Art. 16 
 
                      Modalita' di svolgimento 
                      della prova attitudinale 
 
  1. Nel caso in cui il Ministero del turismo esprimendosi  ai  sensi
del  precedente  articolo  13,  comma  1,  lettera  b)   lo   ritenga
necessario,  la  qualifica  professionale  di  guida   turistica   e'
riconosciuta, in alternativa al tirocinio di adattamento  di  cui  al
successivo articolo 18, previo superamento di una prova  attitudinale
in lingua italiana, indetta  dal  Ministero  del  turismo  con  bando
pubblicato sul proprio sito internet istituzionale con cadenza almeno
annuale. La prova attitudinale  consiste  nello  svolgimento  di  una
prova  scritta  e  di  una  prova  orale,  volte  ad   accertare   la
professionalita' del candidato  e  a  verificare  le  sue  conoscenze
professionali nelle materie di cui al successivo comma  4  e  le  sue
conoscenze  linguistiche.  Qualora  il  richiedente,  alla  luce  del
pregresso  percorso  di  studio  e   formazione   o   dell'esperienza
professionale maturata, dia prova documentata della conoscenza di una
o piu' delle materie oggetto della prova  attitudinale,  da  produrre
contestualmente  alla  domanda  di  riconoscimento  della   qualifica
professionale, il Ministero  del  turismo  ne  tiene  conto  ai  fini
dell'eventuale riduzione del contenuto della prova da svolgere. 
  2. Il bando di cui al comma 1 indica le modalita' ed i  termini  di
presentazione della domanda di ammissione alla prova, i documenti  da
allegare,  nonche'  le  modalita'  del  versamento,  da   parte   del
candidato,  del  contributo  per  le  spese  di  espletamento   della
procedura di esame, il cui importo e' stabilito dall'articolo 30  del
presente regolamento. 
  3. La prova attitudinale consiste in un  esame  scritto  e  in  uno
orale, per ciascuno dei quali  puo'  essere  assegnato  un  punteggio
massimo pari a 40 punti, intendendosi la stessa prova superata se  il
candidato riporta in ciascun esame un punteggio pari o superiore a 25
punti. 
  4.  La  prova  scritta,  in   lingua   italiana,   consiste   nella
somministrazione  di  quesiti  a  risposta  multipla  e/o  domande  a
risposta aperta in una o piu' delle seguenti materie: 
    a. storia dell'arte; 
    b. geografia; 
    c. storia; 
    d. archeologia; 
    e.   diritto   del   turismo,   accessibilita'   e   inclusivita'
dell'offerta turistica; 
    f. disciplina dei beni culturali e del paesaggio. 
  5. La prova orale consiste in un  colloquio,  in  lingua  italiana,
sulle materie oggetto della prova scritta e valuta  la  capacita'  di
comunicazione,  la  conoscenza  e  l'approfondimento  dei   contenuti
nonche' la conoscenza di almeno una lingua  straniera  a  scelta  del
richiedente in un grado non inferiore al livello  di  competenza  B2.
Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza  linguistica
coloro che rientrano nell'ipotesi prevista dall'articolo 4, comma  1,
ultimo periodo, della legge 13 dicembre 2023, n. 190. 
 
          Note all'art. 16: 
              -  La  legge  13  dicembre  2023,   n.   190,   recante
          «Disciplina della professione di guida turistica», e' stata
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 16 dicembre 2023, n. 293. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, rubricato «Esame
          di abilitazione»: 
                «1.  L'esame  di  abilitazione  all'esercizio   della
          professione di guida  turistica  e'  indetto,  con  cadenza
          almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste  nello
          svolgimento di una prova scritta, una  prova  orale  e  una
          prova tecnico-pratica  riguardanti  le  materie  di  storia
          dell'arte,  geografia,  storia,  archeologia,  diritto  del
          turismo  e  accessibilita'  e   inclusivita'   dell'offerta
          turistica, fatto salvo quanto previsto al  comma  3,  oltre
          all'accertamento della  conoscenza  di  almeno  una  lingua
          straniera. Sono esonerati dall'obbligo  di  verifica  della
          conoscenza linguistica coloro che  hanno  conseguito  nella
          lingua straniera, all'esito di un  corso  di  studi  tenuto
          presso un istituto scolastico o universitario straniero, un
          diploma di scuola secondaria  o  altro  diploma  dichiarato
          equipollente  o  equivalente  dalle  competenti   autorita'
          oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai  sensi
          della normativa vigente. 
                2. Per partecipare all'esame di abilitazione  occorre
          essere in possesso dei seguenti requisiti: 
                  a) avere compiuto la maggiore eta'; 
                  b) essere cittadino  italiano  o  di  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o,  se   cittadino   di   Stati   non
          appartenenti all'Unione europea, essere in  regola  con  le
          disposizioni  vigenti  in  materia  di  immigrazione  e  di
          lavoro, fatti salvi  eventuali  accordi  internazionali  in
          materia; 
                  c) godere dei diritti civili e politici; 
                  d) non aver subito condanne con sentenze passate in
          giudicato o in applicazione della pena su  richiesta  delle
          parti, per reato doloso, per il quale la legge  preveda  la
          pena della reclusione o dell'arresto; 
                  e) non avere riportato condanne, anche con sentenze
          non definitive o in applicazione della  pena  su  richiesta
          delle  parti,  per  reati  commessi  con   abuso   di   una
          professione, arte, industria, o di un commercio o  mestiere
          o  con  violazione  dei  doveri  ad  essi   inerenti,   che
          comportino l'interdizione o la sospensione dagli stessi, ai
          sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale; 
                  f)  aver  conseguito  il  diploma   di   istruzione
          secondaria di secondo  grado  o  altro  diploma  dichiarato
          equipollente  o  equivalente  dalle  competenti   autorita'
          oppure   una   laurea   triennale   ovvero    una    laurea
          specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento; 
                  g) Lettera abrogata. 
                3. Con decreto del Ministro del turismo, da  adottare
          entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
          presente  legge,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, sono  individuate
          le ulteriori materie d'esame, oltre  a  quelle  di  cui  al
          comma 1, e sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di
          svolgimento dell'esame di abilitazione. 
                4. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  14,
          comma  2,  al  fine  di  far  fronte  alle  spese  relative
          all'esame  di  abilitazione  e'  autorizzata  la  spesa  di
          300.000 euro per l'anno 2024 e  di  170.000  euro  annui  a
          decorrere dall'anno 2025.».