Art. 10 
 
        Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, lettera  a),  le  parole  «15  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4.  Le  piste   innevate   di   slitta   o   slittino   sono
caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15  per
cento,  ad  eccezione  di  ((brevi  tratti   che))   non   presentino
apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di  almeno  3
metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza  attiva  e
((adeguano la  segnaletica  relativa  alle  aree  sciabili  a  quella
stabilita dal decreto))  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.((»;)) 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: 
        «6-bis. Le regioni e le ((province autonome di  Trento  e  di
Bolzano)),  nell'esercizio  delle  competenze  legislative   di   cui
all'((articolo  117   della   Costituzione)),   hanno   facolta'   di
determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i  valori
minimi delle pendenze  trasversali  considerate  apprezzabili  ed  il
numero  massimo  di  passaggi  impegnativi,  ((di  cui  al   presente
articolo)),  tenendo  conto  delle  peculiarita'  geomorfologiche   e
((planoaltimetriche)) del territorio su cui insistono  i  comprensori
sciistici.» 
    b) all'articolo 8, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «b) devono avere una  larghezza  minima  di  almeno  15  metri;
larghezze inferiori sono ammesse  per  le  piste  di  raccordo  e  di
collegamento; 
  ((b-bis) all'articolo 17: 
  1) al comma 1,  le  parole:  «ai  soggetti  di  eta'  inferiore  ai
diciotto anni» sono soppresse; 
  2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «In  caso
di  reiterazione  della  violazione,  in   aggiunta   alla   sanzione
amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  primo  periodo,  si  applica
altresi' il ritiro o  la  sospensione  del  titolo  di  accesso  agli
impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni»; 
  b-ter) all'articolo 25: 
  1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso; 
  2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di  coloro
che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico  del
gestore degli stessi, i mezzi meccanici a  servizio  di  edifici  non
serviti  da  tracciati  esclusivamente  ad  essi  riservati   possono
accedervi  percorrendo  le  aree  sciabili  attrezzate   solo   fuori
dell'orario  di   apertura   delle   stesse   al   pubblico,   previa
autorizzazione  scritta  concessa  dal  gestore  dell'area   sciabile
attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le  modalita'  e  le
eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente  del  mezzo  e'
tenuto   a   osservare   unitamente   alle   ulteriori   prescrizioni
eventualmente previste da norme regionali. 
  2-ter. I mezzi meccanici devono in  ogni  caso  segnalare  la  loro
presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica
in funzione e devono procedere al bordo della  pista  e  a  velocita'
tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui»; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai  mezzi
meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione».))