Art. 20 
 
                       Coinvestimenti diretti 
 
  1. Laddove utile per le finalita' dell'investimento, le  operazioni
di  investimento  possono   altresi'   essere   effettuate   mediante
operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli
di  investimento  appositamente  costituiti,  unitamente   ad   altri
investitori  strategici,  family  office  o  investitori  finanziari,
incluso fondi di private equity, ivi incluso uno o piu' investitori o
affiliati dei medesimi, anche mediante la sindacazione di parte degli
strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del  Fondo  FRA,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili  in
materia di conflitti di interesse. 
  2. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo  FRA
conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in
altra forma a co-investire sistematicamente  con  terzi  diversi  dai
veicoli gestiti dal soggetto gestore.