Art. 17 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
  1. La commissione esaminatrice e' nominata  con  provvedimento  del
Ministero del turismo ed e'  composta  da  cinque  membri  effettivi,
incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto di esame. 
  2. E' fatta salva la possibilita' di nominare  sottocommissioni  di
esame, nonche' membri supplenti. 
  3. La commissione, prima dello svolgimento  delle  prove,  fissa  i
criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione
delle stesse. 
  4. L'incarico  di  componente  della  commissione  da'  diritto  al
compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.