Art. 13
Erogazione dei contributi di parte corrente
1. A seguito di avviso pubblico aperto trenta giorni, i contributi
sono erogati in ordine di graduatoria tramite il soggetto gestore, in
via anticipata per tutto il piano dei costi presentato, mediante
apposita determinazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del
disciplinare di contributo.
2. Il beneficiario deve presentare una polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa a copertura dell'intero importo del
contributo finanziario richiesto in anticipazione con lo svincolo
annuale dell'importo maturato sulla base dei costi progressivamente
consuntivati.
3. Qualora nel corso di svolgimento dell'istruttoria risulti
necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti
rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e
chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto
gestore puo' richiederli mediante una comunicazione scritta,
assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non
superiore a dieci giorni a pena di inammissibilita' della domanda di
contributo.
4. Al termine del quinquennio o entro sessanta giorni
dall'eventuale cessazione della locazione prima del quinquennio, il
beneficiario gestore redige una relazione finale sulla realizzazione
complessiva del piano e ne trasmette copia al Ministero e al soggetto
gestore.