Art. 15
Dichiarazione preventiva
1. La dichiarazione telematica prevista dall'articolo precedente e'
corredata da:
a. copia di un documento di identita' in corso di validita';
b. attestazione comprovante il possesso della qualifica di guida
turistica;
c. certificazione dell'autorita' competente che attesti che il
professionista e' legalmente stabilito in uno degli Stati indicati
dall'articolo 13 del presente Capo per svolgervi l'attivita' di guida
turistica e che non gli e' vietato di esercitarla, anche su base
temporanea;
d. una prova, con qualsiasi mezzo, ai sensi dell'articolo 7,
paragrafo 2, lettera d) della direttiva 2005/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, che il prestatore ha
esercitato la professione di guida turistica per almeno un anno nel
corso degli ultimi dieci anni qualora provenga da un Paese in cui la
professione non e' regolamentata.
Note all'art. 15:
- La Direttiva 7 settembre 2005, n. 2005/36/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, e' stata
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 30
settembre 2005, n. L 255.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, rubricato
«Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del
prestatore»:
«1. Gli Stati membri possono esigere che, se il
prestatore si sposta per la prima volta da uno Stato membro
all'altro per fornire servizi, questi informi in anticipo
l'autorita' competente dello Stato membro ospitante con una
dichiarazione scritta contenente informazioni sulla
copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione
personale o collettiva per la responsabilita'
professionale. Tale dichiarazione e' rinnovata annualmente
se il prestatore intende fornire servizi temporanei o
occasionali in tale Stato membro durante l'anno in
questione. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con
qualsiasi mezzo.
2. Inoltre, per la prima prestazione di servizi o in
caso di mutamento oggettivo della situazione comprovata dai
documenti, gli Stati membri possono richiedere che la
dichiarazione sia corredata dei seguenti documenti:
a) una prova della nazionalita' del prestatore;
b) un attestato che certifichi che il titolare e'
legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le
attivita' in questione e che non gli e' vietato
esercitarle, anche su base temporanea, al momento del
rilascio dell'attestato;
c) una prova dei titoli di qualifiche
professionali;
d) nei casi di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore
ha esercitato l'attivita' in questione per almeno un anno
nel corso dei dieci anni che precedono la prestazione di
servizi;
e) per le professioni nel settore della sicurezza,
nel settore della sanita' e per le professioni inerenti
all'istruzione dei minori, inclusa l'assistenza e
l'istruzione della prima infanzia, qualora lo Stato membro
lo richieda per i propri cittadini, un attestato che
confermi l'assenza di sospensioni temporanee o definitive
dall'esercizio della professione o di condanne penali;
f) per le professioni che hanno implicazioni per la
sicurezza dei pazienti, una dichiarazione della conoscenza,
da parte del richiedente, della lingua necessaria
all'esercizio della professione nello Stato membro
ospitante;
g) per le professioni riguardanti le attivita' di
cui all'articolo 16 e che sono state notificate da uno
Stato membro conformemente all'articolo 59, paragrafo 2, un
certificato concernente la natura e la durata
dell'attivita', rilasciato dall'autorita' o dall'organismo
competente dello Stato membro in cui il fornitore dei
servizi e' stabilito.
2-bis. La presentazione della richiesta dichiarazione
da parte del prestatore conformemente al paragrafo 1
consente a tale prestatore di servizi di avere accesso
all'attivita' di servizio o di esercitarla sull'intero
territorio dello Stato membro interessato. Uno Stato membro
puo' richiedere le informazioni supplementari elencate al
paragrafo 2, per quanto concerne le qualifiche
professionali del fornitore di servizi se:
a) la professione e' regolamentata in modo diverso
in parti del territorio di tale Stato membro;
b) tale regolamentazione e' applicabile anche a
tutti i cittadini di tale Stato membro;
c) le differenze in tale regolamentazione sono
giustificate da motivi imperativi di interesse generale
relative alla salute pubblica o alla sicurezza dei
destinatari del servizio; e
d) lo Stato membro non puo' ottenere diversamente
tali informazioni.
3. La prestazione e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro di stabilimento allorche'
un siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato
membro per l'attivita' professionale di cui trattasi.
Questo titolo e' indicato nella lingua ufficiale o in una
delle lingue ufficiali dello Stato membro di stabilimento
onde evitare confusioni con il titolo professionale dello
Stato membro ospitante. Nei casi in cui il suddetto titolo
professionale non esista nello Stato membro di stabilimento
il prestatore indica il suo titolo di formazione nella
lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto
Stato membro. In via eccezionale la prestazione e'
effettuata con il titolo professionale dello Stato membro
ospitante per i casi di cui al titolo III, capo III.
4. All'atto della prima prestazione di servizi, nel
caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni
in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che
non beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi del
titolo III, capo II, III o III bis, l'autorita' competente
dello Stato membro ospitante puo' procedere a una verifica
delle qualifiche professionali del prestatore prima della
prima prestazione di servizi. Questa verifica preventiva e'
possibile unicamente se e' finalizzata a evitare danni
gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del
prestatore e non va oltre quanto e' necessario a tal fine.
Non oltre un mese dopo la ricezione della
dichiarazione e dei documenti che la corredano, di cui ai
paragrafi 1 e 2, l'autorita' competente informa il
prestatore della sua decisione:
a) di non procedere alla verifica delle sue
qualifiche professionali;
b) previa verifica delle sue qualifiche
professionali:
i) di esigere dal prestatore una prova
attitudinale; o
ii) di consentire la prestazione dei servizi.
Qualora vi sia una difficolta' che causi un ritardo
nell'adottare la decisione di cui al secondo comma,
l'autorita' competente notifica entro lo stesso termine al
prestatore il motivo del ritardo. La difficolta' e' risolta
entro un mese dalla notifica e la decisione e' presa non
piu' tardi dei due mesi successivi alla risoluzione della
difficolta'.
In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta
nello Stato membro ospitante, nella misura in cui tale
differenza sia tale da nuocere alla salute pubblica o alla
sicurezza e non possa essere compensata dall'esperienza
professionale del prestatore o da conoscenze, abilita' e
competenze acquisite attraverso l'apprendimento permanente,
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente, lo Stato membro ospitante e' tenuto a offrire
al prestatore la possibilita' di dimostrare, mediante una
prova attitudinale di cui alla lettera b) del secondo
comma, di avere acquisito le conoscenze, le abilita' o le
competenze mancanti. Su tale base lo Stato membro ospitante
decide se consentire la prestazione di servizi. A ogni
modo, la prestazione di servizi deve poter essere
effettuata entro un mese dalla decisione adottata in
applicazione del secondo comma.
In mancanza di reazioni da parte dell'autorita'
competente entro il termine fissato al secondo e al terzo
comma, la prestazione di servizi puo' essere effettuata.
Nei casi in cui le qualifiche professionali sono
state verificate ai sensi del presente paragrafo, la
prestazione di servizi e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro ospitante.».