Art. 19 
 
Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche -
                             EU-CyCLONe 
 
  1. L'Autorita'  nazionale  di  gestione  delle  crisi  informatiche
partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi
informatiche (EU-CyCLONe). 
  2. Ai fini del comma 1, l'Autorita'  nazionale  di  gestione  delle
crisi informatiche contribuisce a: 
    a) aumentare il  livello  di  preparazione  per  la  gestione  di
incidenti e crisi informatiche su vasta scala; 
    b) sviluppare una conoscenza  situazionale  condivisa  in  merito
agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala; 
    c) valutare le conseguenze e l'impatto degli  incidenti  e  delle
crisi informatiche su vasta scala  e  proporre  possibili  misure  di
attenuazione; 
    d)  coordinare  la  gestione  degli  incidenti  e   delle   crisi
informatiche su vasta scala e sostenere  il  processo  decisionale  a
livello politico in merito a tali incidenti e crisi; 
    e) discutere, su richiesta di uno  Stato  membro  interessato,  i
piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi  informatiche
su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo  4,  della  direttiva
(UE) 2022/2555; 
    f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS
al fine di aggiornarlo in merito  alla  gestione  degli  incidenti  e
delle crisi informatiche su  vasta  scala,  nonche'  in  merito  alle
tendenze, concentrandosi in  particolare  sul  relativo  impatto  sui
soggetti essenziali e sui soggetti importanti; 
    g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali; 
    h) elaborare la relazione al Parlamento europeo  e  al  Consiglio
sulla valutazione del lavoro  della  Rete  di  cui  all'articolo  16,
paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555. 
  3. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi  informatiche,  ai
sensi del comma 2, lettera e), puo' richiedere di discutere il  piano
nazionale di risposta agli incidenti e  alle  crisi  informatiche  su
vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  (UE)  2022/2555
          misure per un  livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)  si  veda  nelle
          note alle premesse.