, indipendentemente dal numero di turisti accompagnati, e' considerata avente carattere temporaneo e occasionale. 4. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale della prestazione, il professionista interessato dichiara al Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella sezione dedicata del sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it, la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attivita' di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha validita' di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo. 5. Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalita' previste dal Capo V del presente regolamento.
Note all'art. 14: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato «Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea»: «1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche professionali: a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente professione; b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione che esige un anno di esercizio della professione non si applica se la professione o la formazione propedeutica alla professione e' regolamentata. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di cui al comma 1. 3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5, caso per caso, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'. 3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita' competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei servizi prestati in tutto il territorio nazionale. 4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto a norme professionali, di carattere professionale, legale o amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche professionali, quali la definizione della professione, all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi errori professionali connessi direttamente e specificamente alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che esercitano la professione corrispondente nel territorio italiano.».