Art. 10 
 
         Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati 
 
  1.  Al  momento  dello  stanziamento   delle   risorse   economiche
finalizzate alla ricostruzione privata di cui all'articolo  9,  comma
1, puo' essere previsto  con  disposizione  di  legge  uno  specifico
contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di  beni
mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi  quelli  strumentali
all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla  persona,  previa
determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione,
anche in relazione al limite massimo del contributo  concedibile  per
ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di  famiglia
alla data  in  cui  si  e'  verificato  l'evento  calamitoso  di  cui
all'articolo 1.