Art. 15
Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri
soggetti preposti alla regolarita' tecnica delle manifestazioni
sportive
1. All'articolo 583-quater del ((codice penale)), sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a
un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonche' agli
arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica
delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione
sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie
a essa funzionali»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del
primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati e'
commesso in occasione ((di manifestazioni)) sportive nei confronti
((degli arbitri o degli altri soggetti)) che assicurano la
regolarita' tecnica delle stesse.».
2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' ((abrogato)).