Art. 5 
 
Disposizioni   urgenti   per    il    reclutamento    di    personale
  dell'amministrazione    civile    dell'interno    destinato    alla
  funzionalita' di strutture territoriali del Ministero 
  1. Al fine di assicurare la costante  funzionalita'  ed  efficienza
delle strutture territoriali del Ministero  dell'interno,  anche  con
riferimento  alla  trattazione  delle  problematiche  connesse   alla
gestione dei flussi migratori, la dotazione  organica  del  personale
dell'amministrazione civile dell'interno, area degli  assistenti,  e'
incrementata di 200 unita'. 
  2. Per l'attuazione del  comma  1,  il  Ministero  dell'interno  e'
autorizzato  a  reclutare,  in   aggiunta   alle   vigenti   facolta'
assunzionali, un corrispondente contingente di personale appartenente
all'area degli assistenti, profilo di assistente amministrativo,  con
contratto di lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato,  senza  il
previo svolgimento delle procedure di mobilita', mediante l'indizione
di apposite procedure concorsuali pubbliche o  lo  scorrimento  delle
vigenti  graduatorie  di  concorsi  pubblici.  Per   velocizzare   il
reclutamento del personale di cui  al  primo  periodo,  il  Ministero
dell'interno puo'  avvalersi  della  procedura  di  cui  all'articolo
35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4,  lettera
b),  del  decreto-legge  22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno  2023,  n.   74.   Ai   fini
dell'attuazione del presente comma e' autorizzata la  spesa  di  euro
3.995.247 per l'anno 2025 e di euro 7.990.494 a  decorrere  dall'anno
2026 per gli oneri assunzionali, di euro 202.899 per l'anno 2025 e di
euro 405.797 annui a decorrere dall'anno 2026  per  il  compenso  del
lavoro straordinario nonche' di euro 168.000 per  l'anno  2025  e  di
euro 336.000 a decorrere  dall'anno  2026  per  i  buoni  pasto.  Per
l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al presente  comma,
e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per l'anno 2025. 
  3. All'articolo 4, comma 5, primo  periodo,  del  decreto-legge  11
ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9
dicembre 2024, n. 187, dopo le parole: «all'area  degli  assistenti,»
sono aggiunte le seguenti: «profilo di assistente amministrativo,». 
  4. Nello svolgimento delle procedure concorsuali di cui al comma 2,
costituisce  titolo  di  preferenza   l'aver   prestato   nell'ultimo
quinquennio nelle strutture di cui al comma 1,  per  almeno  un  anno
entro il  30  aprile  2025,  attivita'  lavorativa  con  contratto  a
termine, anche per il tramite di agenzie  di  lavoro  interinale,  in
compiti amministrativi connessi alla gestione  dei  flussi  migratori
per  le  corrispondenti  esigenze  del  Ministero  dell'interno.   Le
disposizioni di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  alle
procedure di  reclutamento  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  del
decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187. 
  5. Agli oneri derivanti dal comma 2,  pari  a  euro  4.814.146  per
l'anno 2025 e a euro 8.732.291 annui a decorrere dall'anno  2026,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2025, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero dell'interno. 
  6. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello  scambio
delle informazioni relative ai procedimenti in  capo  allo  sportello
unico di  cui  all'articolo  22,  comma  1,  del  testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25
luglio 1998, n. 286, il sistema informativo del Dipartimento  per  le
liberta'  civili  e  l'immigrazione,  del   Ministero   dell'interno,
istituito  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.  242,  acquisisce  dal
Centro elaborazione dati, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, le informazioni concernenti l'ingresso dello  straniero
sul territorio nazionale, comunicandone gli esiti.