Art. 14
Libera prestazione del servizio
di guida turistica
1. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), hanno
titolo a svolgere la loro attivita' in Italia su base temporanea ed
occasionale in regime di libera prestazione di servizi, alle
condizioni indicate ai seguenti commi.
2. Il Ministero del turismo e' l'autorita' competente ad accertare
il carattere temporaneo e occasionale della prestazione del servizio
di guida turistica.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'attivita' di guida
turistica svolta per non piu' di sessanta giorni annui, e comunque
per non piu' di venti giorni continuativi, indipendentemente dal
numero di turisti accompagnati, e' considerata avente carattere
temporaneo e occasionale.
4. Prima di avviare l'esercizio in forma temporanea ed occasionale
della prestazione, il professionista interessato dichiara al
Ministero del turismo, mediante procedura on line disponibile nella
sezione dedicata del sito istituzionale www.ministeroturismo.gov.it,
la propria intenzione di entrare in Italia per svolgervi l'attivita'
di guida turistica, specificandone i singoli periodi. La
dichiarazione viene presentata all'atto della prima prestazione e ha
validita' di dodici mesi. Il Ministero del turismo rilascia a ciascun
professionista un codice univoco temporaneo da esibire su richiesta
dei soggetti autorizzati all'esercizio delle funzioni di controllo.
5. Il Ministero del turismo dispone gli opportuni controlli, anche
a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai sensi
dei commi precedenti, anche avvalendosi delle modalita' previste dal
Capo V del presente regolamento.
Note all'art. 14:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 9, rubricato
«Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea»:
«1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera
prestazione di servizi sul territorio nazionale non puo'
essere limitata per ragioni attinenti alle qualifiche
professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un
altro Stato membro per esercitarvi la corrispondente
professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal
caso, se nello Stato membro di stabilimento la professione
non e' regolamentata, il prestatore deve aver esercitato
tale professione per almeno un anno nel corso dei dieci
anni che precedono la prestazione di servizi. La condizione
che esige un anno di esercizio della professione non si
applica se la professione o la formazione propedeutica alla
professione e' regolamentata.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul
territorio dello Stato per esercitare, in modo temporaneo e
occasionale, la professione di cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della
prestazione e' valutato, dall'autorita' di cui all'art. 5,
caso per caso, tenuto conto anche della natura della
prestazione, della durata della prestazione stessa, della
sua frequenza, della sua periodicita' e della sua
continuita'.
3-bis. Per le attivita' stagionali, le autorita'
competenti di cui all'articolo 5 possono, limitatamente ai
casi in cui emergano motivati dubbi, effettuare controlli
per verificare il carattere temporaneo e occasionale dei
servizi prestati in tutto il territorio nazionale.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto
a norme professionali, di carattere professionale, legale o
amministrativo, direttamente connesse alle qualifiche
professionali, quali la definizione della professione,
all'uso dei titoli, alla disciplina relativa ai gravi
errori professionali connessi direttamente e specificamente
alla tutela e alla sicurezza dei consumatori, nonche' alle
disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che
esercitano la professione corrispondente nel territorio
italiano.».