Art. 15 Dichiarazione preventiva 1. La dichiarazione telematica prevista dall'articolo precedente e' corredata da: a. copia di un documento di identita' in corso di validita'; b. attestazione comprovante il possesso della qualifica di guida turistica; c. certificazione dell'autorita' competente che attesti che il professionista e' legalmente stabilito in uno degli Stati indicati dall'articolo 13 del presente Capo per svolgervi l'attivita' di guida turistica e che non gli e' vietato di esercitarla, anche su base temporanea; d. una prova, con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che il prestatore ha esercitato la professione di guida turistica per almeno un anno nel corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui la professione non e' regolamentata.
Note all'art. 15: - La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30 settembre 2005, n. L 255. - Si riporta il testo dell'articolo 7, rubricato «Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore»: «1. Gli Stati membri possono esigere che, se il prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo l'autorita' competente dello Stato membro ospitante con una dichiarazione scritta contenente informazioni sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione e' rinnovata annualmente se il prestatore intende fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro durante l'anno in questione. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo. 2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai documenti, gli Stati membri possono richiedere che la dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti: a) una prova della nazionalita' del prestatore; b) un attestato che certifichi che il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato; c) una prova dei titoli di qualifiche professionali; d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi; e) per le professioni nel settore della sicurezza, nel settore della sanita' e per le professioni inerenti all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro lo richieda per i propri cittadini, un attestato che confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali; f) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza, da parte del richiedente, della lingua necessaria all'esercizio della professione nello Stato membro ospitante; g) per le professioni riguardanti le attivita' di cui all'articolo 16 e che sono state notificate da uno Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, un certificato concernente la natura e la durata dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo competente dello Stato membro in cui il fornitore dei servizi e' stabilito. 2-bis. La presentazione della richiesta dichiarazione da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1 consente a tale prestatore di servizi di avere accesso all'attivita' di servizio o di esercitarla sull'intero territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro puo' richiedere le informazioni supplementari elencate al paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche professionali del fornitore di servizi se: a) la professione e' regolamentata in modo diverso in parti del territorio di tale Stato membro; b) tale regolamentazione e' applicabile anche a tutti i cittadini di tale Stato membro; c) le differenze in tale regolamentazione sono giustificate da motivi imperativi di interesse generale relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei destinatari del servizio; e d) lo Stato membro non puo' ottenere diversamente tali informazioni. 3. La prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per l'attivita' professionale di cui trattasi. Questo titolo e' indicato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento onde evitare confusioni con il titolo professionale dello Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto Stato membro. In via eccezionale la prestazione e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III. 4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del titolo III, capo II, III o III bis, l'autorita' competente dello Stato membro ospitante puo' procedere a una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva e' possibile unicamente se e' finalizzata a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore e non va oltre quanto e' necessario a tal fine. Non oltre un mese dopo la ricezione della dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorita' competente informa il prestatore della sua decisione: a) di non procedere alla verifica delle sue qualifiche professionali; b) previa verifica delle sue qualifiche professionali: i) di esigere dal prestatore una prova attitudinale; o ii) di consentire la prestazione dei servizi. Qualora vi sia una difficolta' che causi un ritardo nell'adottare la decisione di cui al secondo comma, l'autorita' competente notifica entro lo stesso termine al prestatore il motivo del ritardo. La difficolta' e' risolta entro un mese dalla notifica e la decisione e' presa non piu' tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della difficolta'. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, lo Stato membro ospitante e' tenuto a offrire al prestatore la possibilita' di dimostrare, mediante una prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilita' o le competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni modo, la prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro un mese dalla decisione adottata in applicazione del secondo comma. In mancanza di reazioni da parte dell'autorita' competente entro il termine fissato al secondo e al terzo comma, la prestazione di servizi puo' essere effettuata. Nei casi in cui le qualifiche professionali sono state verificate ai sensi del presente paragrafo, la prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale dello Stato membro ospitante.».