Art. 19
Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche -
EU-CyCLONe
1. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche
partecipa alla Rete delle organizzazioni di collegamento per le crisi
informatiche (EU-CyCLONe).
2. Ai fini del comma 1, l'Autorita' nazionale di gestione delle
crisi informatiche contribuisce a:
a) aumentare il livello di preparazione per la gestione di
incidenti e crisi informatiche su vasta scala;
b) sviluppare una conoscenza situazionale condivisa in merito
agli incidenti e alle crisi informatiche su vasta scala;
c) valutare le conseguenze e l'impatto degli incidenti e delle
crisi informatiche su vasta scala e proporre possibili misure di
attenuazione;
d) coordinare la gestione degli incidenti e delle crisi
informatiche su vasta scala e sostenere il processo decisionale a
livello politico in merito a tali incidenti e crisi;
e) discutere, su richiesta di uno Stato membro interessato, i
piani nazionali di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche
su vasta scala di cui all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva
(UE) 2022/2555;
f) supportare la collaborazione con il Gruppo di cooperazione NIS
al fine di aggiornarlo in merito alla gestione degli incidenti e
delle crisi informatiche su vasta scala, nonche' in merito alle
tendenze, concentrandosi in particolare sul relativo impatto sui
soggetti essenziali e sui soggetti importanti;
g) cooperare con la Rete di CSIRT nazionali;
h) elaborare la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio
sulla valutazione del lavoro della Rete di cui all'articolo 16,
paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2555.
3. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche, ai
sensi del comma 2, lettera e), puo' richiedere di discutere il piano
nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3.
Note all'art. 19:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.