Art. 13 Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile 1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: «Con la scissione mediante scorporo una societa' assegna parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova costituzione e a se' stessa le relative azioni o quote», le parole «a se' stessa» sono soppresse.