Art. 12 
 
         Procedura di assegnazione e modalita' di erogazione 
 
  1. Le modalita' di presentazione delle domande per  l'accesso  alle
agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo  avviso,  con
il quale sono, altresi', fornite eventuali  ulteriori  specificazioni
per  la  corretta  attuazione  dell'intervento  di  cui  al  presente
decreto,  nonche'  la  natura  e  le  caratteristiche  dei  documenti
necessari ai fini  dell'accesso  alle  agevolazioni.  Le  domande  di
agevolazione devono, in ogni caso,  essere  presentate,  al  soggetto
gestore a partire dalla data fissata con il  predetto  provvedimento.
Le domande di agevolazione sono valutate  tenendo  conto  dell'ordine
cronologico di  arrivo  (procedura  a  sportello).  Le  domande  sono
esaminate  in  base  all'ordine  di  arrivo,   previa   verifica   di
ammissibilita', e valutate nel merito dal soggetto gestore. 
  2. A ciascuna domanda e' attribuito un punteggio da 0  a  100,  con
una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L'assegnazione dei
punteggi e' effettuata sulla base delle informazioni riportate  nella
domanda di  agevolazione.  Sono  finanziate  le  proposte  che  hanno
raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in  ordine  cronologico
di  arrivo,  fino  ad   esaurimento   della   dotazione   finanziaria
disponibile. 
  3.  Il  soggetto  gestore  determina  il  punteggio  delle  domande
ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e  criteri
di valutazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede  alla  valutazione
delle domande in base all'ordine cronologico di  arrivo  a  decorrere
dalla data di apertura dello sportello,  e  procede  in  costanza  di
valutazione di merito positiva alla definizione della  determinazione
di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la soglia  minima
di 50 cosi' come stabilito al comma 2 del presente articolo. 
  5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento  delle
risorse  finanziarie  disponibili.  La  graduatoria,   definita   dal
soggetto gestore ai sensi del presente articolo,  e'  pubblicata  dal
Ministero entro il trentesimo giorno dalla data  dell'ultima  domanda
che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande  presentate  che
non  trovano  copertura   finanziaria   nell'ambito   delle   risorse
disponibili  sono  sospese  dalla  procedura  di  valutazione,   fino
all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle  istruttorie
in corso o al rifinanziamento della misura.