Art. 15 
 
Disposizioni urgenti per  la  tutela  degli  arbitri  e  degli  altri
soggetti  preposti  alla  regolarita'  tecnica  delle  manifestazioni
                              sportive 
 
  1. All'articolo 583-quater del ((codice penale)), sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali  a
un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica  sicurezza
nell'atto o a causa dell'adempimento  delle  funzioni,  nonche'  agli
arbitri e agli altri soggetti che assicurano la  regolarita'  tecnica
delle manifestazioni sportive, a personale esercente una  professione
sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita'  ausiliarie
a essa funzionali»; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni  del
primo comma si applicano anche se  uno  dei  fatti  ivi  indicati  e'
commesso in occasione ((di manifestazioni))  sportive  nei  confronti
((degli  arbitri  o  degli  altri  soggetti))   che   assicurano   la
regolarita' tecnica delle stesse.». 
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 6-quinquies della legge 13 dicembre
1989, n. 401, e' ((abrogato)).