Art. 20 
 
Esercizio della professione di guida turistica sulla base  di  titoli
  conseguiti in Paesi diversi dalla Svizzera  e  dagli  Stati  membri
  dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo 
 
  1. I soggetti in possesso della qualifica  di  guida  turistica  in
conformita' alla normativa di uno Stato diverso dalla Svizzera e  non
membro dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  hanno
titolo a svolgere la loro attivita' in Italia previo  superamento  di
una prova attitudinale in lingua italiana. 
  2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano  le  disposizioni  di
cui agli articoli 16 e 17 del presente Capo.