Art. 5
Affidamento in house delle concessioni autostradali
1. Ai fini dell'affidamento in house di una concessione
autostradale, l'ente concedente effettua preventivamente la
valutazione delle ragioni che giustificano il ricorso a tale
modalita' di affidamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del
codice dei contratti pubblici.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, l'ente concedente
predispone una proposta di convenzione, con il relativo PEF,
elaborato sulla base del modello di tariffazione predisposto
dall'ART, che sottopone all'affidatario per la relativa
sottoscrizione entro i successivi trenta giorni.
3. La proposta di affidamento, motivata sulla base delle
valutazioni del comma 1 e corredata della proposta di convenzione e
del relativo PEF, sottoscritta da entrambe le parti, e'
tempestivamente trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC,
che esprimono i pareri di rispettiva competenza entro i successivi
trenta giorni. Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo
puo' essere prorogato, su richiesta dell'Autorita' competente, di
ulteriori quindici giorni per eventuali motivate esigenze istruttorie
e integrazioni documentali.
4. La proposta di convenzione e il relativo PEF, adeguati alle
eventuali prescrizioni contenute nei pareri espressi ai sensi del
comma 3, sono tempestivamente trasmessi dall'ente concedente al
Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo
sviluppo sostenibile (CIPESS) con richiesta di iscrizione all'ordine
del giorno della prima seduta disponibile. Il CIPESS si esprime entro
il termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine
del giorno, prorogabile di ulteriori quindici giorni per motivate
esigenze istruttorie e integrazioni documentali. Resta ferma per il
CIPESS la facolta' di acquisire il parere del Nucleo di consulenza
per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' nei termini indicati al secondo periodo.
5. L'ente concedente, tenuto conto delle eventuali osservazioni
contenute nel parere del CIPESS, trasmette all'affidatario, entro i
successivi trenta giorni, la proposta definitiva di convenzione, con
il relativo PEF, ai fini della sua sottoscrizione entro trenta giorni
dalla ricezione della stessa.
6. La proposta definitiva di convenzione, sottoscritta ai sensi del
comma 5, e' approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
7. In caso di mancata sottoscrizione della proposta definitiva di
convenzione, con il relativo PEF, da parte dell'affidatario entro il
termine di cui al comma 5, si procede a un nuovo affidamento ai sensi
dell'articolo 3.
8. La proposta di convenzione di cui al comma 2 e' redatta nel
rispetto delle disposizioni della sezione IV, in quanto compatibili.
9. L'aggiornamento periodico delle convenzioni e dei relativi PEF
e' definito con apposito atto aggiuntivo alla convenzione, approvato
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisiti i
pareri dell'ART e dell'ANAC ai sensi del comma 3. Alla revisione
delle convenzioni e dei relativi PEF si procede, secondo le modalita'
di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, nei limiti di quanto
stabilito dagli articoli 189 e 192 del codice dei contratti pubblici.
Note all'art. 5:
- Si riportano i testi degli articoli 7, comma 2, 189 e
192 del citato decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36:
«Art. 7 (Principio di auto-organizzazione
amministrativa). - (Omissis)
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti
possono affidare direttamente a societa' in house lavori,
servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli
articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti
concedenti adottano per ciascun affidamento un
provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per
la collettivita', delle connesse esternalita' e della
congruita' economica della prestazione, anche in relazione
al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita',
efficienza, economicita', qualita' della prestazione,
celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse
pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il
provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora
dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di
celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I
vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la
comparazione con gli standard di riferimento della societa'
Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i
parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali
nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di
mercato.
(Omissis)».
«Art. 189 (Modifica di contratti durante il periodo
di efficacia). - 1. Le concessioni possono essere
modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione
della concessione nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore
monetario, sono state previste nei documenti di gara
iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che
possono comprendere clausole di revisione dei prezzi
purche' riferite agli indici sintetici di cui all'articolo
60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura
di eventuali modifiche, nonche' le condizioni alle quali
possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che
altererebbero la natura generale della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del
concessionario originario che si sono resi necessari e non
erano inclusi nella concessione iniziale, quando un
cambiamento di concessionario:
1) risulti impraticabile per motivi economici o
tecnici, quali il rispetto dei requisiti di
intercambiabilita' o interoperativita' tra apparecchiature,
servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della
concessione iniziale;
2) comporti per l'ente concedente notevoli
inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:
1) la necessita' di modifica e' determinata da
circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto
prevedere;
2) la modifica non altera la natura generale
della concessione;
3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente
concedente allo scopo di svolgere un'attivita' diversa da
quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per
cento del valore della concessione iniziale. In caso di
piu' modifiche successive, tale limitazione si applica al
valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non
sono intese ad aggirare le disposizioni della presente
Parte;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a
cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la
concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) la presenza di una clausola di revisione
inequivocabile in conformita' della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via
universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o
insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i
criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente,
purche' cio' non implichi altre modifiche sostanziali al
contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione
della direttiva 2014/23/UE;
3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma
gli obblighi del concessionario principale nei confronti
dei suoi subappaltatori, ove tale possibilita' sia prevista
dalla legislazione nazionale;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore,
non sono sostanziali.
2. Le concessioni possono parimenti essere modificate
senza necessita' di una nuova procedura di aggiudicazione
se il valore della modifica e' inferiore a entrambi i
valori seguenti:
a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva
2014/23/UE;
b) il 10 per cento del valore della concessione
iniziale.
3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono
alterare la natura generale della concessione. In caso di
piu' modifiche successive, il valore e' accertato sulla
base del valore complessivo netto delle successive
modifiche.
4. La modifica di una concessione durante il periodo
della sua validita' e' considerata sostanziale se la natura
della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella
inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica e'
considerata sostanziale se una o piu' delle seguenti
condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico della
concessione a favore del concessionario in modo non
previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di
applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello
cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la
concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1,
lettera d).
5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e
c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso
contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla
direttiva 2014/23/UE ed e' pubblicato conformemente
all'articolo 33 della stessa direttiva.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b),
per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo
scopo di svolgere un'attivita' diversa da quelle di cui
all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale
aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del
valore della concessione iniziale. In caso di piu'
modifiche successive, tale limitazione si applica al valore
di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono
intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.»
«Art. 192 (Revisione del contratto di concessione). -
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e
imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o
della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al
concessionario, che incidano in modo significativo
sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il
concessionario puo' chiedere la revisione del contratto
nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai
livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti
al momento della conclusione del contratto. L'alterazione
dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi
diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei
rischi allocati alla parte privata sono a carico della
stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e'
consentito concordare modifiche che alterino la natura
della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero
state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione
della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di
candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o
l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente
accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti
alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero
finanziate con contributo a carico dello Stato per le quali
non sia gia' prevista l'espressione del CIPESS la revisione
e' subordinata alla previa valutazione del Dipartimento per
la programmazione e il coordinamento della politica
economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei
ministri, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione
delle linee guida per la regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS), che emette un parere di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del
piano economico-finanziario le parti possono recedere dal
contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati
gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e
b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento
anticipato dei contratti di copertura del rischio di
fluttuazione del tasso di interesse.».