Art. 11
Contributo di parte corrente
1. Per le spese di cui al presente titolo (contributi ai canoni di
locazione), si applica un contributo diretto alla spesa dei canoni di
locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un
massimo di dieci anni, con il limite massimo del contributo di euro
3.000,00 all'anno per posto letto. L'erogazione dei contributi sulle
spese di cui al presente titolo avviene ai sensi dell'art. 29 del
regolamento GBER e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo
regolamento; pertanto l'intensita' di aiuto non supera il 50% dei
costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese.