Art. 11
Modifiche al codice di procedura penale per l'efficienza del
procedimento penale
1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «se il ricorso sara' deciso a seguito di udienza
pubblica ovvero in camera di consiglio» sono sostituite dalle
seguenti: «che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio, senza
la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»;
b) dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Nei
procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 il
termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.».
2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei
procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo 127 i
termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti a dieci
giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»;
b) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«Le richieste di cui al comma 1-bis sono irrevocabili e sono
presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal difensore
abilitato a norma dell'articolo 613 entro il termine perentorio di
venticinque giorni liberi prima dell'udienza ovvero di quindici
giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con le
forme previste dall'articolo 127.»;
c) il comma 1-quinquies e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai ricorsi
proposti dopo il 30 giugno 2024.