Art. 17
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del
Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi,
incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle
materie oggetto di esame.
2. E' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni di
esame, nonche' membri supplenti.
3. La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i
criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione
delle stesse.
4. L'incarico di componente della commissione da' diritto al
compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.