Art. 8
Termini per la presentazione delle domande
1. La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli
ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli 6 e 7 e'
preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si
svolgera' nel periodo temporale e per la durata definiti con
circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale.
2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli
6 e 7 decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028:
a) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore
agricolo, dalle ore 9,00 del 12 gennaio dell'anno di riferimento,
fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota
decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i
nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso
nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;
b) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente al settore
turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio dell'anno di riferimento,
fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31
dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota
decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i
nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso
nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;
c) per gli ingressi di cui all'art. 6, commi 2 e 3, lettere a) e
b), dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento, fino a
concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre
dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei
mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai
quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo
termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio;
d) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c) dalle
ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza
delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal 31
dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai quali non
e' seguito il rilascio del visto di ingresso nel medesimo termine,
decadono e vengono archiviati d'ufficio.
3. Il termine procedimentale decorre dalla data di imputazione
della quota.