Art. 17 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' nominata con provvedimento del Ministero del turismo ed e' composta da cinque membri effettivi, incluso il presidente, in possesso di comprovata qualificazione nelle materie oggetto di esame. 2. E' fatta salva la possibilita' di nominare sottocommissioni di esame, nonche' membri supplenti. 3. La commissione, prima dello svolgimento delle prove, fissa i criteri per l'assegnazione dei punteggi e le modalita' di valutazione delle stesse. 4. L'incarico di componente della commissione da' diritto al compenso previsto dalle vigenti disposizioni di legge.