Art. 12
Procedura di assegnazione e modalita' di erogazione
1. Le modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle
agevolazioni sono definite dal Ministero con successivo avviso, con
il quale sono, altresi', fornite eventuali ulteriori specificazioni
per la corretta attuazione dell'intervento di cui al presente
decreto, nonche' la natura e le caratteristiche dei documenti
necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Le domande di
agevolazione devono, in ogni caso, essere presentate, al soggetto
gestore a partire dalla data fissata con il predetto provvedimento.
Le domande di agevolazione sono valutate tenendo conto dell'ordine
cronologico di arrivo (procedura a sportello). Le domande sono
esaminate in base all'ordine di arrivo, previa verifica di
ammissibilita', e valutate nel merito dal soggetto gestore.
2. A ciascuna domanda e' attribuito un punteggio da 0 a 100, con
una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L'assegnazione dei
punteggi e' effettuata sulla base delle informazioni riportate nella
domanda di agevolazione. Sono finanziate le proposte che hanno
raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico
di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria
disponibile.
3. Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande
ammissibili a finanziamento sulla base dei seguenti ambiti e criteri
di valutazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Il soggetto gestore di cui al comma 1 procede alla valutazione
delle domande in base all'ordine cronologico di arrivo a decorrere
dalla data di apertura dello sportello, e procede in costanza di
valutazione di merito positiva alla definizione della determinazione
di concessione per le imprese che abbiano raggiunto la soglia minima
di 50 cosi' come stabilito al comma 2 del presente articolo.
5. Il soggetto gestore valuta le domande fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie disponibili. La graduatoria, definita dal
soggetto gestore ai sensi del presente articolo, e' pubblicata dal
Ministero entro il trentesimo giorno dalla data dell'ultima domanda
che esaurisce la dotazione delle risorse. Le domande presentate che
non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse
disponibili sono sospese dalla procedura di valutazione, fino
all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie
in corso o al rifinanziamento della misura.