Art. 22
Comunicazioni all'Unione europea
1. Successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, la Presidenza del Consiglio dei ministri notifica
tempestivamente alla Commissione europea la conferma dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale quale Autorita' nazionale competente NIS
e quale Punto di contatto unico NIS, nonche' la designazione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con funzioni di
coordinatore ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva
(UE) 2022/2555, e del Ministero della difesa, quali Autorita'
nazionali di gestione delle crisi informatiche, e i relativi ambiti
di competenza come indicati all'articolo 2, comma 1, lettera g).
Successivamente, ogni ulteriore modifica a tali designazioni o
compiti e' notificata, senza ingiustificato ritardo, alla Commissione
europea. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
pubblicita'.
2. L'Autorita' nazionale competente NIS:
a) trasmette alla Commissione europea la Strategia nazionale di
cybersicurezza di cui all'articolo 9 entro tre mesi dalla sua
adozione o dal suo aggiornamento. Possono essere esclusi dalla
trasmissione gli elementi della strategia riguardanti la sicurezza
nazionale e quelli ulteriori rispetto alle previsioni del presente
decreto;
b) comunica entro il 17 gennaio 2025 alla Commissione europea le
misure sanzionatorie e le disposizioni che stabiliscono sanzioni nei
confronti dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti di cui al
presente decreto. Successivamente, e' comunicata ogni ulteriore
modifica a tali misure e disposizioni;
c) comunica entro il 17 aprile 2025 e, successivamente, ogni due
anni:
1) alla Commissione europea e al Gruppo di cooperazione NIS, il
numero dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti inclusi
nell'elenco di cui all'articolo 7, comma 2, per ciascun settore e
sottosettore di cui agli allegati I, II e III;
2) alla Commissione europea informazioni pertinenti sul numero
di soggetti essenziali e di soggetti importanti individuati ai sensi
dell'articolo 3, comma 9, lettere da b) a e), sui settori e i
sottosettori di cui agli allegati I, II e III ai quali appartengono,
sul tipo di servizio che forniscono e sui criteri di cui all'articolo
3, comma 9, lettere da b) a e), per i quali sono stati individuati;
d) su richiesta della Commissione europea, puo' notificare a
quest'ultima, in tutto o in parte, le denominazioni dei soggetti
essenziali e dei soggetti importanti di cui alla lettera c), numero
2);
e) comunica all'ENISA, senza ingiustificato ritardo e comunque
entro quattordici giorni dalla loro ricezione, le informazioni di cui
all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e d), comma 4, lettera b), e
comma 5, lettere a) e b), fornite dai soggetti di cui a quest'ultimo
comma, per l'inserimento nel registro di cui all'articolo 27 della
direttiva (UE) 2022/2555. L'Autorita' nazionale competente NIS puo'
richiedere all'ENISA l'accesso a tale registro, assicurando la tutela
della riservatezza delle informazioni ivi contenute.
3. Il Punto di contatto unico NIS:
a) successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, comunica alla Commissione europea, senza ingiustificato
ritardo, la designazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
quale CSIRT nazionale, denominato CSIRT Italia, e quale coordinatore
conformemente all'articolo 16, i rispettivi compiti in relazione ai
soggetti essenziali e ai soggetti importanti e qualsiasi ulteriore
modifica dei medesimi;
b) trasmette all'ENISA, ogni trimestre a partire dal 1° gennaio
2026, una relazione di sintesi che comprende dati anonimizzati e
aggregati sugli incidenti significativi, sugli incidenti, sulle
minacce informatiche e sui quasi-incidenti notificati ai sensi degli
articoli 25 e 26;
c) trasmette, successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, senza ingiustificato ritardo, le notifiche di
incidente con effetti transfrontalieri di cui agli articoli 25 e 26
ai punti di contatto unici degli altri Stati membri interessati e
all'ENISA.
4. L'Autorita' nazionale di gestione delle crisi informatiche
comunica entro tre mesi dall'adozione o dall'aggiornamento del piano
nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala di cui all'articolo 13, comma 3, alla Commissione europea
e alla Rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi
informatiche (EU-CyCLONe) le informazioni pertinenti relative ai
requisiti di cui all'articolo 13, comma 4, in merito al proprio piano
nazionale di risposta agli incidenti e alle crisi informatiche su
vasta scala, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 1, 7
e 8.
Note all'art. 22:
- Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2022/2555
misure per un livello comune elevato di cibersicurezza
nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n.
910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la
direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si veda nelle
note alle premesse.