Art. 10
Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Le piste innevate di slitta o slittino sono
caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per
cento, ad eccezione di ((brevi tratti che)) non presentino
apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3
metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e
((adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella
stabilita dal decreto)) del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.((»;))
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Le regioni e le ((province autonome di Trento e di
Bolzano)), nell'esercizio delle competenze legislative di cui
all'((articolo 117 della Costituzione)), hanno facolta' di
determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori
minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il
numero massimo di passaggi impegnativi, ((di cui al presente
articolo)), tenendo conto delle peculiarita' geomorfologiche e
((planoaltimetriche)) del territorio su cui insistono i comprensori
sciistici.»
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
«b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri;
larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di
collegamento;
((b-bis) all'articolo 17:
1) al comma 1, le parole: «ai soggetti di eta' inferiore ai
diciotto anni» sono soppresse;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso
di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica
altresi' il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli
impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni»;
b-ter) all'articolo 25:
1) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro
che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del
gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non
serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono
accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori
dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa
autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile
attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalita' e le
eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo e'
tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni
eventualmente previste da norme regionali.
2-ter. I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro
presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica
in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocita'
tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi
meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione».))