Art. 18 
 
Modalita'  di  svolgimento  del  tirocinio  di  adattamento  e  della
  formazione complementare 
 
  1. Ai fini dell'esercizio  in  maniera  stabile  dell'attivita'  di
guida turistica da parte dei soggetti di cui al  precedente  articolo
13, in alternativa alla  prova  attitudinale  di  cui  al  precedente
articolo 16,  e'  prevista,  a  scelta  del  richiedente,  la  misura
compensativa del tirocinio di adattamento eventualmente  accompagnato
dalla formazione complementare. 
  2.  Il  tirocinio  di  adattamento  consiste  nell'esercizio  della
professione  sotto  il  controllo  e   la   responsabilita'   di   un
professionista abilitato, che cura l'apprendimento  delle  conoscenze
specifiche della professione avvalendosi  dei  metodi  ritenuti  piu'
idonei. Ciascuna guida  turistica  regolarmente  iscritta  all'elenco
nazionale,  abilitata  da  almeno  tre   anni,   puo'   assumere   la
responsabilita' del tirocinio comunicando al Ministero del turismo la
propria disponibilita'. Sulla base delle  candidature  pervenute,  il
Ministero del turismo predispone un apposito elenco  nell'ambito  del
quale designa la  guida  turistica  responsabile  del  tirocinio,  su
proposta del richiedente. Il responsabile del tirocinio, in  apposita
sezione della piattaforma, comunica la data di inizio  dell'attivita'
e le generalita' del tirocinante. E' richiesta la partecipazione  del
tirocinante  ad  almeno  due  visite  guidate  per  ciascun  mese  di
tirocinio. 
  3. La formazione complementare e' erogata tramite corsi autorizzati
dal  Ministero  del  turismo,  concernenti  le  materie  di  cui   al
precedente articolo 16, comma 4. 
  4. Il tirocinio  di  adattamento  ha  una  durata  determinata  dal
Ministero del turismo fino a un  massimo  di  ventiquattro  mesi.  Ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.
206, il Ministero  del  turismo,  provvedendo  su  specifica  istanza
dell'interessato,  puo'  ridurre   la   durata   del   tirocinio   di
adattamento,  previa  valutazione  delle   conoscenze,   abilita'   e
competenze  attestate  dal  richiedente   e   acquisite   nel   corso
dell'esperienza  professionale  maturata,  nonche'  della  formazione
complementare ricevuta ai sensi del precedente comma 3. 
  5. Il tirocinio di adattamento e' oggetto di valutazione finale  da
parte  del  Ministero  del  turismo,  sulla  base  della   formazione
complementare  certificata   e   di   una   relazione   redatta   dal
professionista responsabile, in cui e' illustrata l'attivita'  svolta
dal tirocinante e i risultati conseguiti ed  e'  espresso  un  parere
sull'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' di guida turistica. Il
Ministero del turismo esprime  la  valutazione  finale  entro  trenta
giorni dalla ricezione della  relazione  redatta  dal  professionista
responsabile del tirocinio e, in caso di  esito  favorevole,  iscrive
automaticamente il professionista nell'elenco nazionale. In  caso  di
valutazione finale sfavorevole,  il  tirocinio  di  adattamento  puo'
essere integrato o ripetuto su istanza dell'interessato. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,
          recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa  al
          riconoscimento  delle  qualifiche  professionali,   nonche'
          della  direttiva   2006/100/CE   che   adegua   determinate
          direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito
          dell'adesione di Bulgaria e Romania», e'  stato  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   9
          novembre 2007, n. 261. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  22,  rubricato
          «Misure compensative»: 
                «1. Il riconoscimento di cui al  presente  capo  puo'
          essere  subordinato  al  compimento  di  un  tirocinio   di
          adattamento non  superiore  a  tre  anni  o  di  una  prova
          attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti
          casi: 
                  a) se la durata della formazione da lui seguita  ai
          sensi dell'articolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno
          un anno a quella richiesta in Italia; 
                  b)  se  la  formazione  ricevuta  riguarda  materie
          sostanzialmente diverse da quelle  coperte  dal  titolo  di
          formazione richiesto in Italia; 
                  c) se la professione regolamentata  include  una  o
          piu' attivita' professionali regolamentate, mancanti  nella
          corrispondente professione dello Stato membro d'origine del
          richiedente, e se la formazione richiesta  dalla  normativa
          nazionale  riguarda  materie  sostanzialmente  diverse   da
          quelle  dell'attestato  di  competenza  o  del  titolo   di
          formazione in possesso del richiedente. 
                2. Nei casi di cui al  comma  1  per  l'accesso  alle
          professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere
          e  perito  commerciale,  consulente   per   la   proprieta'
          industriale, consulente del  lavoro,  attuario  e  revisore
          contabile,  nonche'  per  l'accesso  alle  professioni   di
          maestro di sci e di  guida  alpina,  il  riconoscimento  e'
          subordinato al superamento di una prova attitudinale. 
                3. Con provvedimento dell'autorita' competente di cui
          all'articolo 5, sentita la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento  per  le  politiche  europee,  sono
          individuate altre professioni per le quali  la  prestazione
          di consulenza o assistenza in materia di diritto  nazionale
          costituisce   un    elemento    essenziale    e    costante
          dell'attivita'. 
                4. In deroga al principio enunciato al comma  1,  che
          lascia al richiedente il diritto di scelta, nei casi di cui
          al  medesimo  comma  1  le  autorita'  competenti  di   cui
          all'articolo 5 subordinano il riconoscimento al superamento
          di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento: 
                  a) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma
          1, lettere b) e c), l'articolo 18,  comma  1,  lettera  d),
          limitatamente ai medici e agli odontoiatri, l'articolo  18,
          comma  1,  lettera  f),  qualora  il  migrante  chieda   il
          riconoscimento per attivita'  professionali  esercitate  da
          infermieri  professionali  e  per  attivita'  professionali
          esercitate  da  infermieri  specializzati  in  possesso  di
          titoli  di  formazione  specialistica,   che   seguono   la
          formazione  che  porta  al  possesso  dei  titoli  elencati
          all'allegato V, punto 5.2.2,  o  l'articolo  18,  comma  1,
          lettera g); 
                  b) nei casi in cui si applica l'articolo 18,  comma
          1, lettera a), limitatamente alle  attivita'  esercitate  a
          titolo autonomo o con funzioni direttive  in  una  societa'
          per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza  e
          l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali; 
                  c) se e' richiesto dal titolare  di  una  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettera c); 
                  d)  se  e'  richiesto  dal  titolare  di  qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  b),
          nei  casi  in  cui  la  qualifica  professionale  nazionale
          richiesta e' classificata a norma dell'articolo  19,  comma
          1, lettere d) o e). 
                4-bis. Comma abrogato. 
                4-ter.  Nel  caso  del  titolare  di  una   qualifica
          professionale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera  a),
          che  abbia  presentato  domanda  di  riconoscimento   delle
          proprie   qualifiche   professionali,   se   la   qualifica
          professionale nazionale richiesta e' classificata  a  norma
          dell'articolo  19,  comma  1,   lettera   d),   l'autorita'
          competente di cui all'articolo 5 puo' imporre un  tirocinio
          di adattamento unitamente a una prova attitudinale. 
                5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere  b)
          e c), per «materie sostanzialmente  diverse»  si  intendono
          quelle in  relazione  alle  quali  conoscenze,  abilita'  e
          competenze acquisite sono essenziali per l'esercizio  della
          professione e in cui la formazione  ricevuta  dal  migrante
          presenta significative differenze in termini  di  contenuto
          rispetto  alla  formazione  richiesta  in  Italia.  Per  le
          professioni che rientrano nel titolo III, capo IV, e' fatta
          salva l'applicazione dei termini di durata delle condizioni
          minime di formazione ivi previsti, nel caso  di  qualifiche
          professionali non acquisite in uno Stato membro. 
                6. L'applicazione  dei  commi  1  e  4  comporta  una
          successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale
          attestata dal  richiedente  al  fine  di  stabilire  se  le
          conoscenze,  le  abilita'  e  le   competenze   formalmente
          convalidate  a  tal  fine  da  un   organismo   competente,
          acquisite  nel  corso  di  detta  esperienza  professionale
          ovvero  mediante  apprendimento  permanente  in  uno  Stato
          membro o in un Paese terzo possano  colmare  la  differenza
          sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa. 
                7.  Con   provvedimento   dell'autorita'   competente
          interessata, sentiti il Ministro per le politiche europee e
          i Ministri competenti per materia, osservata  la  procedura
          comunitaria di preventiva comunicazione  agli  altri  Stati
          membri   e    alla    Commissione    contenente    adeguata
          giustificazione della deroga,  possono  essere  individuati
          altri casi per i quali  in  applicazione  del  comma  1  e'
          richiesta la prova attitudinale. 
                8. Il provvedimento di cui al comma 7 e' efficace tre
          mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se
          la  stessa  nel  detto  termine  non  chiede  di  astenersi
          dall'adottare la deroga. 
                8-bis.  La  decisione  di  imporre  un  tirocinio  di
          adattamento  o  una  prova  attitudinale   e'   debitamente
          motivata. In particolare al richiedente sono comunicate  le
          seguenti informazioni: 
                  a) il livello di qualifica professionale  richiesto
          dalla  normativa  nazionale  e  il  livello  di   qualifica
          professionale   detenuto   dal   richiedente   secondo   la
          classificazione stabilita dall'articolo 19; 
                  b) le differenze sostanziali di cui al comma 5 e le
          ragioni  per  cui  tali  differenze  non   possono   essere
          compensate  dalle  conoscenze,  dalle  abilita'   e   dalle
          competenze    acquisite    nel    corso     dell'esperienza
          professionale  ovvero  mediante  apprendimento   permanente
          formalmente  convalidate  a  tal  fine  da   un   organismo
          competente. 
                8-ter.  Al  richiedente   dovra'   essere   data   la
          possibilita' di svolgere la prova attitudinale  di  cui  al
          comma 1 entro sei mesi dalla decisione iniziale di  imporre
          tale prova al richiedente.».