Art. 10
Beneficiari
1. I contributi di parte corrente sono destinati ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, che dimostrino di sostenere spese per l'alloggio
ai lavoratori impiegati presso la propria struttura
turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25 agosto 1991,
n. 287.
2. I contributi possono riguardare sia un'unica unita' immobiliare
sia diverse unita' immobiliari, purche' insistenti nella stessa
provincia della struttura turistico-ricettiva a cui gli alloggi sono
asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Gli immobili
devono essere nella disponibilita' del soggetto beneficiario, in
forza di titolo di proprieta' o in forza di contratto di locazione
registrato, il cui uso e' destinato per l'alloggio di lavoratori del
comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5,
della legge 25 agosto 1991, n. 287. Possono essere oggetto di
contributo unita' immobiliari per la sistemazione alloggiativa dei
lavoratori, che siano funzionali entro 24 mesi dalla presentazione
della domanda.