Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1((,)) e 5,
comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a euro 228.242.367, mediante corrispondente riduzione
delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 19,
lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233;
b) quanto a euro 43.009.239, mediante corrispondente utilizzo
((di quota parte)) delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ((ai sensi)) dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, che, alla data del 27 giugno 2025, non sono
riassegnate ai pertinenti programmi e restano, pertanto, acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.