Art. 19
Struttura degli investimenti del Fondo FRA
1. Gli obiettivi di cui all'art. 17 sono perseguiti dal Fondo FRA
attraverso operazioni finanziarie principalmente tramite
sottoscrizione o acquisto di strumenti rappresentativi della
partecipazione in Fondi Target ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, che a propria volta,
perseguono gli obiettivi della rispettiva politica di investimento
attraverso le tipologie di operazioni ritenute piu' efficaci e a
termini e condizioni di mercato. In particolare, la politica di
investimento dei Fondi Target oggetto di investimento del Fondo FRA
ai sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, potra' essere effettuata tramite operazioni di buy-out,
finanziamento soci, aumenti di capitale, veicoli o OICR di scopo,
vendor loan, leasing traslativi e operativi, contratti reali e di
godimento inerenti gli asset immobiliari.
2. Il Fondo FRA puo' effettuare indirettamente, tramite i Fondi
Target, operazioni di investimento che prevedono partecipazioni di
minoranza qualificata o partecipazioni di maggioranza, anche
attraverso un controllo congiunto con altri soggetti investitori,
nelle imprese delle filiere strategiche caratterizzate da adeguata
redditivita', ferma la natura e il rischio immobiliare del Fondo FRA
e dei Fondi Target oggetto di investimento del Fondo FRA.
3. Per le finalita' dell'investimento, e fermo restando in ogni
caso il disposto di cui all'art. 17, i Fondi Target diretti oggetto
di investimento del Fondo FRA possono assumere partecipazioni di
minoranza qualificata a condizione che siano previste, a favore del
medesimo, prerogative di governance tali da garantire al Fondo FRA un
ruolo rilevante nella definizione e implementazione delle strategie
di sviluppo e diritti che consentano - anche attraverso l'utilizzo e
impiego degli asset immobiliari strumentali - una piena
valorizzazione di mercato della partecipazione al termine del
progetto di investimento.