Art. 16 Modalita' di svolgimento della prova attitudinale 1. Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi ai sensi del precedente articolo 13, comma 1, lettera b) lo ritenga necessario, la qualifica professionale di guida turistica e' riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento di cui al successivo articolo 18, previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la professionalita' del candidato e a verificare le sue conoscenze professionali nelle materie di cui al successivo comma 4 e le sue conoscenze linguistiche. Qualora il richiedente, alla luce del pregresso percorso di studio e formazione o dell'esperienza professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una o piu' delle materie oggetto della prova attitudinale, da produrre contestualmente alla domanda di riconoscimento della qualifica professionale, il Ministero del turismo ne tiene conto ai fini dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere. 2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti da allegare, nonche' le modalita' del versamento, da parte del candidato, del contributo per le spese di espletamento della procedura di esame, il cui importo e' stabilito dall'articolo 30 del presente regolamento. 3. La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno orale, per ciascuno dei quali puo' essere assegnato un punteggio massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25 punti. 4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a risposta aperta in una o piu' delle seguenti materie: a. storia dell'arte; b. geografia; c. storia; d. archeologia; e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica; f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio. 5. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana, sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacita' di comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 16: - La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 16 dicembre 2023, n. 293. - Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame di abilitazione»: «1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e' indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente. 2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti: a) avere compiuto la maggiore eta'; b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia; c) godere dei diritti civili e politici; d) non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto; e) non avere riportato condanne, anche con sentenze non definitive o in applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorita' oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; g) Lettera abrogata. 3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di svolgimento dell'esame di abilitazione. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.».