Art. 11 
 
                    Contributo di parte corrente 
 
  1. Per le spese di cui al presente titolo (contributi ai canoni  di
locazione), si applica un contributo diretto alla spesa dei canoni di
locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni  e  fino  a  un
massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo  di  euro
3.000,00 all'anno per posto letto. L'erogazione dei contributi  sulle
spese di cui al presente titolo avviene ai  sensi  dell'art.  29  del
regolamento GBER e nel rispetto  dei  limiti  previsti  dal  medesimo
regolamento; pertanto l'intensita' di aiuto non  supera  il  50%  dei
costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese.