Art. 13
Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti
sportivi agli studenti universitari
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
per lo Sport e' istituito un fondo destinato all'erogazione di borse
di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «Fondo
sport ((per studenti universitari))», con una dotazione di 1 milione
di euro ((per l'anno 2025. Le borse di studio di cui al primo periodo
possono essere destinate anche alla copertura delle spese per il
soggiorno presso i collegi universitari di merito accreditati, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.)) Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'
politica delegata in materia di Sport, di concerto con il ((Ministro
dell'universita' e della ricerca)), sono definiti i requisiti, i
criteri e le modalita' di erogazione delle borse di studio.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro
1.000.000 per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo
bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-decies del
decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei
relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto, pari a euro 1.000.000 ((per l'anno 2025)), si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente((, anche)) conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
3. Per le finalita' di cui al comma 1 e' attribuita la somma di 4
milioni di euro per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a valere sulle somme accertate
di cui all'articolo 8, comma 1((, del presente decreto)).