Art. 21
Procedura di revisione tra pari
1. L'Autorita' nazionale competente NIS puo' partecipare alla
procedura di revisione tra pari, di cui all'articolo 19 della
direttiva (UE) 2022/2555, nel quadro della metodologia di cui
all'articolo 18, comma 4, lettera m), del presente decreto:
a) richiedendo l'esecuzione di una revisione tra pari in
relazione all'attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 a livello
nazionale;
b) indicando uno o piu' rappresentanti dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale o delle Autorita' di settore NIS quali
esperti di sicurezza informatica, di cui all'articolo 19, paragrafo
2, della direttiva (UE) 2022/2555, per eseguire revisioni tra pari
presso altri Stati membri, su richiesta di questi ultimi, nel
rispetto dei codici di condotta di cui all'articolo 18, comma 4,
lettera m), del presente decreto. Eventuali rischi di conflitto di
interessi riguardanti gli esperti di sicurezza informatica designati
sono condivisi con gli altri Stati membri, il Gruppo di cooperazione
NIS, la Commissione europea e l'ENISA prima dell'inizio della
revisione tra pari.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), l'Autorita' nazionale
competente NIS, con le modalita' di cui all'articolo 40, comma 5,
alinea:
a) provvede a identificare almeno un aspetto da sottoporre alla
revisione tra pari tra i seguenti:
1) il livello di attuazione degli obblighi in materia di misure
di gestione del rischio e di notifica degli incidenti di cui agli
articoli 24 e 25;
2) il livello delle capacita', comprese le risorse finanziarie,
tecniche e umane disponibili, e l'efficacia dello svolgimento dei
compiti dell'Autorita' medesima;
3) le capacita' operative del CSIRT Italia;
4) lo stato di attuazione dell'assistenza reciproca di cui
all'articolo 39;
5) lo stato di attuazione degli accordi per la condivisione
delle informazioni in materia di sicurezza informatica di cui
all'articolo 17;
6) questioni specifiche di natura transfrontaliera o
intersettoriale;
b) notifica, prima dell'inizio della revisione tra pari, agli
Stati membri partecipanti, l'ambito di applicazione della medesima,
comprese le questioni specifiche individuate;
c) effettua, se del caso, un'autovalutazione degli aspetti
oggetto della revisione;
d) seleziona, tra gli esperti di sicurezza informatica indicati
dagli altri Stati membri partecipanti, gli esperti idonei da
designare. Qualora l'Autorita' nazionale competente NIS si opponga
alla designazione di uno o piu' esperti indicati, comunica allo Stato
membro indicante i motivi debitamente giustificati;
e) fornisce, se del caso, l'autovalutazione di cui alla lettera
c) agli esperti designati di cui alla lettera d);
f) fornisce agli esperti designati di cui alla lettera d) le
informazioni necessarie per la valutazione, anche con visite in loco
fisiche o virtuali, nonche' scambi di informazioni a distanza;
g) formula, se del caso, osservazioni sulla relazione elaborata
dagli esperti designati di cui alla lettera d);
h) puo' decidere di rendere pubblica la relazione elaborata dagli
esperti designati di cui alla lettera d), alla quale sono allegate,
in tutto o in parte, le osservazioni di cui alla lettera g).
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli esperti di sicurezza
informatica indicati dall'Autorita' nazionale competente NIS:
a) non divulgano a terzi le eventuali informazioni sensibili o
riservate ottenute nel corso delle revisioni tra pari a cui
partecipano;
b) partecipano alle attivita' necessarie allo svolgimento delle
revisioni tra pari tramite visite in loco fisiche o virtuali e scambi
di informazioni a distanza;
c) contribuiscono all'elaborazione delle relazioni sui risultati
e sulle conclusioni delle revisioni tra pari.
4. La condivisione delle informazioni ai sensi del presente
articolo e' effettuata nel rispetto della legislazione nazionale o
dell'Unione europea in materia di tutela delle informazioni protette
da classifica di segretezza e di salvaguardia delle funzioni
essenziali dello Stato, ivi inclusa la sicurezza nazionale.
Note all'art. 21:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.