Art. 8
Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy - Piano
Mattei
1. Alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le
parole: «territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «, anche
per i percorsi attivati all'estero,»;
b) all'articolo 14, comma 5-ter, le parole: «al comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 11» e le parole: «altresi'
per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle
Fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «anche in deroga alle
priorita' individuate dall'articolo 11, comma 2».
2. Per la promozione dei processi di internazionalizzazione degli
ITS Academy nell'ambito del Piano Mattei, e' autorizzata la spesa di
3,1 milioni di euro per l'anno 2024 per il potenziamento delle
strutture e dei laboratori anche presso sedi all'estero, nonche' la
spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024 per l'ampliamento della
offerta formativa di cui al presente periodo. Ai relativi oneri si
provvede, quanto a 3,1 milioni di euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera p), numero 3), della legge 3 agosto
2007, n. 123, e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59.