Art. 10
Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati
1. Al momento dello stanziamento delle risorse economiche
finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo 9, comma
1, puo' essere previsto con disposizione di legge uno specifico
contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni
mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali
all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa
determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione,
anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per
ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia
alla data in cui si e' verificato l'evento calamitoso di cui
all'articolo 1.