Art. 20 Esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti in Paesi diversi dalla Svizzera e dagli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo 1. I soggetti in possesso della qualifica di guida turistica in conformita' alla normativa di uno Stato diverso dalla Svizzera e non membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo hanno titolo a svolgere la loro attivita' in Italia previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del presente Capo.