Art. 6 
 
 
Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalita' del Corpo
                   nazionale dei vigili del fuoco 
 
  1. Il personale femminile che  frequenta  il  corso  di  formazione
iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', ai sensi
dell'articolo 16, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.
151, e' sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con  la
conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli  istituti
di retribuzione aventi  carattere  fisso  e  ricorrente,  secondo  le
disposizioni  contrattuali.  Il  predetto  personale  e'  ammesso   a
partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione
obbligatoria e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo  di
applicazione  pratica.  Nelle  more,  al  termine  del   periodo   di
astensione  obbligatoria,  presta  servizio  presso  il  comando   di
residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione
degli istituti a tutela della maternita'. Fuori dai casi previsti dal
presente comma,  trovano  applicazione  le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  che  disciplinano,  per
ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso. 
  2. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali
svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
i fondi di incentivazione  del  personale  del  Corpo  medesimo  sono
incrementati complessivamente  di  812.000  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri di  cui  al  presente  comma  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  3.  Allo  scopo   di   adottare   provvedimenti   normativi   volti
all'ottimizzazione  delle  funzioni  e  dei  compiti  del   personale
permanente e volontario del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
mediante  modifica,   revisione   e   semplificazione   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  e  del  decreto  legislativo  13
ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento
economico con quello del personale  delle  Forze  di  polizia,  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo,
con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il  2025,  a
euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal
2027. Agli oneri di  cui  al  presente  comma  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2025-2027,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2025,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero
dell'interno. 
  4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
le parole: «10 gennaio 2025»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31
dicembre 2025».