Art. 16
Modalita' di svolgimento
della prova attitudinale
1. Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi ai sensi
del precedente articolo 13, comma 1, lettera b) lo ritenga
necessario, la qualifica professionale di guida turistica e'
riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento di cui al
successivo articolo 18, previo superamento di una prova attitudinale
in lingua italiana, indetta dal Ministero del turismo con bando
pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno
annuale. La prova attitudinale consiste nello svolgimento di una
prova scritta e di una prova orale, volte ad accertare la
professionalita' del candidato e a verificare le sue conoscenze
professionali nelle materie di cui al successivo comma 4 e le sue
conoscenze linguistiche. Qualora il richiedente, alla luce del
pregresso percorso di studio e formazione o dell'esperienza
professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una
o piu' delle materie oggetto della prova attitudinale, da produrre
contestualmente alla domanda di riconoscimento della qualifica
professionale, il Ministero del turismo ne tiene conto ai fini
dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere.
2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i termini di
presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti da
allegare, nonche' le modalita' del versamento, da parte del
candidato, del contributo per le spese di espletamento della
procedura di esame, il cui importo e' stabilito dall'articolo 30 del
presente regolamento.
3. La prova attitudinale consiste in un esame scritto e in uno
orale, per ciascuno dei quali puo' essere assegnato un punteggio
massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se il
candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25
punti.
4. La prova scritta, in lingua italiana, consiste nella
somministrazione di quesiti a risposta multipla e/o domande a
risposta aperta in una o piu' delle seguenti materie:
a. storia dell'arte;
b. geografia;
c. storia;
d. archeologia;
e. diritto del turismo, accessibilita' e inclusivita'
dell'offerta turistica;
f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio.
5. La prova orale consiste in un colloquio, in lingua italiana,
sulle materie oggetto della prova scritta e valuta la capacita' di
comunicazione, la conoscenza e l'approfondimento dei contenuti
nonche' la conoscenza di almeno una lingua straniera a scelta del
richiedente in un grado non inferiore al livello di competenza B2.
Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica
coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma 1,
ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190.
Note all'art. 16:
- La legge 13 dicembre 2023, n. 190, recante
«Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 dicembre 2023, n. 293.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
di abilitazione»:
«1. L'esame di abilitazione all'esercizio della
professione di guida turistica e' indetto, con cadenza
almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello
svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una
prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia
dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del
turismo e accessibilita' e inclusivita' dell'offerta
turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre
all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua
straniera. Sono esonerati dall'obbligo di verifica della
conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella
lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto
presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi
della normativa vigente.
2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere compiuto la maggiore eta';
b) essere cittadino italiano o di Stati membri
dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non
appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le
disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di
lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in
materia;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) non aver subito condanne con sentenze passate in
giudicato o in applicazione della pena su richiesta delle
parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la
pena della reclusione o dell'arresto;
e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
non definitive o in applicazione della pena su richiesta
delle parti, per reati commessi con abuso di una
professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere
o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che
comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
f) aver conseguito il diploma di istruzione
secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato
equipollente o equivalente dalle competenti autorita'
oppure una laurea triennale ovvero una laurea
specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
g) Lettera abrogata.
3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate
le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al
comma 1, e sono definiti i criteri e le modalita' di
svolgimento dell'esame di abilitazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14,
comma 2, al fine di far fronte alle spese relative
all'esame di abilitazione e' autorizzata la spesa di
300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a
decorrere dall'anno 2025.».