Art. 9
Disposizioni attuative
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale,
previste dal presente decreto, sono ripartite a livello territoriale
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali coerentemente con
l'analisi del fabbisogno del mercato del lavoro e secondo le
indicazioni degli Ispettorati territoriali del lavoro, delle regioni
e delle province autonome.
2. La ripartizione delle quote di cui al comma 1 e' effettuata dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro dieci giorni dal
decorso dei termini di presentazione delle domande di cui all'art. 6,
comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettere b) e c) e all'art. 7,
sulla base dei dati relativi alle domande presentate, nelle date di
cui all'art. 8, che sono comunicate dal Ministero dell'interno.
Contestualmente, le quote vengono assegnate, in modalita'
informatica, per ambito provinciale.
3. Trascorsi cinquanta giorni dalla data di decorrenza dei termini
di cui all'art. 8, comma 3, qualora il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali rilevi quote significative non utilizzate tra
quelle previste dal presente decreto, puo' effettuarne una diversa
suddivisione sulla base delle effettive necessita' riscontrate nel
mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo
indicato all'art. 5.
4. Ulteriori disposizioni attuative relative all'applicazione del
presente decreto sono definite, in un'ottica di semplificazione, con
apposita circolare congiunta del Ministero dell'interno, del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, del
Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, che e' comunicata sui siti web
degli stessi anzidetti Ministeri.
5. Con la predetta circolare congiunta e', altresi', indicata la
documentazione necessaria per la dimostrazione, da parte del datore
di lavoro interessato all'assunzione di lavoratori stranieri
residenti all'estero, di aver previamente esperito la verifica,
presso il Centro per l'impiego competente, dell'indisponibilita' di
un lavoratore presente sul territorio nazionale, ai sensi dell'art.
22, commi 2 e 2-bis, del Testo unico per l'immigrazione.
Il presente decreto e' inviato ai competenti uffici per il
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 2 ottobre 2025
Il Presidente del Consiglio dei ministri: Meloni
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2025
Ufficio di controllo atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 2668