Art. 11 
 
Modifiche  al  codice  di  procedura  penale  per  l'efficienza   del
                         procedimento penale 
 
  1. All'articolo 610, comma 5, del codice di procedura penale,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole «se il ricorso sara' deciso  a  seguito  di  udienza
pubblica  ovvero  in  camera  di  consiglio»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «che il ricorso sara' deciso in camera di consiglio,  senza
la presenza delle parti, salvo il disposto dell'articolo 611»; 
    b)  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il   seguente:   «Nei
procedimenti da trattare con le forme previste dall'articolo  127  il
termine e' ridotto ad almeno venti giorni prima dell'udienza.». 
  2. All'articolo 611 del codice di procedura penale, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Nei
procedimenti da trattare con le forme previste  dall'articolo  127  i
termini per presentare motivi nuovi e memorie sono  ridotti  a  dieci
giorni e per presentare memorie di replica a tre giorni.»; 
    b) al comma 1-ter, il primo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Le richieste  di  cui  al  comma  1-bis  sono  irrevocabili  e  sono
presentate alla cancelleria dal procuratore generale o dal  difensore
abilitato a norma dell'articolo 613 entro il  termine  perentorio  di
venticinque giorni  liberi  prima  dell'udienza  ovvero  di  quindici
giorni liberi prima dell'udienza nei procedimenti da trattare con  le
forme previste dall'articolo 127.»; 
    c) il comma 1-quinquies e' abrogato. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  ai  ricorsi
proposti dopo il 30 giugno 2024.