Art. 17
Politiche dell'investimento del Fondo FRA
1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma 1, il Fondo
FRA investe in Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, la cui politica di
investimento prevalentemente consista nel:
(i) partecipare in Imprese Target ammissibili, nel rispetto del
rapporto almeno di parita' tra l'investimento pubblico, ivi incluso
quello del Fondo FRA, e l'investimento privato;
(ii) concedere in uso o godimento, anche parziale, i Real Asset
Target ammissibili, ivi inclusi gli Asset Immobiliari regolarizzati -
a seguito (i) dell'apporto o trasferimento di tali asset al Fondo
Target dai soggetti titolari e (ii) del conseguente processo di
regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato - a
favore di Imprese Target ammissibili, a condizioni di mercato e
tramite procedure competitive o modalita' equivalenti per verificare
la sussistenza di soggetti interessati all'acquisizione di tali
asset.
2. Le operazioni di investimento, ai fini della valorizzazione
degli asset immobiliari, possono tener conto della possibilita' di
processi di sviluppo, crescita internazionalizzazione e rafforzamento
della capacita' competitiva nei settori di cui all'art. 3, allo scopo
di favorire processi di integrazione verticale e di consolidamento
orizzontale di Imprese Target ammissibili, per agevolare altresi'
l'ingresso in nuovi mercati ed ampliare la presenza produttiva e
commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacita'
complessiva di competere a livello globale.
3. Nelle operazioni di investimento, il soggetto gestore del Fondo
FRA puo' altresi' tener conto delle opportunita' di rafforzare le
strutture organizzative, anche attraverso la progressiva
specializzazione del management, di migliorare la governance,
consolidando e semplificando le strutture azionarie, e di favorire
eventuali passaggi generazionali di Imprese Target ammissibili.
4. In coerenza con l'art. 6, comma 1, lettera a), per le finalita'
del comma 1, il Fondo FRA puo' effettuare, nel rispetto dei limiti
massimi di investimento complessivo determinati dal Comitato tecnico
strategico, tramite la partecipazione a Fondi Target ai sensi
dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
la sottoscrizione o l'acquisto, a condizioni di mercato, di strumenti
finanziari partecipativi, quote di patrimoni separati o altri
strumenti rappresentativi di capitale di rischio delle Imprese Target
ammissibili il cui rendimento sia collegato a quello degli Asset
Immobiliari regolarizzati, strumentali a dette Imprese e alle stesse
trasferiti o conferiti, dai Fondi Target oggetto di investimento del
Fondo FRA a seguito (i) dell'apporto o trasferimento a tali Fondi
Target degli asset di cui sopra dai soggetti titolari e (ii) del
conseguente processo di regolarizzazione e preparazione per la
valorizzazione a mercato dei medesimi asset da parte degli stessi
Fondi Target.