Art. 11 
 
Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo  28  febbraio
                             2021, n. 36 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  ((0a) all'articolo 11, comma 1, le  parole:  «agli  amministratori»
sono sostituite dalle seguenti: «ai presidenti»;)) 
    a) all'articolo 13-bis: 
  ((01) al comma 4, lettera b), le parole: «almeno  30  giorni  prima
dell'inizio» sono sostituite dalle seguenti:  «con  congruo  anticipo
rispetto all'inizio»;)) 
      1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui  al  periodo
diciottesimo, su proposta  del  presidente  della  Commissione,  puo'
essere nominato, tra  gli  organi,  un  Vicesegretario  Generale  con
incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario  Generale
e  il  Vicesegretario  ((Generale)),  se  dipendenti  pubblici,  sono
collocati, secondo l'ordinamento di  appartenenza,  fuori  ruolo,  in
aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per  tutta  la
durata del mandato,  ferma,  nel  caso  di  dipendenti  pubblici,  la
disciplina delle incompatibilita' dettata dalla vigente normativa  o,
nel  caso  di  soggetti  estranei  alla   pubblica   amministrazione,
l'incompatibilita' nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del
collocamento  fuori  ruolo  e'  reso  indisponibile  nella  dotazione
organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista  finanziario.   Agli   oneri   derivanti   dalla   nomina   del
Vicesegretario Generale la  Commissione  provvede  nell'ambito  delle
risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.»; 
      2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1°  gennaio  2025»
sono sostituite dalle seguenti «dal 1° gennaio 2026» e sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione e al fine
di rendere immediatamente operativa la Commissione e  comunque  ((per
un periodo massimo di  dodici  mesi,  prorogabile  con  deliberazione
della medesima Commissione di ulteriori sei mesi)),  la  stessa  puo'
avvalersi,  fino  a  un  numero   di   10   unita'   ((per   ciascuna
Federazione)), previa stipula di apposita ((convenzione)) e  comunque
senza nuovi o maggiori ((oneri)) a carico della finanza pubblica,  di
personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni  sportive
di  riferimento((,  compreso  il  personale   che   svolge   funzioni
ispettive,)) che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, opera nella  Commissione  di  Vigilanza  sulle  societa'  di
calcio (Co.Vi.So.C.) e ((nella))  Commissione  Tecnica  di  Controllo
della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento  economico  di  detto
personale rimane a carico delle due Federazioni.  In  sede  di  prima
applicazione,  una   delle   ((unita'   di   personale   di   livello
dirigenziale)) non generale di cui al secondo  periodo  del  presente
comma  puo'  essere  nominata  dalla  Commissione,  su  proposta  del
Segretario generale, in deroga ai  limiti  di  cui  all'articolo  19,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata  di
tale incarico, comunque, non puo' eccedere il termine di cinque anni.
((La convenzione di cui al tredicesimo periodo disciplina altresi' le
modalita' di utilizzo  condiviso  da  parte  della  Commissione,  per
quanto necessario,  delle  piattaforme  digitali  in  uso  presso  le
Commissioni Co.Vi.So.C. e Com.Te.C. per lo svolgimento delle relative
funzioni. Le Federazioni sportive nazionali adeguano i propri statuti
e regolamenti a  quanto  necessario  per  l'attuazione  del  presente
articolo, in particolare prevedendo in capo  alle  societa'  sportive
l'obbligo di inviare alla Commissione la documentazione  prevista  ai
fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione  alle
competizioni)).»; 
      3) al comma  10  e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «Per  le
medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno
2025. Ai  relativi  oneri  ((si  provvede))  mediante  corrispondente
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  valere  sulle  risorse
affluite sul suo bilancio  autonomo  per  effetto  dell'articolo  35,
comma 8-decies((, del  presente  decreto)).  Alla  compensazione  dei
relativi  effetti  finanziari,  in  termini  di   fabbisogno   e   di
indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede
mediante corrispondente riduzione  del  fondo  per  la  compensazione
degli effetti  finanziari  non  previsti  a  legislazione  vigente((,
anche)) conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»; 
      4) al comma 11 le  parole  «dall'anno  2025»,  sono  sostituite
dalle seguenti «dall'anno 2026». 
    b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la  parola  «cinque»,
e' sostituita dalla seguente «otto»; 
  ((b-bis) dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: 
  «Art.  26-bis  (Clausole  per  la  durata  dei  contratti  sportivi
subordinati). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e  gli  enti
di  promozione  sportiva  provvedono  all'adeguamento  degli  accordi
collettivi  vigenti  alla  durata  massima  dei  contratti   sportivi
subordinati pari a otto anni. 
  2. Le disposizioni del  comma  1  si  applicano  anche  al  settore
dilettantistico. 
  3. Per i contratti di atleti professionisti, le  societa'  sportive
si conformano alle disposizioni delle federazioni  internazionali  in
materia di sostenibilita' finanziaria e, in particolare, alle  regole
sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non  possono  essere
superiori a cinque esercizi finanziari».))