Art. 8 
 
             Termini per la presentazione delle domande 
 
  1. La presentazione della richiesta di nulla osta al lavoro per gli
ingressi nell'ambito delle quote di  cui  agli  articoli  6  e  7  e'
preceduta dalla fase di precompilazione dei moduli di domanda, che si
svolgera'  nel  periodo  temporale  e  per  la  durata  definiti  con
circolare congiunta dei Ministeri dell'interno, del  lavoro  e  delle
politiche sociali, dell'agricoltura, della  sovranita'  alimentare  e
delle foreste e del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale. 
  2. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta  al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli  articoli
6 e 7 decorrono per gli anni 2026, 2027 e 2028: 
    a) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente  al  settore
agricolo, dalle ore 9,00 del 12  gennaio  dell'anno  di  riferimento,
fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31
dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non  entrate  in  quota
decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento,  ovvero  i
nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di  ingresso
nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio; 
    b) per gli ingressi di cui all'art. 7, relativamente  al  settore
turistico, dalle ore 9,00 del 9 febbraio  dell'anno  di  riferimento,
fino a concorrenza delle rispettive quote o, comunque,  entro  il  31
dicembre dell'anno di riferimento. Le domande non  entrate  in  quota
decorsi sei mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento,  ovvero  i
nulla osta ai quali non e' seguito il rilascio del visto di  ingresso
nel medesimo termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio; 
    c) per gli ingressi di cui all'art. 6, commi 2 e 3, lettere a)  e
b), dalle ore 9,00 del 16 febbraio dell'anno di riferimento,  fino  a
concorrenza delle rispettive quote o, comunque, entro il 31  dicembre
dell'anno di riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei
mesi dal 31 dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai
quali non e' seguito il rilascio del visto di ingresso  nel  medesimo
termine, decadono e vengono archiviati d'ufficio; 
    d) per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lettera c)  dalle
ore 9,00 del 18 febbraio dell'anno di riferimento, fino a concorrenza
delle rispettive quote o, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno di
riferimento. Le domande non entrate in quota decorsi sei mesi dal  31
dicembre dell'anno di riferimento, ovvero i nulla osta ai  quali  non
e' seguito il rilascio del visto di ingresso  nel  medesimo  termine,
decadono e vengono archiviati d'ufficio. 
  3. Il termine procedimentale  decorre  dalla  data  di  imputazione
della quota.