Art. 16.
La funzione dirigente e di rappresentanza
1. La funzione dirigente si esprime nel: promuovere la
partecipazione democratica e l'attivita' politica di tutte/i le/gli
iscritte/i; stimolare l'approfondimento teorico e culturale, anche
attraverso l'attivita' di formazione; assicurare la circolazione
delle informazioni; garantire la libera espressione di tutte le
opinioni; lavorare costantemente per l'unità del partito attraverso
il dibattito democratico e l'azione solidale di tutte/i le/i
militanti; organizzare l'attivita' politica in modo da favorire la
piu' ampia partecipazione; proporre decisioni operative e far sì che
le decisioni assunte trovino concreta applicazione; riferire
periodicamente alle/agli iscritte/i circa l'attuazione delle
decisioni assunte; contribuire a superare gli ostacoli di natura
economica, sociale e culturale che limitano la possibilita' di
partecipazione di tutte/i le/gli iscritte/i.
2. Non possono esercitare la funzione dirigente le/i compagne/i
che non abbiano tempestivamente rinnovato, senza giustificato motivo,
la tessera per l'anno solare in corso entro tre mesi dall'inizio
della campagna di tesseramento.
3. Le/i compagne/i elette/i in ruoli di rappresentanza pubblica
hanno un particolare dovere di responsabilita' democratica nei
confronti del partito, di solidarieta' nei confronti della comunita'
politica e di coerenza con le decisioni democratiche assunte dalle
istanze del partito.
4. I gruppi dirigenti, gli apparati e le rappresentanze
istituzionali sono tenuti a comportamenti esemplari nella promozione
e nella difesa, all'interno del partito, di rapporti di democrazia,
di solidarieta', di lealta' e di eguaglianza. Debbono essere loro
assegnate responsabilita' definite e sottoposte a verifica nelle
modalita' di esercizio e nei risultati. Il Prc-Se contrasta
moralmente e politicamente l'utilizzo di ruoli di responsabilita' per
la ricerca di posizioni di prestigio e di privilegi materiali e la
costituzione dei gruppi dirigenti in ceti separati.