Art. 29
Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo
della guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli
1099 e 1100 del codice della navigazione
1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 13 dicembre
1956, n. 1409, si applicano anche quando le unita' del naviglio ivi
indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a
esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni di cui al
primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme internazionali,
anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante di una
nave straniera.
2. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1099 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera
che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando,
nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima procede
a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»;
b) all'articolo 1100, primo comma, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro una nave da
guerra nazionale impiegata nello svolgimento, in conformita' alle
norme internazionali, dei relativi compiti».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 5 e 6 della legge 13
dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai
fini della repressione del contrabbando dei tabacchi):
«Art. 5. - Il capitano della nave nazionale il quale
non obbedisce alla intimazione di fermo di una unita' del
naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene
stabilite dall'art. 1099 del Codice della navigazione.»
«Art. 6. - Il capitano della nave nazionale che
commette atti di resistenza o di violenza contro una unita'
di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le pene
stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.».
- Si riportano gli articoli 1099 e 1100 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione),
come modificati dalla presente legge:
«Art. 1099 (Rifiuto di obbedienza a nave da guerra).
- Il comandante della nave, che nei casi previsti
nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una nave da
guerra nazionale, e' punito con la reclusione fino a due
anni.
Soggiace alla medesima pena il comandante della nave
straniera che non obbedisce all'ordine di una nave da
guerra nazionale, quando, nei casi consentiti dalle norme
internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione
delle carte e dei documenti di bordo.»
«Art. 1100 (Resistenza o violenza contro nave da
guerra). - Il comandante o l'ufficiale della nave, che
commette atti di resistenza o di violenza contro una nave
da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da tre a
dieci anni. La disposizione di cui al primo periodo si
applica anche alle navi straniere per gli atti compiuti
contro una nave da guerra nazionale impiegata nello
svolgimento, in conformita' alle norme internazionali, dei
relativi compiti.
La pena per coloro che sono concorsi nel reato e'
ridotta da un terzo alla meta'.».