Art. 22 
 
               Limiti agli investimenti del Fondo FRA 
 
  1. Il regolamento di gestione del Fondo FRA definisce, nel rispetto
della  normativa  di  settore  applicabile   ai   fondi   immobiliari
riservati, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per
il Fondo  FRA,  acquisite  le  determinazioni  del  Comitato  tecnico
strategico. 
  2. In ogni caso, il Fondo  FRA  puo'  investire  indirettamente  ai
sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio  2011,
n.  98,  tramite  i  Fondi  Target  anche  in  un  singolo  complesso
immobiliare,  qualora  lo  stesso  sia  costituito  da  piu'   unita'
immobiliari con caratteristiche urbanistiche, catastali o  funzionali
distinte e il soggetto gestore assicuri un frazionamento del  rischio
coerente  con  gli  obiettivi  di  ottimizzazione  dell'investimento,
mediante  la  diversificazione  delle  destinazioni   d'uso   o   dei
conduttori, degli utenti o gestori delle aree.