Art. 20
Coinvestimenti diretti
1. Laddove utile per le finalita' dell'investimento, le operazioni
di investimento possono altresi' essere effettuate mediante
operazioni di co-investimento, direttamente ovvero attraverso veicoli
di investimento appositamente costituiti, unitamente ad altri
investitori strategici, family office o investitori finanziari,
incluso fondi di private equity, ivi incluso uno o piu' investitori o
affiliati dei medesimi, anche mediante la sindacazione di parte degli
strumenti rappresentativi dell'iniziale investimento del Fondo FRA,
fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei presidi applicabili in
materia di conflitti di interesse.
2. Non sono ammessi accordi di co-investimento in cui il Fondo FRA
conceda diritti di co-investimento sistematico, ovvero si obblighi in
altra forma a co-investire sistematicamente con terzi diversi dai
veicoli gestiti dal soggetto gestore.