Art. 11
Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
((0a) all'articolo 11, comma 1, le parole: «agli amministratori»
sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti»;))
a) all'articolo 13-bis:
((01) al comma 4, lettera b), le parole: «almeno 30 giorni prima
dell'inizio» sono sostituite dalle seguenti: «con congruo anticipo
rispetto all'inizio»;))
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo
diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, puo'
essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con
incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale
e il Vicesegretario ((Generale)), se dipendenti pubblici, sono
collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in
aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la
durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la
disciplina delle incompatibilita' dettata dalla vigente normativa o,
nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione,
l'incompatibilita' nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del
collocamento fuori ruolo e' reso indisponibile nella dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del
Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle
risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»;
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025»
sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine
di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque ((per
un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile con deliberazione
della medesima Commissione di ulteriori sei mesi)), la stessa puo'
avvalersi, fino a un numero di 10 unita' ((per ciascuna
Federazione)), previa stipula di apposita ((convenzione)) e comunque
senza nuovi o maggiori ((oneri)) a carico della finanza pubblica, di
personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive
di riferimento((, compreso il personale che svolge funzioni
ispettive,)) che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di
calcio (Co.Vi.So.C.) e ((nella)) Commissione Tecnica di Controllo
della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto
personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima
applicazione, una delle ((unita' di personale di livello
dirigenziale)) non generale di cui al secondo periodo del presente
comma puo' essere nominata dalla Commissione, su proposta del
Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di
tale incarico, comunque, non puo' eccedere il termine di cinque anni.
((La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresi' le
modalita' di utilizzo condiviso da parte della Commissione, per
quanto necessario, delle piattaforme digitali in uso presso le
Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative
funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti
e regolamenti a quanto necessario per l'attuazione del presente
articolo, in particolare prevedendo in capo alle societa' sportive
l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai
fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle
competizioni)).»;
3) al comma 10 e' aggiunto il seguente periodo: «Per le
medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno
2025. Ai relativi oneri ((si provvede)) mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse
affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35,
comma 8-decies((, del presente decreto)). Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente((,
anche)) conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;
4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite
dalle seguenti «dall'anno 2026».
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque»,
e' sostituita dalla seguente «otto»;
((b-bis) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente:
«Art. 26-bis (Clausole per la durata dei contratti sportivi
subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti
di promozione sportiva provvedono all'adeguamento degli accordi
collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi
subordinati pari a otto anni.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al settore
dilettantistico.
3. Per i contratti di atleti professionisti, le societa' sportive
si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in
materia di sostenibilita' finanziaria e, in particolare, alle regole
sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere
superiori a cinque esercizi finanziari».))