Art. 18
Modalita' di svolgimento del tirocinio di adattamento e della
formazione complementare
1. Ai fini dell'esercizio in maniera stabile dell'attivita' di
guida turistica da parte dei soggetti di cui al precedente articolo
13, in alternativa alla prova attitudinale di cui al precedente
articolo 16, e' prevista, a scelta del richiedente, la misura
compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente accompagnato
dalla formazione complementare.
2. Il tirocinio di adattamento consiste nell'esercizio della
professione sotto il controllo e la responsabilita' di un
professionista abilitato, che cura l'apprendimento delle conoscenze
specifiche della professione avvalendosi dei metodi ritenuti piu'
idonei. Ciascuna guida turistica regolarmente iscritta all'elenco
nazionale, abilitata da almeno tre anni, puo' assumere la
responsabilita' del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la
propria disponibilita'. Sulla base delle candidature pervenute, il
Ministero del turismo predispone un apposito elenco nell'ambito del
quale designa la guida turistica responsabile del tirocinio, su
proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in apposita
sezione della piattaforma, comunica la data di inizio dell'attivita'
e le generalita' del tirocinante. E' richiesta la partecipazione del
tirocinante ad almeno due visite guidate per ciascun mese di
tirocinio.
3. La formazione complementare e' erogata tramite corsi autorizzati
dal Ministero del turismo, concernenti le materie di cui al
precedente articolo 16, comma 4.
4. Il tirocinio di adattamento ha una durata determinata dal
Ministero del turismo fino a un massimo di ventiquattro mesi. Ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
206, il Ministero del turismo, provvedendo su specifica istanza
dell'interessato, puo' ridurre la durata del tirocinio di
adattamento, previa valutazione delle conoscenze, abilita' e
competenze attestate dal richiedente e acquisite nel corso
dell'esperienza professionale maturata, nonche' della formazione
complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3.
5. Il tirocinio di adattamento e' oggetto di valutazione finale da
parte del Ministero del turismo, sulla base della formazione
complementare certificata e di una relazione redatta dal
professionista responsabile, in cui e' illustrata l'attivita' svolta
dal tirocinante e i risultati conseguiti ed e' espresso un parere
sull'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica. Il
Ministero del turismo esprime la valutazione finale entro trenta
giorni dalla ricezione della relazione redatta dal professionista
responsabile del tirocinio e, in caso di esito favorevole, iscrive
automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In caso di
valutazione finale sfavorevole, il tirocinio di adattamento puo'
essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato.
Note all'art. 18:
- Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206,
recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche'
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate
direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
dell'adesione di Bulgaria e Romania», e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9
novembre 2007, n. 261.
- Si riporta il testo dell'articolo 22, rubricato
«Misure compensative»:
«1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo'
essere subordinato al compimento di un tirocinio di
adattamento non superiore a tre anni o di una prova
attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai
sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di
formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o
piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti nella
corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa
nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da
quelle dell'attestato di competenza o del titolo di
formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle
professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
e perito commerciale, consulente per la proprieta'
industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore
contabile, nonche' per l'accesso alle professioni di
maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento e'
subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
all'articolo 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche europee, sono
individuate altre professioni per le quali la prestazione
di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale
costituisce un elemento essenziale e costante
dell'attivita'.
4. In deroga al principio enunciato al comma 1, che
lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
al medesimo comma 1 le autorita' competenti di cui
all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento:
a) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettere b) e c), l'articolo 18, comma 1, lettera d),
limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo 18,
comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il
riconoscimento per attivita' professionali esercitate da
infermieri professionali e per attivita' professionali
esercitate da infermieri specializzati in possesso di
titoli di formazione specialistica, che seguono la
formazione che porta al possesso dei titoli elencati
all'allegato V, punto 5.2.2, o l'articolo 18, comma 1,
lettera g);
b) nei casi in cui si applica l'articolo 18, comma
1, lettera a), limitatamente alle attivita' esercitate a
titolo autonomo o con funzioni direttive in una societa'
per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e
l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali;
c) se e' richiesto dal titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettera c);
d) se e' richiesto dal titolare di qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b),
nei casi in cui la qualifica professionale nazionale
richiesta e' classificata a norma dell'articolo 19, comma
1, lettere d) o e).
4-bis. Comma abrogato.
4-ter. Nel caso del titolare di una qualifica
professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a),
che abbia presentato domanda di riconoscimento delle
proprie qualifiche professionali, se la qualifica
professionale nazionale richiesta e' classificata a norma
dell'articolo 19, comma 1, lettera d), l'autorita'
competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un tirocinio
di adattamento unitamente a una prova attitudinale.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b)
e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono
quelle in relazione alle quali conoscenze, abilita' e
competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio della
professione e in cui la formazione ricevuta dal migrante
presenta significative differenze in termini di contenuto
rispetto alla formazione richiesta in Italia. Per le
professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
minime di formazione ivi previsti, nel caso di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro.
6. L'applicazione dei commi 1 e 4 comporta una
successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
attestata dal richiedente al fine di stabilire se le
conoscenze, le abilita' e le competenze formalmente
convalidate a tal fine da un organismo competente,
acquisite nel corso di detta esperienza professionale
ovvero mediante apprendimento permanente in uno Stato
membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza
sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con provvedimento dell'autorita' competente
interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
i Ministri competenti per materia, osservata la procedura
comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati
membri e alla Commissione contenente adeguata
giustificazione della deroga, possono essere individuati
altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
la stessa nel detto termine non chiede di astenersi
dall'adottare la deroga.
8-bis. La decisione di imporre un tirocinio di
adattamento o una prova attitudinale e' debitamente
motivata. In particolare al richiedente sono comunicate le
seguenti informazioni:
a) il livello di qualifica professionale richiesto
dalla normativa nazionale e il livello di qualifica
professionale detenuto dal richiedente secondo la
classificazione stabilita dall'articolo 19;
b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
ragioni per cui tali differenze non possono essere
compensate dalle conoscenze, dalle abilita' e dalle
competenze acquisite nel corso dell'esperienza
professionale ovvero mediante apprendimento permanente
formalmente convalidate a tal fine da un organismo
competente.
8-ter. Al richiedente dovra' essere data la
possibilita' di svolgere la prova attitudinale di cui al
comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di imporre
tale prova al richiedente.».