Art. 13 
 
           Modifiche all'articolo 2506.1 del codice civile 
 
  1. All'articolo 2506.1 del codice civile, al primo comma,  dopo  le
parole: «Con la scissione  mediante  scorporo  una  societa'  assegna
parte del suo patrimonio a una o piu' societa' di nuova  costituzione
e a se' stessa le relative azioni o quote», le parole «a se'  stessa»
sono soppresse.