Art. 8 
 
Promozione della internazionalizzazione degli  ITS  Academy  -  Piano
                               Mattei 
 
  1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo,  dopo  le
parole: «territorio nazionale» sono inserite le  seguenti:  «,  anche
per i percorsi attivati all'estero,»; 
    b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole:  «al  comma  5»  sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le  parole:  «altresi'
per spese di gestione ordinaria per il corretto  funzionamento  delle
Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti:  «anche  in  deroga  alle
priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2». 
  2. Per la promozione dei processi di  internazionalizzazione  degli
ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, e' autorizzata la spesa  di
3,1 milioni di euro  per  l'anno  2024  per  il  potenziamento  delle
strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero,  nonche'  la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024  per  l'ampliamento  della
offerta formativa di cui al presente periodo. Ai  relativi  oneri  si
provvede, quanto a 3,1 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3  agosto
2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
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