Art. 11
Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la
ricostruzione privata
1. L'istanza di concessione dei contributi e' presentata dai
soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente
alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla
tipologia dell'intervento progettato. All'istanza sono
obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per
il rilascio del titolo edilizio:
a) l'eventuale ordinanza di sgombero e l'eventuale scheda AeDES
redatta a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18
ottobre 2014, ovvero altri analoghi documenti di rilevazione dei
danni eventualmente redatti dall'autorita' statale competente, senza
ulteriori oneri per la finanza pubblica;
b) la relazione tecnica, asseverata da un professionista
abilitato, attestante la riconducibilita' causale diretta dei danni
esistenti agli eventi calamitosi di cui all'articolo 1;
c) il progetto degli interventi proposti, con l'indicazione degli
interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione
necessari, corredati di un computo metrico estimativo da cui risulti
l'entita' del contributo richiesto.
2. All'esito dell'istruttoria sulla compatibilita' urbanistica
degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, il
comune rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e
23 del medesimo testo unico. Lo stato legittimo dell'immobile e'
stabilito ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 1-bis, del testo unico
di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001. Nei comuni interessati dagli eventi calamitosi di cui
all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo stato di
ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, nei casi
e nei limiti di cui all'articolo 8, comma 12, gli interventi di
ricostruzione di edifici privati in tutto o in parte lesionati,
crollati o demoliti od oggetto di ordinanza di demolizione per
pericolo di crollo sono realizzati mediante SCIA edilizia, anche con
riferimento alle modifiche dei prospetti senza obbligo di speciali
autorizzazioni, fatta eccezione per quelle paesaggistiche ove
necessarie.
3. Il comune, verificati la spettanza del contributo e il relativo
importo nel rispetto delle disposizioni adottate ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, trasmette al Commissario straordinario la
proposta di concessione del contributo medesimo, comprendente le
spese tecniche.
4. Il Commissario straordinario conclude il procedimento con
decreto di concessione del contributo e provvede alla sua erogazione.
Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto, ai
sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica n. 63/2020 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021.
5. Il Commissario straordinario, avvalendosi della propria
struttura di supporto, procede mensilmente a verifiche a campione
sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di
concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo
sorteggio dei beneficiari in misura pari almeno al 10 per cento dei
contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette
verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei
necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone
l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di
concessione dei contributi e richiede la restituzione delle eventuali
somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui
al presente articolo e' subordinata a espresse clausole di revoca,
anche parziale, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme
ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' o
interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio.
In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario e'
tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si
procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse mediante ruolo
sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione
di cui all'articolo 6, comma 1.
6. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 7,
sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle istanze
di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative
pratiche, prevedendone la dematerializzazione con l'impiego di
piattaforme informatiche interconnesse con la piattaforma unica della
trasparenza istituita presso l'ANAC e tenendo conto della necessita'
di concludere i lavori di ricostruzione, ripristino o riparazione
entro il termine di scadenza dello stato di ricostruzione di rilievo
nazionale. Nei medesimi provvedimenti possono essere altresi'
indicati ulteriori documenti e informazioni da allegare all'istanza
di concessione del contributo, anche in relazione alle diverse
tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le
procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al
comma 5. Il termine di presentazione delle istanze di concessione dei
contributi non puo', in ogni caso, essere superiore a tre anni dalla
data di deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo
nazionale.
7. I contributi e i benefici previsti dalla presente sezione sono
concessi a condizione che gli immobili danneggiati o distrutti
dall'evento calamitoso siano muniti del prescritto titolo abilitativo
e realizzati in conformita' a esso ovvero siano muniti di titolo in
sanatoria conseguito entro la data di presentazione della relativa
istanza.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, lettera
d), numero 5), i comuni svolgono le attivita' previste dalla presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Note all'art. 11:
- Si riportano gli articoli 9-bis, 20, 22 e 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2001:
«Art. 9-bis (Documentazione amministrativa e stato
legittimo degli immobili). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli
abilitativi previsti dal presente testo unico, le
amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio i
documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli
catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni,
comunque denominate, o perizie sulla veridicita' e
sull'autenticita' di tali documenti, informazioni e dati.
1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unita'
immobiliare e' quello stabilito dal titolo abilitativo che
ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha
disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha
interessato l'intero immobile o l'intera unita'
immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente,
in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la
legittimita' dei titoli pregressi, integrati con gli
eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo
periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38,
previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla
determinazione dello stato legittimo dell'immobile o
dell'unita' immobiliare, concorrono, altresi', il pagamento
delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1,
3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo
34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale
non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo
edilizio, lo stato legittimo e' quello desumibile dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri
documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli
estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la
provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero
immobile o unita' immobiliare, integrati con gli eventuali
titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano
altresi' nei casi in cui sussista un principio di prova del
titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano
disponibili la copia o gli estremi.
1-ter. Ai fini della dimostrazione dello stato
legittimo delle singole unita' immobiliari non rilevano le
difformita' insistenti sulle parti comuni dell'edificio, di
cui all'articolo 1117 del codice civile. Ai fini della
dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio non
rilevano le difformita' insistenti sulle singole unita'
immobiliari dello stesso.».
«Art. 20 (Procedimento per il rilascio del permesso
di costruire). - 1. La domanda per il rilascio del permesso
di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati
ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di
legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti, e
quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti
previsti dalla parte II. La domanda e' accompagnata da una
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la
conformita' del progetto agli strumenti urbanistici
approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e
alle altre normative di settore aventi incidenza sulla
disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, alle
norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienico-sanitarie, alle norme relative all'efficienza
energetica.
1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione,
sono definiti i requisiti igienico-sanitari di carattere
prestazionale degli edifici.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al
richiedente il nominativo del responsabile del procedimento
ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria e formula una proposta di provvedimento,
corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
Qualora sia necessario acquisire ulteriori atti di assenso,
comunque denominati, resi da amministrazioni diverse, si
procede ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7
agosto 1990, n. 241.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga
che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entita' rispetto
al progetto originario, puo', nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le
ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione,
e' tenuto ad integrare la documentazione nei successivi
quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma
sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 puo' essere
interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di
documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano gia' nella disponibilita'
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
5-bis.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico
provvede a notificare all'interessato, e' adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine
di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3. Qualora
sia indetta la conferenza di servizi di cui al medesimo
comma, la determinazione motivata di conclusione del
procedimento, assunta nei termini di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo
periodo e' fissato in quaranta giorni con la medesima
decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del
procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che
ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi
dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del
permesso di costruire e' data notizia al pubblico mediante
affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di
costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalita' stabilite dal regolamento
edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati
nei soli casi di progetti particolarmente complessi secondo
la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del
provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il
responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato
diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende
formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui
sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico,
ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e
seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Fermi restando
gli effetti comunque prodotti dal silenzio, lo sportello
unico per l'edilizia rilascia anche in via telematica,
entro quindici giorni dalla richiesta dell'interessato,
un'attestazione circa il decorso dei termini del
procedimento, in assenza di richieste di integrazione
documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di
diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica
all'interessato che tali atti sono intervenuti.
9.
10.
11. Il termine per il rilascio del permesso di
costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma
7, e' di settantacinque giorni dalla data di presentazione
della domanda.
12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente
normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle
amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le
disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano
misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni
di termini procedimentali.
13. Ove il fatto non costituisca piu' grave reato,
chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o
asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta
falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di
cui al medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a
tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento
informa il competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.».
«Art. 22 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita'). - 1. Sono realizzabili
mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita'
di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino
le parti strutturali dell'edificio o i prospetti;
b) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c),
qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di
cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli
indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
2. Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione
certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e
sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso
e la categoria edilizia, non alterano la sagoma
dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive
modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni
contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita'
di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini
dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio
attivita' costituiscono parte integrante del procedimento
relativo al permesso di costruzione dell'intervento
principale e possono essere presentate prima della
dichiarazione di ultimazione dei lavori.
2-bis. Sono realizzabili mediante segnalazione
certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori
con attestazione del professionista, le varianti a permessi
di costruire che non configurano una variazione essenziale,
a condizione che siano conformi alle prescrizioni
urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione
degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa
sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di
tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e
dalle altre normative di settore.
3.
4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono
ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni
di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le
sanzioni penali previste all'articolo 44.
5.
6. La realizzazione degli interventi di cui al
presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto
idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del
parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative
previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela
rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7. E' comunque salva la facolta' dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi di cui al presente Capo,
senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione
di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo
periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia non
comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 37.».
«Art. 23 (Interventi subordinati a segnalazione
certificata di inizio di attivita' in alternativa al
permesso di costruire). - 01. In alternativa al permesso di
costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione
certificata di inizio di attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione o di
ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da
piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli
accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche,
tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia
stata esplicitamente dichiarata dal competente organo
comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di
ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi
risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di
ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde
dall'atto di ricognizione, purche' il progetto di
costruzione venga accompagnato da apposita relazione
tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani
attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
c) gli interventi di nuova costruzione qualora
siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici
generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
Gli interventi di cui alle lettere precedenti sono
soggetti al contributo di costruzione ai sensi
dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge
gli altri interventi soggetti a segnalazione certificata di
inizio attivita', diversi da quelli di cui alle lettere
precedenti, assoggettati al contributo di costruzione
definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo
per presentare la segnalazione certificata di inizio
attivita', almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio
dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione,
accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un
progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformita' delle opere da
realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in
contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
quelle igienico-sanitarie.
1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi,
ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola
esclusione dei casi in cui sussistano vincoli relativi
all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o
culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni
preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza,
all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione
delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di
acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
nonche' di quelli previsti dalla normativa per le
costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla
normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle
autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalla
legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e
dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della
documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche
successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni,
attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti
per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalita'
telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata
al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
2. La segnalazione certificata di inizio attivita' e'
corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende
affidare i lavori ed e' sottoposta al termine massimo di
efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
ultimata dell'intervento e' subordinata a nuova
segnalazione. L'interessato e' comunque tenuto a comunicare
allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di
cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di
assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia e'
priva di effetti.
4. Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis, qualora l'immobile
oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
allegato alla segnalazione, il competente ufficio comunale
convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli
14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990,
n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1
decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non
favorevole, la segnalazione e' priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo e' provata con la copia
della segnalazione certificata di inizio attivita' da cui
risulti la data di ricevimento della segnalazione, l'elenco
di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione
del professionista abilitato, nonche' gli atti di assenso
eventualmente necessari.
6. Il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni
stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di
non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa
attestazione del professionista abilitato, informa
l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
la denuncia di inizio attivita', con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla
normativa urbanistica ed edilizia.
7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che
va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
la conformita' dell'opera al progetto presentato con la
segnalazione certificata di inizio attivita'.
Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta
presentazione della variazione catastale conseguente alle
opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non
hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza
di tale documentazione si applica la sanzione di cui
all'articolo 37, comma 5.».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003:
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge
17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la
funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti
pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico,
nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta
data, e' dotato di un "Codice unico di progetto", che le
competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita
dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.
2-bis. Gli atti amministrativi anche di natura
regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale
dell'atto stesso.
2-ter. Le Amministrazioni che emanano atti
amministrativi che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento
pubblico associano negli atti stessi il Codice unico di
progetto dei progetti autorizzati al programma di spesa con
l'indicazione dei finanziamenti concessi a valere su dette
misure, della data di efficacia di detti finanziamenti e
del valore complessivo dei singoli investimenti. A tal fine
il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento
della politica economica, il Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato e il Dipartimento per le Politiche di
Coesione concordano modalita' per fornire il necessario
supporto tecnico per lo svolgimento dell'attivita' di cui
al periodo precedente al fine di garantire la corretta
programmazione e il monitoraggio della spesa di ciascun
programma e dei relativi progetti finanziati.
2-quater. I soggetti titolari di progetti
d'investimento pubblico danno notizia, con periodicita'
annuale, in apposita sezione dei propri siti web
istituzionali, dell'elenco dei progetti finanziati,
indicandone il CUP, l'importo totale del finanziamento, le
fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato
di attuazione finanziario e procedurale.
2-quinquies. Entro il 30 giugno di ogni anno,
l'Autorita' politica delegata agli investimenti pubblici
ove nominata, con il supporto del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica,
presenta al Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica un'informativa sullo stato di
attuazione della programmazione degli investimenti
pubblici, in base agli esiti dell'applicazione del presente
articolo. Entro il medesimo termine, il Ministro per il Sud
e la Coesione Territoriale, con il supporto del
Dipartimento per le Politiche di Coesione, presenta al
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
un'informativa sullo stato di attuazione della
programmazione degli investimenti pubblici finanziati con
le risorse nazionali e comunitarie per lo sviluppo e la
coesione. A tal fine il Dipartimento della Ragioneria dello
Stato mette a disposizione del Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica
e del Dipartimento per le Politiche di Coesione, in
cooperazione applicativa, i corrispondenti dati rilevati
dalle Amministrazioni pubbliche nella banca dati delle
Amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, con le riconciliazioni, ove presenti, con i
dati di pagamento del Sistema SIOPE PLUS, di cui
all'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dal
sistema della fatturazione elettronica, di cui alla legge
24 dicembre 2007, n. 244.
2-sexies. All'attuazione del presente articolo le
Amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse umane
finanziarie e strumentali disponibili allo scopo a
legislazione vigente.».