Art. 16 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 1((,)) e 5,
comma 5, pari a euro 271.251.606 per l'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a euro 228.242.367, mediante  corrispondente  riduzione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'articolo  1,  comma  19,
lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233; 
    b) quanto a euro  43.009.239,  mediante  corrispondente  utilizzo
((di quota parte)) delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato ((ai sensi)) dell'articolo 5, comma  1,  del  decreto-legge  20
giugno 2012, n. 79, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 131, che, alla data del  27  giugno  2025,  non  sono
riassegnate ai pertinenti programmi e  restano,  pertanto,  acquisite
all'entrata del bilancio dello Stato.