Art. 18
Gruppo di cooperazione NIS
1. L'Autorita' nazionale competente NIS partecipa al Gruppo di
cooperazione NIS.
2. Le Autorita' di settore NIS partecipano, su richiesta
dell'Autorita' nazionale competente NIS, alle iniziative del Gruppo
di cooperazione NIS relative al proprio settore di interesse.
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale competente NIS,
supportata dalle Autorita' di settore NIS interessate, provvede a:
a) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di
cooperazione NIS in merito al recepimento e all'attuazione della
direttiva (UE) 2022/2555;
b) tenere conto degli orientamenti non vincolanti del Gruppo di
cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di
politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'
di cui all'articolo 16;
c) scambiare migliori prassi e informazioni relative
all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555, anche per quanto
riguarda minacce informatiche, incidenti, vulnerabilita',
quasi-incidenti, iniziative di sensibilizzazione, attivita' di
formazione, esercitazioni e competenze, sviluppo di capacita',
specifiche tecniche anche adottate da un organismo di normazione
riconosciuto di cui al regolamento (UE) 1025/2012, nonche'
all'identificazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti
ai sensi del presente decreto;
d) effettuare scambi di opinioni per quanto riguarda l'attuazione
degli atti giuridici settoriali dell'Unione europea che contengono
disposizioni in materia di sicurezza informatica;
e) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni tra pari
di cui all'articolo 21;
f) richiedere, se del caso, una discussione sulle relazioni sulle
revisioni tra pari di cui all'articolo 21 che coinvolgono l'Autorita'
nazionale competente NIS e l'elaborazione di conclusioni e di
raccomandazioni a riguardo;
g) discutere casi di assistenza reciproca, ivi incluse le
esperienze e i risultati delle azioni di vigilanza comuni
transfrontaliere di cui all'articolo 39;
h) su richiesta di uno o piu' Stati membri, discutere le
richieste specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39;
i) richiedere, se opportuno, la discussione di richieste
specifiche di assistenza reciproca di cui all'articolo 39 che
coinvolgono l'Autorita' nazionale competente NIS;
l) scambiare opinioni su misure per mitigare la ricorrenza di
incidenti e crisi di sicurezza informatica su vasta scala sulla base
degli insegnamenti tratti da EU-CyCLONe e dalla Rete di CSIRT
nazionali;
m) partecipare, ove necessario, ai programmi di sviluppo delle
capacita', anche prevedendo lo scambio di personale tre le Autorita'
nazionali e quelle di altri Stati membri;
n) discutere le attivita' intraprese per quanto riguarda le
esercitazioni in materia di sicurezza informatica, comprese le
attivita' svolte dall'ENISA;
o) partecipare alle riunioni congiunte con il gruppo per la
resilienza dei soggetti critici istituito ai sensi della direttiva
(UE) 2022/2557, volte a promuovere e ad agevolare la cooperazione
strategica e lo scambio di informazioni nell'attuazione della
direttiva medesima e della direttiva (UE) 2022/2555.
4. Inoltre, ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorita' nazionale
competente NIS, supportata dalle Autorita' di settore NIS
interessate, contribuisce:
a) alla definizione degli orientamenti non vincolanti per le
autorita' competenti in merito al recepimento e all'attuazione della
direttiva (UE) 2022/2555;
b) alla definizione degli orientamenti non vincolanti del Gruppo
di cooperazione NIS in merito allo sviluppo e all'attuazione di
politiche in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilita'
di cui all'articolo 16;
c) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione
con la Commissione europea per quanto riguarda le nuove iniziative
strategiche in materia di sicurezza informatica e la coerenza dei
requisiti settoriali di informatica;
d) alla definizione di pareri non vincolanti e alla cooperazione
con la Commissione europea per quanto riguarda i progetti di atti
delegati o di esecuzione adottati ai sensi della direttiva (UE)
2022/2555;
e) allo scambio delle migliori prassi e di informazioni con le
istituzioni, gli organismi, gli uffici e le agenzie pertinenti
dell'Unione europea;
f) se del caso, all'elaborazione di conclusioni e di
raccomandazioni circa le relazioni sulle revisioni tra pari di cui
all'articolo 21;
g) all'elaborazione delle valutazioni coordinate dei rischi per
la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche
conformemente all'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE)
2022/2555;
h) alla definizione degli orientamenti strategici per EU-CyCLONe
e per la Rete di CSIRT nazionali su specifiche questioni emergenti;
i) al rafforzamento delle capacita' di sicurezza informatica a
livello dell'Unione europea;
l) all'organizzazione di riunioni congiunte periodiche con i
pertinenti portatori di interessi del settore privato dell'Unione
europea per discutere le attivita' svolte dal Gruppo di cooperazione
NIS e raccogliere contributi sulle sfide strategiche emergenti;
m) alla definizione della metodologia e degli aspetti
organizzativi delle revisioni tra pari di cui all'articolo 21 nonche'
della metodologia di autovalutazione per gli Stati membri e
all'elaborazione dei codici di condotta su cui si basano i metodi di
lavoro degli esperti di sicurezza informatica designati di cui al
medesimo articolo;
n) all'elaborazione delle relazioni, ai fini del riesame di cui
all'articolo 40 della direttiva (UE) 2022/2555, sull'esperienza
acquisita a livello strategico e dalle revisioni tra pari
sull'attuazione della direttiva stessa;
o) alla discussione e allo svolgimento periodico di valutazione
dello stato di avanzamento delle minacce o degli incidenti
informatici, ivi inclusi i ransomware;
p) alla collaborazione con l'ENISA e con la Commissione europea
per la pubblicazione della relazione biennale sullo stato della
sicurezza informatica nell'Unione europea di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, della direttiva (UE) 2022/2555;
q) alla collaborazione con l'ENISA, con la Commissione europea e
con la Rete di CSIRT nazionali, per la definizione della metodologia
di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2022/2555,
per l'elaborazione della relazione biennale sullo stato della
sicurezza informatica nell'Unione europea.
Note all'art. 18:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse
- Per il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e
93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE,
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE,
2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del
Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio si vede nelle note all'art. 2.