Art. 18 Modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della formazione complementare 1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attivita' di guida turistica da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 13, in alternativa alla prova attitudinale di cui al precedente articolo 16, e' prevista, a scelta del richiedente, la misura compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato dalla formazione complementare. 2. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della professione sotto il controllo e la responsabilita' di un professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti piu' idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco nazionale, abilitata da almeno tre anni, puo' assumere la responsabilita' del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la propria disponibilita'. Sulla base delle candidature pervenute, il Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio, su proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attivita' e le generalita' del tirocinante. E' richiesta la partecipazione del tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di tirocinio. 3. La formazione complementare e' erogata tramite corsi autorizzati dal Ministero del turismo, concernenti le materie di cui al precedente articolo 16, comma 4. 4. Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza dell'interessato, puo' ridurre la durata del tirocinio di adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilita' e competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso dell'esperienza professionale maturata, nonche' della formazione complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3. 5. Il tirocinio di adattamento e' oggetto di valutazione finale da parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione complementare certificata e di una relazione redatta dal professionista responsabile, in cui e' illustrata l'attivita' svolta dal tirocinante e i risultati conseguiti ed e' espresso un parere sull'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica. Il Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento puo' essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.
Note all'art. 18: - Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 novembre 2007, n. 261. - Si riporta il testo dell'articolo 22, rubricato «Misure compensative»: «1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia; b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente. 2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale. 3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attivita'. 4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d), limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri professionali e per attivita' professionali esercitate da infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1, lettera g); b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma 1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera c); d) se e' richiesto dal titolare di qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), nei casi in cui la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettere d) o e). 4-bis. Comma abrogato. 4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), che abbia presentato domanda di riconoscimento delle proprie qualifiche professionali, se la qualifica professionale nazionale richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita' competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante presenta significative differenze in termini di contenuto rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche professionali non acquisite in uno Stato membro. 6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente, acquisite nel corso di detta esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 7. Con provvedimento dell'autorita' competente interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e' richiesta la prova attitudinale. 8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga. 8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di adattamento o una prova attitudinale e' debitamente motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le seguenti informazioni: a) il livello di qualifica professionale richiesto dalla normativa nazionale e il livello di qualifica professionale detenuto dal richiedente secondo la classificazione stabilita dall'articolo 19; b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le ragioni per cui tali differenze non possono essere compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle competenze acquisite nel corso dell'esperienza professionale ovvero mediante apprendimento permanente formalmente convalidate a tal fine da un organismo competente. 8-ter. Al richiedente dovra' essere data la possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre tale prova al richiedente.».