Art. 29 
 
Disposizioni per la tutela delle  funzioni  istituzionali  del  Corpo
  della guardia di finanza svolte in mare e modifiche  agli  articoli
  1099 e 1100 del codice della navigazione 
 
  1. Le disposizioni degli articoli 5 e 6  della  legge  13  dicembre
1956, n. 1409, si applicano anche quando le unita' del  naviglio  ivi
indicate sono impiegate nell'esercizio delle funzioni istituzionali a
esse attribuite dalla normativa vigente. Le disposizioni  di  cui  al
primo periodo si applicano, nel rispetto delle norme  internazionali,
anche quando le condotte sono poste in essere dal comandante  di  una
nave straniera. 
  2.  Al  codice  della  navigazione  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 1099 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «Soggiace alla medesima pena il comandante della nave straniera
che non obbedisce all'ordine di una nave da guerra nazionale, quando,
nei casi consentiti dalle norme internazionali, quest'ultima  procede
a visita e a ispezione delle carte e dei documenti di bordo»; 
    b) all'articolo 1100, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica
anche alle navi straniere per gli atti compiuti contro  una  nave  da
guerra nazionale impiegata nello  svolgimento,  in  conformita'  alle
norme internazionali, dei relativi compiti». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli  articoli  5  e  6  della  legge  13
          dicembre 1956, n. 1409 (Norme per la vigilanza marittima ai
          fini della repressione del contrabbando dei tabacchi): 
                «Art. 5. - Il capitano della nave nazionale il  quale
          non obbedisce alla intimazione di fermo di una  unita'  del
          naviglio della Guardia di finanza e'  punito  con  le  pene
          stabilite dall'art. 1099 del Codice della navigazione.» 
                «Art. 6. -  Il  capitano  della  nave  nazionale  che
          commette atti di resistenza o di violenza contro una unita'
          di naviglio della Guardia di finanza e' punito con le  pene
          stabilite dall'art. 1100 del Codice della navigazione.». 
              - Si riportano gli  articoli  1099  e  1100  del  regio
          decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della  navigazione),
          come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 1099 (Rifiuto di obbedienza a nave da  guerra).
          -  Il  comandante  della  nave,  che  nei   casi   previsti
          nell'articolo 200 non obbedisce all'ordine di una  nave  da
          guerra nazionale, e' punito con la reclusione  fino  a  due
          anni. 
              Soggiace alla medesima pena il  comandante  della  nave
          straniera che non  obbedisce  all'ordine  di  una  nave  da
          guerra nazionale, quando, nei casi consentiti  dalle  norme
          internazionali, quest'ultima procede a visita e a ispezione
          delle carte e dei documenti di bordo.» 
                «Art. 1100 (Resistenza  o  violenza  contro  nave  da
          guerra). - Il comandante  o  l'ufficiale  della  nave,  che
          commette atti di resistenza o di violenza contro  una  nave
          da guerra nazionale, e' punito con la reclusione da  tre  a
          dieci anni. La disposizione di  cui  al  primo  periodo  si
          applica anche alle navi straniere  per  gli  atti  compiuti
          contro  una  nave  da  guerra  nazionale  impiegata   nello
          svolgimento, in conformita' alle norme internazionali,  dei
          relativi compiti. 
                La pena per coloro che sono  concorsi  nel  reato  e'
          ridotta da un terzo alla meta'.».