Art. 15 
 
                      Dichiarazione preventiva 
 
  1. La dichiarazione telematica prevista dall'articolo precedente e'
corredata da: 
    a. copia di un documento di identita' in corso di validita'; 
    b. attestazione comprovante il possesso della qualifica di  guida
turistica; 
    c. certificazione dell'autorita' competente che  attesti  che  il
professionista e' legalmente stabilito in uno  degli  Stati  indicati
dall'articolo 13 del presente Capo per svolgervi l'attivita' di guida
turistica e che non gli e' vietato  di  esercitarla,  anche  su  base
temporanea; 
    d. una prova, con qualsiasi  mezzo,  ai  sensi  dell'articolo  7,
paragrafo 2, lettera d) della  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che  il  prestatore  ha
esercitato la professione di guida turistica per almeno un  anno  nel
corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui  la
professione non e' regolamentata. 
 
          Note all'art. 15: 
              - La Direttiva 7  settembre  2005,  n.  2005/36/CE  del
          Parlamento   europeo   e   del   Consiglio,   relativa   al
          riconoscimento delle  qualifiche  professionali,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  30
          settembre 2005, n. L 255. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  7,  rubricato
          «Dichiarazione  preventiva  in  caso  di  spostamento   del
          prestatore»: 
                «1. Gli Stati  membri  possono  esigere  che,  se  il
          prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro
          all'altro per fornire servizi, questi informi  in  anticipo
          l'autorita' competente dello Stato membro ospitante con una
          dichiarazione   scritta   contenente   informazioni   sulla
          copertura  assicurativa  o  analoghi  mezzi  di  protezione
          personale   o    collettiva    per    la    responsabilita'
          professionale. Tale dichiarazione e' rinnovata  annualmente
          se il  prestatore  intende  fornire  servizi  temporanei  o
          occasionali  in  tale  Stato  membro  durante   l'anno   in
          questione. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione  con
          qualsiasi mezzo. 
                2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o  in
          caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai
          documenti, gli  Stati  membri  possono  richiedere  che  la
          dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti: 
                  a) una prova della nazionalita' del prestatore; 
                  b) un attestato che certifichi che il  titolare  e'
          legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare  le
          attivita'  in  questione  e  che   non   gli   e'   vietato
          esercitarle, anche  su  base  temporanea,  al  momento  del
          rilascio dell'attestato; 
                  c)   una   prova   dei   titoli    di    qualifiche
          professionali; 
                  d) nei casi di cui  all'articolo  5,  paragrafo  1,
          lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore
          ha esercitato l'attivita' in questione per almeno  un  anno
          nel corso dei dieci anni che precedono  la  prestazione  di
          servizi; 
                  e) per le professioni nel settore della  sicurezza,
          nel settore della sanita' e  per  le  professioni  inerenti
          all'istruzione   dei   minori,   inclusa   l'assistenza   e
          l'istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato  membro
          lo richieda  per  i  propri  cittadini,  un  attestato  che
          confermi l'assenza di sospensioni temporanee  o  definitive
          dall'esercizio della professione o di condanne penali; 
                  f) per le professioni che hanno implicazioni per la
          sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza,
          da  parte  del   richiedente,   della   lingua   necessaria
          all'esercizio  della   professione   nello   Stato   membro
          ospitante; 
                  g) per le professioni riguardanti le  attivita'  di
          cui all'articolo 16 e che  sono  state  notificate  da  uno
          Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, un
          certificato   concernente   la   natura   e    la    durata
          dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o  dall'organismo
          competente dello Stato  membro  in  cui  il  fornitore  dei
          servizi e' stabilito. 
                2-bis. La presentazione della richiesta dichiarazione
          da  parte  del  prestatore  conformemente  al  paragrafo  1
          consente a tale prestatore  di  servizi  di  avere  accesso
          all'attivita' di  servizio  o  di  esercitarla  sull'intero
          territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro
          puo' richiedere le informazioni supplementari  elencate  al
          paragrafo   2,   per   quanto   concerne   le    qualifiche
          professionali del fornitore di servizi se: 
                  a) la professione e' regolamentata in modo  diverso
          in parti del territorio di tale Stato membro; 
                  b) tale regolamentazione  e'  applicabile  anche  a
          tutti i cittadini di tale Stato membro; 
                  c) le  differenze  in  tale  regolamentazione  sono
          giustificate da motivi  imperativi  di  interesse  generale
          relative  alla  salute  pubblica  o  alla   sicurezza   dei
          destinatari del servizio; e 
                  d) lo Stato membro non puo'  ottenere  diversamente
          tali informazioni. 
                3.  La  prestazione  e'  effettuata  con  il   titolo
          professionale dello Stato membro di stabilimento  allorche'
          un siffatto titolo  regolamentato  esista  in  detto  Stato
          membro  per  l'attivita'  professionale  di  cui  trattasi.
          Questo titolo e' indicato nella lingua ufficiale o  in  una
          delle lingue ufficiali dello Stato membro  di  stabilimento
          onde evitare confusioni con il titolo  professionale  dello
          Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto  titolo
          professionale non esista nello Stato membro di stabilimento
          il prestatore indica il  suo  titolo  di  formazione  nella
          lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali  di  detto
          Stato  membro.  In  via  eccezionale  la   prestazione   e'
          effettuata con il titolo professionale dello  Stato  membro
          ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III. 
                4. All'atto della prima prestazione di  servizi,  nel
          caso delle professioni regolamentate  aventi  ripercussioni
          in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che
          non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi  del
          titolo III, capo II, III o III bis, l'autorita'  competente
          dello Stato membro ospitante puo' procedere a una  verifica
          delle qualifiche professionali del prestatore  prima  della
          prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva e'
          possibile unicamente se  e'  finalizzata  a  evitare  danni
          gravi per la salute o la  sicurezza  del  destinatario  del
          servizio per la mancanza  di  qualifica  professionale  del
          prestatore e non va oltre quanto e' necessario a tal fine. 
                Non  oltre  un   mese   dopo   la   ricezione   della
          dichiarazione e dei documenti che la corredano, di  cui  ai
          paragrafi  1  e  2,  l'autorita'  competente   informa   il
          prestatore della sua decisione: 
                  a)  di  non  procedere  alla  verifica  delle   sue
          qualifiche professionali; 
                  b)   previa   verifica   delle    sue    qualifiche
          professionali: 
                    i)  di   esigere   dal   prestatore   una   prova
          attitudinale; o 
                    ii) di consentire la prestazione dei servizi. 
                Qualora vi sia una difficolta' che causi  un  ritardo
          nell'adottare  la  decisione  di  cui  al  secondo   comma,
          l'autorita' competente notifica entro lo stesso termine  al
          prestatore il motivo del ritardo. La difficolta' e' risolta
          entro un mese dalla notifica e la decisione  e'  presa  non
          piu' tardi dei due mesi successivi alla  risoluzione  della
          difficolta'. 
                In caso di differenze sostanziali tra  le  qualifiche
          professionali del  prestatore  e  la  formazione  richiesta
          nello Stato membro ospitante,  nella  misura  in  cui  tale
          differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o  alla
          sicurezza e non  possa  essere  compensata  dall'esperienza
          professionale del prestatore o da  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente, lo Stato membro ospitante e' tenuto  a  offrire
          al prestatore la possibilita' di dimostrare,  mediante  una
          prova attitudinale di  cui  alla  lettera  b)  del  secondo
          comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilita'  o  le
          competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante
          decide se consentire la  prestazione  di  servizi.  A  ogni
          modo,  la  prestazione  di  servizi   deve   poter   essere
          effettuata  entro  un  mese  dalla  decisione  adottata  in
          applicazione del secondo comma. 
                In  mancanza  di  reazioni  da  parte  dell'autorita'
          competente entro il termine fissato al secondo e  al  terzo
          comma, la prestazione di servizi puo' essere effettuata. 
                Nei casi in  cui  le  qualifiche  professionali  sono
          state  verificate  ai  sensi  del  presente  paragrafo,  la
          prestazione  di  servizi  e'  effettuata  con   il   titolo
          professionale dello Stato membro ospitante.».