Art. 6
Disposizioni urgenti per il reclutamento e la funzionalita' del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco
1. Il personale femminile che frequenta il corso di formazione
iniziale per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco nel periodo di astensione obbligatoria per maternita', ai sensi
dell'articolo 16, comma l, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e' sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la
conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti
di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, secondo le
disposizioni contrattuali. Il predetto personale e' ammesso a
partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione
obbligatoria e a ripetere, per una sola volta, il periodo di
applicazione pratica. Nelle more, al termine del periodo di
astensione obbligatoria, presta servizio presso il comando di
residenza con mansioni di supporto, fatta salva l'eventuale fruizione
degli istituti a tutela della maternita'. Fuori dai casi previsti dal
presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplinano, per
ciascun ruolo, i casi di dimissioni ed espulsioni dal corso.
2. Al fine di potenziare l'efficacia dei servizi istituzionali
svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' di
razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,
i fondi di incentivazione del personale del Corpo medesimo sono
incrementati complessivamente di 812.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2025. Agli oneri di cui al presente comma si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
3. Allo scopo di adottare provvedimenti normativi volti
all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale
permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13
ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento
economico con quello del personale delle Forze di polizia, nello
stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo,
con una dotazione finanziaria pari a euro 28.000.000 per il 2025, a
euro 28.000.000 per il 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dal
2027. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno.
4. All'articolo 1, comma 347, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,
le parole: «10 gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2025».