Art. 22
Limiti agli investimenti del Fondo FRA
1. Il regolamento di gestione del Fondo FRA definisce, nel rispetto
della normativa di settore applicabile ai fondi immobiliari
riservati, i limiti di investimento e di concentrazione rilevanti per
il Fondo FRA, acquisite le determinazioni del Comitato tecnico
strategico.
2. In ogni caso, il Fondo FRA puo' investire indirettamente ai
sensi dell'art. 33, comma 8-septies del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, tramite i Fondi Target anche in un singolo complesso
immobiliare, qualora lo stesso sia costituito da piu' unita'
immobiliari con caratteristiche urbanistiche, catastali o funzionali
distinte e il soggetto gestore assicuri un frazionamento del rischio
coerente con gli obiettivi di ottimizzazione dell'investimento,
mediante la diversificazione delle destinazioni d'uso o dei
conduttori, degli utenti o gestori delle aree.