Art. 5 
 
         Affidamento in house delle concessioni autostradali 
 
  1.  Ai  fini  dell'affidamento  in   house   di   una   concessione
autostradale,   l'ente   concedente   effettua   preventivamente   la
valutazione  delle  ragioni  che  giustificano  il  ricorso  a   tale
modalita' di affidamento ai  sensi  dell'articolo  7,  comma  2,  del
codice dei contratti pubblici. 
  2. Nelle ipotesi di cui al  presente  articolo,  l'ente  concedente
predispone  una  proposta  di  convenzione,  con  il  relativo   PEF,
elaborato  sulla  base  del  modello  di   tariffazione   predisposto
dall'ART,   che   sottopone   all'affidatario   per    la    relativa
sottoscrizione entro i successivi trenta giorni. 
  3.  La  proposta  di  affidamento,  motivata   sulla   base   delle
valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di  convenzione  e
del  relativo  PEF,   sottoscritta   da   entrambe   le   parti,   e'
tempestivamente trasmessa dall'ente concedente  all'ART  e  all'ANAC,
che esprimono i pareri di rispettiva competenza  entro  i  successivi
trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui  al  primo  periodo
puo' essere prorogato, su  richiesta  dell'Autorita'  competente,  di
ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie
e integrazioni documentali. 
  4. La proposta di convenzione e  il  relativo  PEF,  adeguati  alle
eventuali prescrizioni contenute nei pareri  espressi  ai  sensi  del
comma 3,  sono  tempestivamente  trasmessi  dall'ente  concedente  al
Comitato interministeriale  per  la  programmazione  economica  e  lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione  all'ordine
del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione  all'ordine
del giorno, prorogabile di ulteriori  quindici  giorni  per  motivate
esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma  per  il
CIPESS la facolta' di acquisire il parere del  Nucleo  di  consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi  di
pubblica utilita' nei termini indicati al secondo periodo. 
  5. L'ente concedente, tenuto  conto  delle  eventuali  osservazioni
contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario,  entro  i
successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione,  con
il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa. 
  6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del
comma 5, e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta  definitiva  di
convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro  il
termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi
dell'articolo 3. 
  8. La proposta di convenzione di cui al  comma  2  e'  redatta  nel
rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili. 
  9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei  relativi  PEF
e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione,  approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  acquisiti  i
pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi  del  comma  3.  Alla  revisione
delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita'
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di  quanto
stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano i testi degli articoli 7, comma 2, 189 e
          192 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36: 
                «Art.    7    (Principio    di    auto-organizzazione
          amministrativa). - (Omissis) 
                2. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti
          possono affidare direttamente a societa' in  house  lavori,
          servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui  agli
          articoli 1, 2 e  3.  Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti
          concedenti   adottano   per    ciascun    affidamento    un
          provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi  per
          la  collettivita',  delle  connesse  esternalita'  e  della
          congruita' economica della prestazione, anche in  relazione
          al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
          efficienza,  economicita',  qualita'   della   prestazione,
          celerita' del procedimento e razionale impiego  di  risorse
          pubbliche.  In  caso   di   prestazioni   strumentali,   il
          provvedimento si intende sufficientemente motivato  qualora
          dia conto dei  vantaggi  in  termini  di  economicita',  di
          celerita' o di perseguimento  di  interessi  strategici.  I
          vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
          comparazione con gli standard di riferimento della societa'
          Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con  i
          parametri  ufficiali  elaborati  da  altri  enti  regionali
          nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
          mercato. 
                (Omissis)». 
                «Art. 189 (Modifica di contratti durante  il  periodo
          di  efficacia).  -  1.  Le   concessioni   possono   essere
          modificate senza  una  nuova  procedura  di  aggiudicazione
          della concessione nei casi seguenti: 
                  a) se le modifiche, a prescindere dal  loro  valore
          monetario,  sono  state  previste  nei  documenti  di  gara
          iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili,  che
          possono  comprendere  clausole  di  revisione  dei   prezzi
          purche' riferite agli indici sintetici di cui  all'articolo
          60, comma 3; tali clausole fissano la portata e  la  natura
          di eventuali modifiche, nonche' le  condizioni  alle  quali
          possono essere impiegate; esse non apportano modifiche  che
          altererebbero la natura generale della concessione; 
                  b) per lavori o servizi supplementari da parte  del
          concessionario originario che si sono resi necessari e  non
          erano  inclusi  nella  concessione  iniziale,   quando   un
          cambiamento di concessionario: 
                    1) risulti impraticabile per motivi  economici  o
          tecnici,   quali   il    rispetto    dei    requisiti    di
          intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature,
          servizi o  impianti  esistenti  forniti  nell'ambito  della
          concessione iniziale; 
                    2)  comporti  per  l'ente   concedente   notevoli
          inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi; 
                  c) negli ulteriori casi in  cui  siano  soddisfatte
          tutte le seguenti condizioni: 
                    1) la necessita' di modifica  e'  determinata  da
          circostanze che un ente concedente diligente non ha  potuto
          prevedere; 
                    2) la modifica  non  altera  la  natura  generale
          della concessione; 
                    3) nel caso di concessioni aggiudicate  dall'ente
          concedente allo scopo di svolgere un'attivita'  diversa  da
          quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio  2014,
          l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il  50  per
          cento del valore della concessione  iniziale.  In  caso  di
          piu' modifiche successive, tale limitazione si  applica  al
          valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive  non
          sono intese ad  aggirare  le  disposizioni  della  presente
          Parte; 
                  d) se un nuovo concessionario sostituisce quello  a
          cui l'ente concedente  aveva  inizialmente  aggiudicato  la
          concessione a causa di una delle seguenti circostanze: 
                    1) la  presenza  di  una  clausola  di  revisione
          inequivocabile in conformita' della lettera a); 
                    2) al concessionario  iniziale  succeda,  in  via
          universale  o  parziale,  a  seguito  di   ristrutturazioni
          societarie, comprese rilevazioni, fusioni,  acquisizione  o
          insolvenza, un altro operatore  economico  che  soddisfi  i
          criteri di selezione  qualitativa  stabiliti  inizialmente,
          purche' cio' non implichi altre  modifiche  sostanziali  al
          contratto e non sia finalizzato ad  eludere  l'applicazione
          della direttiva 2014/23/UE; 
                    3) nel caso in cui l'ente  concedente  si  assuma
          gli obblighi del concessionario  principale  nei  confronti
          dei suoi subappaltatori, ove tale possibilita' sia prevista
          dalla legislazione nazionale; 
                  e) se le modifiche, a prescindere dal loro  valore,
          non sono sostanziali. 
                2. Le concessioni possono parimenti essere modificate
          senza necessita' di una nuova procedura  di  aggiudicazione
          se il valore della  modifica  e'  inferiore  a  entrambi  i
          valori seguenti: 
                  a) la soglia di cui all'articolo 8 della  direttiva
          2014/23/UE; 
                  b) il 10 per cento  del  valore  della  concessione
          iniziale. 
                3. Le  modifiche  di  cui  al  comma  2  non  possono
          alterare la natura generale della concessione. In  caso  di
          piu' modifiche successive, il  valore  e'  accertato  sulla
          base  del  valore  complessivo   netto   delle   successive
          modifiche. 
                4. La modifica di una concessione durante il  periodo
          della sua validita' e' considerata sostanziale se la natura
          della concessione muta nella sua essenza rispetto a  quella
          inizialmente  conclusa.  In  ogni  caso,  una  modifica  e'
          considerata  sostanziale  se  una  o  piu'  delle  seguenti
          condizioni sono soddisfatte: 
                  a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
          state contenute nella procedura iniziale di  aggiudicazione
          della concessione,  avrebbero  consentito  l'ammissione  di
          candidati diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o
          l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
          accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
          alla procedura di aggiudicazione della concessione; 
                  b) la modifica cambia l'equilibrio economico  della
          concessione  a  favore  del  concessionario  in  modo   non
          previsto dalla concessione iniziale; 
                  c) la modifica  estende  notevolmente  l'ambito  di
          applicazione della concessione; 
                  d) se un nuovo  concessionario  sostituisce  quello
          cui l'ente concedente  aveva  inizialmente  aggiudicato  la
          concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1,
          lettera d). 
                5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere  b)  e
          c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo  nella
          Gazzetta  ufficiale  dell'Unione   europea.   Tale   avviso
          contiene  le  informazioni  di  cui  all'allegato  XI  alla
          direttiva  2014/23/UE  ed   e'   pubblicato   conformemente
          all'articolo 33 della stessa direttiva. 
                6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e  b),
          per le concessioni aggiudicate  dall'ente  concedente  allo
          scopo di svolgere un'attivita' diversa  da  quelle  di  cui
          all'allegato  II  alla  direttiva  2014/23/UE,  l'eventuale
          aumento di valore non deve eccedere il  50  per  cento  del
          valore  della  concessione  iniziale.  In  caso   di   piu'
          modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
          di ciascuna modifica. Tali modifiche  successive  non  sono
          intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.» 
                «Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
          1. Al verificarsi di  eventi  sopravvenuti  straordinari  e
          imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa  o
          della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
          concessionario,  che   incidano   in   modo   significativo
          sull'equilibrio economico-finanziario  dell'operazione,  il
          concessionario puo' chiedere  la  revisione  del  contratto
          nella  misura  strettamente  necessaria  a  ricondurlo   ai
          livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
          al momento della conclusione del  contratto.  L'alterazione
          dell'equilibrio economico e  finanziario  dovuto  a  eventi
          diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti  nei
          rischi allocati alla parte  privata  sono  a  carico  della
          stessa. 
                2. In sede di revisione ai sensi del comma 1  non  e'
          consentito concordare  modifiche  che  alterino  la  natura
          della concessione, o modifiche sostanziali che, se  fossero
          state contenute nella procedura iniziale di  aggiudicazione
          della concessione,  avrebbero  consentito  l'ammissione  di
          candidati diversi  da  quelli  inizialmente  selezionati  o
          l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
          accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
          alla procedura di aggiudicazione della concessione. 
                3. Nei casi di  opere  di  interesse  statale  ovvero
          finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali
          non sia gia' prevista l'espressione del CIPESS la revisione
          e' subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per
          la  programmazione  e  il  coordinamento   della   politica
          economica  (DIPE)  della  Presidenza  del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il Nucleo di consulenza per  l'attuazione
          delle  linee  guida  per  la  regolazione  dei  servizi  di
          pubblica utilita' (NARS), che emette un parere di  concerto
          con  il  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
          Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. 
                4. In caso di mancato accordo  sul  riequilibrio  del
          piano economico-finanziario le parti possono  recedere  dal
          contratto. In tal caso, al concessionario  sono  rimborsati
          gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a)  e
          b), a esclusione degli oneri derivanti  dallo  scioglimento
          anticipato  dei  contratti  di  copertura  del  rischio  di
          fluttuazione del tasso di interesse.».