Art. 13 
 
             Erogazione dei contributi di parte corrente 
 
  1. A seguito di avviso pubblico aperto trenta giorni, i  contributi
sono erogati in ordine di graduatoria tramite il soggetto gestore, in
via anticipata per tutto il  piano  dei  costi  presentato,  mediante
apposita determinazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
disciplinare di contributo. 
  2.  Il  beneficiario  deve  presentare  una  polizza   fideiussoria
bancaria  o  assicurativa  a  copertura   dell'intero   importo   del
contributo finanziario richiesto in  anticipazione  con  lo  svincolo
annuale dell'importo maturato sulla base dei  costi  progressivamente
consuntivati. 
  3.  Qualora  nel  corso  di  svolgimento  dell'istruttoria  risulti
necessario  acquisire  ulteriori  informazioni,  dati   o   documenti
rispetto a quelli presentati  dalle  imprese  ovvero  precisazioni  e
chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il  soggetto
gestore  puo'  richiederli  mediante   una   comunicazione   scritta,
assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione,  non
superiore a dieci giorni a pena di inammissibilita' della domanda  di
contributo. 
  4.  Al  termine   del   quinquennio   o   entro   sessanta   giorni
dall'eventuale cessazione della locazione prima del  quinquennio,  il
beneficiario gestore redige una relazione finale sulla  realizzazione
complessiva del piano e ne trasmette copia al Ministero e al soggetto
gestore.