Art. 20 
 
                       Rete di CSIRT nazionali 
 
  1. Il CSIRT Italia partecipa alla Rete di CSIRT nazionali. 
  2. Il CSIRT Italia, ai fini del comma 1, contribuisce a: 
    a) scambiare informazioni per quanto riguarda  le  capacita'  dei
CSIRT nazionali; 
    b) agevolare, ove possibile, la condivisione, il trasferimento  e
lo scambio di tecnologia  e  delle  misure,  delle  politiche,  degli
strumenti,  dei  processi,  delle  migliori  pratiche  e  dei  quadri
pertinenti fra i CSIRT nazionali; 
    c) scambiare, su richiesta di un  CSIRT  nazionale  di  un  altro
Stato membro potenzialmente interessato da un incidente, informazioni
relative a tale incidente, alle minacce  informatiche,  ai  rischi  e
alle vulnerabilita' associate; 
    d) scambiare informazioni in merito  alle  pubblicazioni  e  alle
raccomandazioni in materia di sicurezza informatica; 
    e)  garantire  l'interoperabilita'   per   quanto   riguarda   le
specifiche e i protocolli per lo scambio di informazioni; 
    f) su richiesta di  un  membro  della  Rete  di  CSIRT  nazionali
potenzialmente interessato da un  incidente,  scambiare  e  discutere
informazioni non sensibili sul  piano  commerciale  connesse  a  tale
incidente, ai rischi e alle vulnerabilita'  associati,  ad  eccezione
dei casi in cui lo scambio  di  informazioni  potrebbe  compromettere
l'indagine sull'incidente; 
    g) su richiesta di un  membro  della  Rete  di  CSIRT  nazionali,
discutere e, ove possibile, attuare  una  risposta  coordinata  a  un
incidente identificato nella giurisdizione di tale Stato membro; 
    h) fornire assistenza ai CSIRT nazionali di  altri  Stati  membri
nel far fronte a incidenti che interessano due o piu' Stati membri; 
    i) cooperare e scambiare migliori pratiche con i CSIRT  nazionali
designati dagli altri Stati membri in  qualita'  di  coordinatori  ai
sensi  dell'articolo  12  della  direttiva  (UE)  2022/2555,  nonche'
fornire  loro  assistenza  per  quanto  riguarda  la  gestione  della
divulgazione coordinata di vulnerabilita'  che  potrebbero  avere  un
impatto significativo su soggetti in piu' di uno Stato membro; 
    l)  discutere  e  individuare  ulteriori  forme  di  cooperazione
operativa, anche in relazione a: 
      1) categorie di minacce informatiche e incidenti; 
      2) preallarmi; 
      3) assistenza reciproca; 
      4) principi e modalita' di coordinamento in risposta a rischi e
incidenti transfrontalieri; 
      5) contributi al piano nazionale di risposta agli  incidenti  e
alle crisi informatiche su vasta scala di cui all'articolo 13,  comma
3, su richiesta di uno Stato membro; 
    m) su richiesta di un  membro  della  Rete  di  CSIRT  nazionali,
discutere le capacita' e lo stato di preparazione del CSIRT nazionale
richiedente; 
    n) cooperare e scambiare informazioni con i centri  operativi  di
sicurezza informatica regionali e a livello dell'Unione  europea,  al
fine  di  migliorare  la  consapevolezza  situazionale  comune  sugli
incidenti e le minacce informatiche a livello dell'Unione europea; 
    o) se del caso, discutere le relazioni sulle revisioni  tra  pari
di cui all'articolo 21; 
    p) scambiare informazioni  pertinenti  per  quanto  riguarda  gli
incidenti, i quasi-incidenti, le minacce informatiche, i rischi e  le
vulnerabilita'; 
    q)  informare  il  Gruppo  di  cooperazione  NIS  sulle   proprie
attivita' e sulle ulteriori forme di cooperazione operativa  discusse
a norma della lettera i) e, se necessario, chiedere orientamenti  non
vincolanti in merito; 
    r) fare il punto sui risultati delle esercitazioni  di  sicurezza
informatica, comprese quelle organizzate dall'ENISA; 
    s) fornire orientamenti non  vincolanti  volti  ad  agevolare  la
convergenza delle pratiche operative  in  relazione  all'applicazione
delle disposizioni del presente articolo in materia  di  cooperazione
operativa. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per  i  riferimenti  alla  direttiva  (UE)  2022/2555
          misure per un  livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)  si  veda  nelle
          note alle premesse.