Art. 17 
 
              Politiche dell'investimento del Fondo FRA 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, comma  1,  il  Fondo
FRA investe in Fondi Target ai sensi dell'art.  33,  comma  8-septies
del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  la  cui  politica   di
investimento prevalentemente consista nel: 
    (i) partecipare in Imprese Target ammissibili, nel  rispetto  del
rapporto almeno di parita' tra l'investimento pubblico,  ivi  incluso
quello del Fondo FRA, e l'investimento privato; 
    (ii) concedere in uso o godimento, anche parziale, i  Real  Asset
Target ammissibili, ivi inclusi gli Asset Immobiliari regolarizzati -
a seguito (i) dell'apporto o trasferimento di  tali  asset  al  Fondo
Target dai soggetti titolari  e  (ii)  del  conseguente  processo  di
regolarizzazione e preparazione per la valorizzazione a mercato  -  a
favore di Imprese Target  ammissibili,  a  condizioni  di  mercato  e
tramite procedure competitive o modalita' equivalenti per  verificare
la sussistenza  di  soggetti  interessati  all'acquisizione  di  tali
asset. 
  2. Le operazioni di  investimento,  ai  fini  della  valorizzazione
degli asset immobiliari, possono tener conto  della  possibilita'  di
processi di sviluppo, crescita internazionalizzazione e rafforzamento
della capacita' competitiva nei settori di cui all'art. 3, allo scopo
di favorire processi di integrazione verticale  e  di  consolidamento
orizzontale di Imprese Target  ammissibili,  per  agevolare  altresi'
l'ingresso in nuovi mercati ed  ampliare  la  presenza  produttiva  e
commerciale diretta in nuovi settori e paesi, aumentando la capacita'
complessiva di competere a livello globale. 
  3. Nelle operazioni di investimento, il soggetto gestore del  Fondo
FRA puo' altresi' tener conto delle  opportunita'  di  rafforzare  le
strutture   organizzative,   anche    attraverso    la    progressiva
specializzazione  del  management,  di  migliorare   la   governance,
consolidando e semplificando le strutture azionarie,  e  di  favorire
eventuali passaggi generazionali di Imprese Target ammissibili. 
  4. In coerenza con l'art. 6, comma 1, lettera a), per le  finalita'
del comma 1, il Fondo FRA puo' effettuare, nel  rispetto  dei  limiti
massimi di investimento complessivo determinati dal Comitato  tecnico
strategico,  tramite  la  partecipazione  a  Fondi  Target  ai  sensi
dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
la sottoscrizione o l'acquisto, a condizioni di mercato, di strumenti
finanziari  partecipativi,  quote  di  patrimoni  separati  o   altri
strumenti rappresentativi di capitale di rischio delle Imprese Target
ammissibili il cui rendimento sia  collegato  a  quello  degli  Asset
Immobiliari regolarizzati, strumentali a dette Imprese e alle  stesse
trasferiti o conferiti, dai Fondi Target oggetto di investimento  del
Fondo FRA a seguito (i) dell'apporto o  trasferimento  a  tali  Fondi
Target degli asset di cui sopra dai  soggetti  titolari  e  (ii)  del
conseguente  processo  di  regolarizzazione  e  preparazione  per  la
valorizzazione a mercato dei medesimi asset  da  parte  degli  stessi
Fondi Target.