Art. 11 
 
          Disposizioni in materia di procedimento esecutivo 
                       relativo a Stati esteri 
 
  1. Non possono essere  sottoposti  a  sequestro  ne'  pignorati  il
denaro, i  titoli  e  gli  altri  valori  che  costituiscono  riserve
valutarie di Stati esteri che  le  banche  centrali  o  le  autorita'
monetarie estere detengono o gestiscono per  conto  proprio  o  dello
Stato a cui appartengono  e  che  sono  depositati  presso  la  Banca
d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il  pignoramento  eseguiti
sui beni di cui al primo  periodo  sono  inefficaci  e  non  sussiste
l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia. 
  2. L'inefficacia  di  cui  al  comma  1  e'  rilevata  dal  giudice
dell'esecuzione anche d'ufficio. 
  3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al  comma  1,  pendenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.