Art. 9 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,
previste dal presente decreto, sono ripartite a livello  territoriale
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente  con
l'analisi  del  fabbisogno  del  mercato  del  lavoro  e  secondo  le
indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle  regioni
e delle province autonome. 
  2. La ripartizione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dal
decorso dei termini di presentazione delle domande di cui all'art. 6,
comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b) e  c)  e  all'art.  7,
sulla base dei dati relativi alle domande presentate, nelle  date  di
cui all'art. 8,  che  sono  comunicate  dal  Ministero  dell'interno.
Contestualmente,   le   quote   vengono   assegnate,   in   modalita'
informatica, per ambito provinciale. 
  3. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di decorrenza dei  termini
di cui all'art. 8, comma 3, qualora il Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali  rilevi  quote  significative  non  utilizzate  tra
quelle previste dal presente decreto, puo'  effettuarne  una  diversa
suddivisione sulla base delle effettive  necessita'  riscontrate  nel
mercato del lavoro, fermo  restando  il  limite  massimo  complessivo
indicato all'art. 5. 
  4. Ulteriori disposizioni attuative relative  all'applicazione  del
presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione,  con
apposita  circolare  congiunta  del   Ministero   dell'interno,   del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  del
Ministero del turismo, sentito il Ministero  degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale, che e'  comunicata  sui  siti  web
degli stessi anzidetti Ministeri. 
  5. Con la predetta circolare congiunta e',  altresi',  indicata  la
documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte  del  datore
di  lavoro  interessato  all'assunzione   di   lavoratori   stranieri
residenti all'estero,  di  aver  previamente  esperito  la  verifica,
presso il Centro per l'impiego competente,  dell'indisponibilita'  di
un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai  sensi  dell'art.
22, commi 2 e 2-bis, del Testo unico per l'immigrazione. 
  Il  presente  decreto  e'  inviato  ai  competenti  uffici  per  il
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 2 ottobre 2025 
 
                     Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni 

Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2025 
Ufficio  di  controllo  atti  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2668