Art. 11 
 
Procedura per la concessione e l'erogazione  dei  contributi  per  la
                        ricostruzione privata 
 
  1. L'istanza  di  concessione  dei  contributi  e'  presentata  dai
soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente
alla richiesta del titolo abilitativo necessario  in  relazione  alla
tipologia    dell'intervento     progettato.     All'istanza     sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria  per
il rilascio del titolo edilizio: 
    a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale  scheda  AeDES
redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  243  del  18
ottobre 2014, ovvero altri  analoghi  documenti  di  rilevazione  dei
danni eventualmente redatti dall'autorita' statale competente,  senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica; 
    b)  la  relazione  tecnica,  asseverata  da   un   professionista
abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta  dei  danni
esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1; 
    c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli
interventi  di  ricostruzione,  di  ripristino   e   di   riparazione
necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui  risulti
l'entita' del contributo richiesto. 
  2.  All'esito  dell'istruttoria  sulla  compatibilita'  urbanistica
degli interventi richiesti a norma  della  vigente  legislazione,  il
comune rilascia il titolo edilizio  ai  sensi  dell'articolo  20  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno
2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli  22  e
23 del medesimo testo unico.  Lo  stato  legittimo  dell'immobile  e'
stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo  unico
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  380  del
2001.  Nei  comuni  interessati  dagli  eventi  calamitosi   di   cui
all'articolo  1,  per  i  quali  e'  stato  dichiarato  lo  stato  di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei casi
e nei limiti di cui all'articolo  8,  comma  12,  gli  interventi  di
ricostruzione di edifici privati  in  tutto  o  in  parte  lesionati,
crollati o demoliti  od  oggetto  di  ordinanza  di  demolizione  per
pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche  con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza  obbligo  di  speciali
autorizzazioni,  fatta  eccezione  per  quelle   paesaggistiche   ove
necessarie. 
  3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il  relativo
importo  nel  rispetto   delle   disposizioni   adottate   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario  straordinario  la
proposta di concessione  del  contributo  medesimo,  comprendente  le
spese tecniche. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  conclude  il  procedimento  con
decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione.
Gli interventi sono identificati dal codice  unico  di  progetto,  ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  e  della
deliberazione del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. 
  5.  Il  Commissario  straordinario,   avvalendosi   della   propria
struttura di supporto, procede mensilmente  a  verifiche  a  campione
sugli interventi per  i  quali  sia  stato  adottato  il  decreto  di
concessione dei contributi a  norma  del  presente  articolo,  previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per  cento  dei
contributi  complessivamente   concessi.   Qualora   dalle   predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza  dei
necessari   presupposti,   il   Commissario   straordinario   dispone
l'annullamento  o  la  revoca,  anche  parziale,   del   decreto   di
concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali
somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi  di  cui
al presente articolo e' subordinata a espresse  clausole  di  revoca,
anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego  delle  somme
ovvero  di  loro  utilizzo  anche  solo  in  parte  per  finalita'  o
interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento  concessorio.
In tutti i casi di revoca  o  di  annullamento,  il  beneficiario  e'
tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza,  si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme  riscosse  mediante  ruolo
sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la  ricostruzione
di cui all'articolo 6, comma 1. 
  6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo  3,  comma  7,
sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle  istanze
di concessione dei contributi  e  per  l'istruttoria  delle  relative
pratiche,  prevedendone  la  dematerializzazione  con  l'impiego   di
piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della
trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della  necessita'
di concludere i lavori di  ricostruzione,  ripristino  o  riparazione
entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di  rilievo
nazionale.  Nei  medesimi  provvedimenti  possono   essere   altresi'
indicati ulteriori documenti e informazioni da  allegare  all'istanza
di concessione  del  contributo,  anche  in  relazione  alle  diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita'  e  le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al
comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei
contributi non puo', in ogni caso, essere superiore a tre anni  dalla
data  di  deliberazione  dello  stato  di  ricostruzione  di  rilievo
nazionale. 
  7. I contributi e i benefici previsti dalla presente  sezione  sono
concessi a  condizione  che  gli  immobili  danneggiati  o  distrutti
dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo
e realizzati in conformita' a esso ovvero siano muniti di  titolo  in
sanatoria conseguito entro la data di  presentazione  della  relativa
istanza. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera
d), numero 5), i comuni svolgono le attivita' previste dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riportano gli articoli 9-bis,  20,  22  e  23  del
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
          regolamentari  in  materia  edilizia»,   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001: 
                «Art. 9-bis (Documentazione  amministrativa  e  stato
          legittimo   degli   immobili).   -   1.   Ai   fini   della
          presentazione, del rilascio o della formazione  dei  titoli
          abilitativi  previsti  dal   presente   testo   unico,   le
          amministrazioni  sono  tenute  ad  acquisire  d'ufficio   i
          documenti,  le  informazioni  e  i  dati,  compresi  quelli
          catastali,  che   siano   in   possesso   delle   pubbliche
          amministrazioni  e  non  possono  richiedere  attestazioni,
          comunque  denominate,  o  perizie   sulla   veridicita'   e
          sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati. 
                1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
          immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo  che
          ne ha previsto la costruzione o che ne  ha  legittimato  la
          stessa  o  da  quello,  rilasciato  o  assentito,  che   ha
          disciplinato   l'ultimo   intervento   edilizio   che    ha
          interessato   l'intero   immobile   o    l'intera    unita'
          immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
          in sede di  rilascio  del  medesimo,  abbia  verificato  la
          legittimita'  dei  titoli  pregressi,  integrati  con   gli
          eventuali titoli successivi che hanno abilitato  interventi
          parziali. Sono ricompresi tra i  titoli  di  cui  al  primo
          periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
          disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e  38,
          previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.  Alla
          determinazione  dello  stato  legittimo   dell'immobile   o
          dell'unita' immobiliare, concorrono, altresi', il pagamento
          delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1,
          3, 5 e 6, e 38, e  la  dichiarazione  di  cui  all'articolo
          34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale
          non  era  obbligatorio  acquisire  il  titolo   abilitativo
          edilizio, lo stato legittimo  e'  quello  desumibile  dalle
          informazioni  catastali  di  primo  impianto,  o  da  altri
          documenti probanti,  quali  le  riprese  fotografiche,  gli
          estratti cartografici,  i  documenti  d'archivio,  o  altro
          atto,  pubblico  o  privato,  di  cui  sia  dimostrata   la
          provenienza, e dal titolo abilitativo che  ha  disciplinato
          l'ultimo intervento edilizio che  ha  interessato  l'intero
          immobile o unita' immobiliare, integrati con gli  eventuali
          titoli successivi che hanno abilitato interventi  parziali.
          Le disposizioni di  cui  al  quarto  periodo  si  applicano
          altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
          titolo  abilitativo  del   quale,   tuttavia,   non   siano
          disponibili la copia o gli estremi. 
                1-ter.  Ai  fini  della  dimostrazione  dello   stato
          legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano  le
          difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
          cui all'articolo 1117 del  codice  civile.  Ai  fini  della
          dimostrazione  dello  stato  legittimo  dell'edificio   non
          rilevano le difformita'  insistenti  sulle  singole  unita'
          immobiliari dello stesso.». 
                «Art. 20 (Procedimento per il rilascio  del  permesso
          di costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso
          di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti  legittimati
          ai sensi dell'articolo 11,  va  presentata  allo  sportello
          unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
          legittimazione, dagli elaborati  progettuali  richiesti,  e
          quando ne ricorrano i presupposti,  dagli  altri  documenti
          previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da  una
          dichiarazione del progettista  abilitato  che  asseveri  la
          conformita'  del  progetto   agli   strumenti   urbanistici
          approvati ed adottati, ai regolamenti  edilizi  vigenti,  e
          alle altre normative  di  settore  aventi  incidenza  sulla
          disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare,  alle
          norme    antisismiche,    di    sicurezza,     antincendio,
          igienico-sanitarie,  alle  norme  relative   all'efficienza
          energetica. 
                1-bis. Con decreto  del  Ministro  della  salute,  da
          adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro  90
          giorni dall'entrata in vigore della presente  disposizione,
          sono definiti i requisiti  igienico-sanitari  di  carattere
          prestazionale degli edifici. 
                2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni  al
          richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
          ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e successive modificazioni. L'esame delle  domande  si
          svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
                3. Entro sessanta giorni  dalla  presentazione  della
          domanda,   il   responsabile    del    procedimento    cura
          l'istruttoria e  formula  una  proposta  di  provvedimento,
          corredata   da   una   dettagliata   relazione,   con    la
          qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
          Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
          comunque denominati, resi da  amministrazioni  diverse,  si
          procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
          agosto 1990, n. 241. 
                4. Il responsabile del procedimento, qualora  ritenga
          che ai fini del rilascio  del  permesso  di  costruire  sia
          necessario apportare modifiche di modesta entita'  rispetto
          al progetto originario, puo', nello stesso termine  di  cui
          al comma 3, richiedere  tali  modifiche,  illustrandone  le
          ragioni. L'interessato  si  pronuncia  sulla  richiesta  di
          modifica entro il termine fissato e, in caso  di  adesione,
          e' tenuto ad integrare  la  documentazione  nei  successivi
          quindici giorni. La richiesta  di  cui  al  presente  comma
          sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
          cui al comma 3. 
                5.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  puo'   essere
          interrotto   una   sola   volta   dal   responsabile    del
          procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della
          domanda,  esclusivamente  per  la  motivata  richiesta   di
          documenti che  integrino  o  completino  la  documentazione
          presentata  e  che  non  siano  gia'  nella  disponibilita'
          dell'amministrazione  o  che  questa  non  possa  acquisire
          autonomamente.  In  tal  caso,  il  termine  ricomincia   a
          decorrere dalla  data  di  ricezione  della  documentazione
          integrativa. 
                5-bis. 
                6. Il provvedimento finale, che  lo  sportello  unico
          provvede a  notificare  all'interessato,  e'  adottato  dal
          dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
          di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3.  Qualora
          sia indetta la conferenza di servizi  di  cui  al  medesimo
          comma,  la  determinazione  motivata  di  conclusione   del
          procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
          modificazioni,  e',  ad  ogni  effetto,   titolo   per   la
          realizzazione dell'intervento. Il termine di cui  al  primo
          periodo e' fissato  in  quaranta  giorni  con  la  medesima
          decorrenza qualora  il  dirigente  o  il  responsabile  del
          procedimento abbia  comunicato  all'istante  i  motivi  che
          ostano   all'accoglimento   della   domanda,    ai    sensi
          dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990,  e
          successive  modificazioni.   Dell'avvenuto   rilascio   del
          permesso di costruire e' data notizia al pubblico  mediante
          affissione all'albo pretorio. Gli estremi del  permesso  di
          costruire sono indicati  nel  cartello  esposto  presso  il
          cantiere, secondo le modalita'  stabilite  dal  regolamento
          edilizio. 
                7. I termini di cui ai commi 3 e 5  sono  raddoppiati
          nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo
          la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. 
                8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione  del
          provvedimento   conclusivo,   ove   il   dirigente   o   il
          responsabile  dell'ufficio  non  abbia   opposto   motivato
          diniego, sulla domanda di permesso di costruire si  intende
          formato il silenzio-assenso, fatti  salvi  i  casi  in  cui
          sussistano  vincoli  relativi  all'assetto   idrogeologico,
          ambientali, paesaggistici  o  culturali,  per  i  quali  si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  14  e
          seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi  restando
          gli effetti comunque prodotti dal  silenzio,  lo  sportello
          unico per l'edilizia  rilascia  anche  in  via  telematica,
          entro quindici  giorni  dalla  richiesta  dell'interessato,
          un'attestazione  circa   il   decorso   dei   termini   del
          procedimento,  in  assenza  di  richieste  di  integrazione
          documentale o istruttorie inevase  e  di  provvedimenti  di
          diniego;  altrimenti,  nello   stesso   termine,   comunica
          all'interessato che tali atti sono intervenuti. 
                9. 
                10. 
                11. Il  termine  per  il  rilascio  del  permesso  di
          costruire per gli interventi di cui all'articolo 22,  comma
          7, e' di settantacinque giorni dalla data di  presentazione
          della domanda. 
                12. Fermo  restando  quanto  previsto  dalla  vigente
          normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
          amministrazioni statali  coinvolte,  sono  fatte  salve  le
          disposizioni contenute nelle leggi regionali che  prevedano
          misure di ulteriore semplificazione e  ulteriori  riduzioni
          di termini procedimentali. 
                13. Ove il fatto non costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  di  cui  al  comma  1,  dichiara  o  attesta
          falsamente l'esistenza dei requisiti o dei  presupposti  di
          cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno  a
          tre anni. In tali casi, il  responsabile  del  procedimento
          informa   il   competente    ordine    professionale    per
          l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.». 
                «Art.  22  (Interventi  subordinati  a   segnalazione
          certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
          mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
          di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          nonche' in  conformita'  alle  previsioni  degli  strumenti
          urbanistici, dei regolamenti  edilizi  e  della  disciplina
          urbanistico-edilizia vigente: 
                  a) gli interventi di manutenzione straordinaria  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
          le parti strutturali dell'edificio o i prospetti; 
                  b) gli interventi  di  restauro  e  di  risanamento
          conservativo di cui all'articolo 3, comma  1,  lettera  c),
          qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio; 
                  c) gli interventi di ristrutturazione  edilizia  di
          cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da  quelli
          indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c. 
                2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
          certificata di inizio attivita' le varianti a  permessi  di
          costruire che non  incidono  sui  parametri  urbanistici  e
          sulle volumetrie, che non modificano la destinazione  d'uso
          e  la  categoria   edilizia,   non   alterano   la   sagoma
          dell'edificio qualora sottoposto a  vincolo  ai  sensi  del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  e  successive
          modificazioni, e  non  violano  le  eventuali  prescrizioni
          contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
          di vigilanza  urbanistica  ed  edilizia,  nonche'  ai  fini
          dell'agibilita', tali segnalazioni  certificate  di  inizio
          attivita' costituiscono parte integrante  del  procedimento
          relativo  al  permesso   di   costruzione   dell'intervento
          principale  e  possono  essere   presentate   prima   della
          dichiarazione di ultimazione dei lavori. 
                2-bis.  Sono   realizzabili   mediante   segnalazione
          certificata d'inizio attivita' e comunicate a  fine  lavori
          con attestazione del professionista, le varianti a permessi
          di costruire che non configurano una variazione essenziale,
          a  condizione  che   siano   conformi   alle   prescrizioni
          urbanistico-edilizie e siano  attuate  dopo  l'acquisizione
          degli eventuali atti di assenso prescritti dalla  normativa
          sui vincoli paesaggistici,  idrogeologici,  ambientali,  di
          tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico  e
          dalle altre normative di settore. 
                3. 
                4. Le regioni a statuto ordinario con  legge  possono
          ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle  disposizioni
          di cui ai commi precedenti.  Restano,  comunque,  ferme  le
          sanzioni penali previste all'articolo 44. 
                5. 
                6.  La  realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente Capo che riguardino immobili sottoposti  a  tutela
          storico-artistica, paesaggistico-ambientale o  dell'assetto
          idrogeologico, e' subordinata al  preventivo  rilascio  del
          parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle   relative
          previsioni normative. Nell'ambito  delle  norme  di  tutela
          rientrano,  in  particolare,  le  disposizioni  di  cui  al
          decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 
                7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato  di
          chiedere il  rilascio  di  permesso  di  costruire  per  la
          realizzazione degli interventi di  cui  al  presente  Capo,
          senza obbligo del pagamento del contributo  di  costruzione
          di cui all'articolo 16, salvo quanto  previsto  dall'ultimo
          periodo del comma 1 dell'articolo 23.  In  questo  caso  la
          violazione  della   disciplina   urbanistico-edilizia   non
          comporta l'applicazione delle sanzioni di cui  all'articolo
          44 ed e' soggetta all'applicazione delle  sanzioni  di  cui
          all'articolo 37.». 
                «Art.  23  (Interventi  subordinati  a   segnalazione
          certificata  di  inizio  di  attivita'  in  alternativa  al
          permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
          costruire, possono essere realizzati mediante  segnalazione
          certificata di inizio di attivita': 
                  a)  gli  interventi  di  ristrutturazione  di   cui
          all'articolo 10, comma 1, lettera c); 
                  b)  gli  interventi  di  nuova  costruzione  o   di
          ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati  da
          piani  attuativi  comunque  denominati,  ivi  compresi  gli
          accordi negoziali aventi valore  di  piano  attuativo,  che
          contengano   precise    disposizioni    plano-volumetriche,
          tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza  sia
          stata  esplicitamente  dichiarata  dal  competente   organo
          comunale in sede di approvazione degli stessi  piani  o  di
          ricognizione di quelli vigenti; qualora i  piani  attuativi
          risultino approvati  anteriormente  all'entrata  in  vigore
          della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo  atto  di
          ricognizione  deve  avvenire  entro  trenta  giorni   dalla
          richiesta  degli  interessati;  in  mancanza  si  prescinde
          dall'atto  di  ricognizione,   purche'   il   progetto   di
          costruzione  venga  accompagnato  da   apposita   relazione
          tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza  di  piani
          attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; 
                  c) gli  interventi  di  nuova  costruzione  qualora
          siano  in  diretta  esecuzione  di  strumenti   urbanistici
          generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 
                Gli interventi di cui alle  lettere  precedenti  sono
          soggetti   al   contributo   di   costruzione   ai    sensi
          dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con  legge
          gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
          inizio attivita', diversi da quelli  di  cui  alle  lettere
          precedenti,  assoggettati  al  contributo  di   costruzione
          definendo   criteri   e   parametri   per    la    relativa
          determinazione. 
                1. Il proprietario dell'immobile o chi  abbia  titolo
          per  presentare  la  segnalazione  certificata  di   inizio
          attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
          dei lavori, presenta allo sportello unico la  segnalazione,
          accompagnata da una dettagliata relazione  a  firma  di  un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali, che asseveri la  conformita'  delle  opere  da
          realizzare agli strumenti urbanistici approvati  e  non  in
          contrasto con quelli adottati  ed  ai  regolamenti  edilizi
          vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  di
          quelle igienico-sanitarie. 
                1-bis. Nei casi in cui la normativa  vigente  prevede
          l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti  appositi,
          ovvero l'esecuzione di verifiche preventive,  con  la  sola
          esclusione dei casi  in  cui  sussistano  vincoli  relativi
          all'assetto  idrogeologico,  ambientali,  paesaggistici   o
          culturali e degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte alla difesa nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
          all'immigrazione,     all'asilo,     alla     cittadinanza,
          all'amministrazione  della  giustizia,  all'amministrazione
          delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
          acquisizione  del  gettito,  anche  derivante  dal   gioco,
          nonche'  di  quelli  previsti  dalla   normativa   per   le
          costruzioni in zone sismiche  e  di  quelli  imposti  dalla
          normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti  dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni   di   tecnici   abilitati   relative   alla
          sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti  dalla
          legge, dagli strumenti urbanistici approvati o  adottati  e
          dai  regolamenti  edilizi,  da  produrre  a  corredo  della
          documentazione di  cui  al  comma  1,  salve  le  verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
                1-ter. La denuncia,  corredata  delle  dichiarazioni,
          attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
          tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
          con avviso di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti
          per cui e' previsto l'utilizzo  esclusivo  della  modalita'
          telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
          al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. 
                2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'
          corredata  dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende
          affidare i lavori ed e' sottoposta al  termine  massimo  di
          efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
          ultimata   dell'intervento   e'   subordinata    a    nuova
          segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
          allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 
                3. Nel caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela  compete,  anche  in  via  di  delega,  alla  stessa
          amministrazione comunale, il termine di  trenta  giorni  di
          cui al comma 1 decorre dal rilascio del  relativo  atto  di
          assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la  denuncia  e'
          priva di effetti. 
                4. Nel caso  dei  vincoli  e  delle  materie  oggetto
          dell'esclusione di cui al comma 1-bis,  qualora  l'immobile
          oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
          tutela non compete  all'amministrazione  comunale,  ove  il
          parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
          allegato alla segnalazione, il competente ufficio  comunale
          convoca una conferenza di servizi ai sensi  degli  articoli
          14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7  agosto  1990,
          n. 241. Il termine di trenta  giorni  di  cui  al  comma  1
          decorre dall'esito della conferenza. In caso di  esito  non
          favorevole, la segnalazione e' priva di effetti. 
                5. La sussistenza del titolo e' provata con la  copia
          della segnalazione certificata di inizio attivita'  da  cui
          risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
          di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
          del professionista abilitato, nonche' gli atti  di  assenso
          eventualmente necessari. 
                6. Il dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma  1
          sia riscontrata l'assenza di una o  piu'  delle  condizioni
          stabilite, notifica all'interessato  l'ordine  motivato  di
          non effettuare il previsto intervento e, in caso  di  falsa
          attestazione   del   professionista   abilitato,    informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la denuncia di inizio attivita',  con  le  modifiche  o  le
          integrazioni  necessarie   per   renderla   conforme   alla
          normativa urbanistica ed edilizia. 
                7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato rilascia un certificato di collaudo  finale,  che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la conformita' dell'opera al  progetto  presentato  con  la
          segnalazione    certificata    di     inizio     attivita'.
          Contestualmente     presenta     ricevuta     dell'avvenuta
          presentazione della variazione catastale  conseguente  alle
          opere realizzate ovvero dichiarazione  che  le  stesse  non
          hanno comportato modificazioni del classamento. In  assenza
          di tale  documentazione  si  applica  la  sanzione  di  cui
          all'articolo 37, comma 5.». 
                
              - Si riporta il testo dell'articolo 11 della  legge  16
          gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
          materia  di  pubblica  amministrazione»,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003: 
                
                «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
          pubblici). - 1. A decorrere dal 1º  gennaio  2003,  per  le
          finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6,  della  legge
          17  maggio  1999,  n.  144,  e  in   particolare   per   la
          funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
          pubblici, ogni nuovo  progetto  di  investimento  pubblico,
          nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla  predetta
          data, e' dotato di un "Codice unico di  progetto",  che  le
          competenti  amministrazioni  o  i  soggetti   aggiudicatori
          richiedono in via telematica secondo la procedura  definita
          dal CIPE. 
                2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito  il
          parere  della  Conferenza  unificata  di  cui  al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
          e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1. 
                2-bis.  Gli  atti  amministrativi  anche  di   natura
          regolamentare  adottati  dalle   Amministrazioni   di   cui
          all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165, che dispongono il  finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico, sono nulli in assenza dei  corrispondenti  codici
          di cui al comma 1  che  costituiscono  elemento  essenziale
          dell'atto stesso. 
                2-ter.   Le   Amministrazioni   che   emanano    atti
          amministrativi che dispongono il finanziamento  pubblico  o
          autorizzano  l'esecuzione  di  progetti   di   investimento
          pubblico associano negli atti stessi  il  Codice  unico  di
          progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
          l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su  dette
          misure, della data di efficacia di  detti  finanziamenti  e
          del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
          il Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
          della politica economica, il Dipartimento della  Ragioneria
          Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche  di
          Coesione concordano modalita'  per  fornire  il  necessario
          supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita'  di  cui
          al periodo precedente al  fine  di  garantire  la  corretta
          programmazione e il monitoraggio  della  spesa  di  ciascun
          programma e dei relativi progetti finanziati. 
                2-quater.   I   soggetti   titolari    di    progetti
          d'investimento pubblico  danno  notizia,  con  periodicita'
          annuale,  in  apposita  sezione   dei   propri   siti   web
          istituzionali,   dell'elenco   dei   progetti   finanziati,
          indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento,  le
          fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
          di attuazione finanziario e procedurale. 
                2-quinquies.  Entro  il  30  giugno  di  ogni   anno,
          l'Autorita' politica delegata  agli  investimenti  pubblici
          ove nominata, con  il  supporto  del  Dipartimento  per  la
          programmazione e il coordinamento della politica economica,
          presenta   al    Comitato    Interministeriale    per    la
          Programmazione  Economica  un'informativa  sullo  stato  di
          attuazione   della   programmazione   degli    investimenti
          pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
          articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
          e  la  Coesione   Territoriale,   con   il   supporto   del
          Dipartimento per le  Politiche  di  Coesione,  presenta  al
          Comitato Interministeriale per la Programmazione  Economica
          un'informativa   sullo   stato    di    attuazione    della
          programmazione degli investimenti pubblici  finanziati  con
          le risorse nazionali e comunitarie per  lo  sviluppo  e  la
          coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
          Stato  mette  a  disposizione  del  Dipartimento   per   la
          programmazione e il coordinamento della politica  economica
          e  del  Dipartimento  per  le  Politiche  di  Coesione,  in
          cooperazione applicativa, i  corrispondenti  dati  rilevati
          dalle Amministrazioni  pubbliche  nella  banca  dati  delle
          Amministrazioni pubbliche di cui  alla  legge  31  dicembre
          2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti,  con  i
          dati  di  pagamento  del  Sistema  SIOPE   PLUS,   di   cui
          all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
          sistema della fatturazione elettronica, di cui  alla  legge
          24 dicembre 2007, n. 244. 
                2-sexies. All'attuazione  del  presente  articolo  le
          Amministrazioni provvedono nei limiti delle  risorse  umane
          finanziarie  e  strumentali  disponibili   allo   scopo   a
          legislazione vigente.».