Art. 10 
 
                             Beneficiari 
 
  1. I contributi di parte corrente sono destinati ai soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, che dimostrino di sostenere spese per l'alloggio
ai    lavoratori    impiegati    presso    la    propria    struttura
turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione
di alimenti e bevande di cui all'art. 5 della legge 25  agosto  1991,
n. 287. 
  2. I contributi possono riguardare sia un'unica unita'  immobiliare
sia diverse  unita'  immobiliari,  purche'  insistenti  nella  stessa
provincia della struttura turistico-ricettiva a cui gli alloggi  sono
asserviti o, comunque, nel raggio  di  40  chilometri.  Gli  immobili
devono essere nella  disponibilita'  del  soggetto  beneficiario,  in
forza di titolo di proprieta' o in forza di  contratto  di  locazione
registrato, il cui uso e' destinato per l'alloggio di lavoratori  del
comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 5,
della legge 25  agosto  1991,  n.  287.  Possono  essere  oggetto  di
contributo unita' immobiliari per la  sistemazione  alloggiativa  dei
lavoratori, che siano funzionali entro 24  mesi  dalla  presentazione
della domanda.