Art. 11 Disposizioni in materia di procedimento esecutivo relativo a Stati esteri 1. Non possono essere sottoposti a sequestro ne' pignorati il denaro, i titoli e gli altri valori che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri che le banche centrali o le autorita' monetarie estere detengono o gestiscono per conto proprio o dello Stato a cui appartengono e che sono depositati presso la Banca d'Italia in appositi conti. Il sequestro e il pignoramento eseguiti sui beni di cui al primo periodo sono inefficaci e non sussiste l'obbligo di accantonamento da parte della Banca d'Italia. 2. L'inefficacia di cui al comma 1 e' rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio. 3. I procedimenti esecutivi sui beni di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti.