Art. 12 
 
         Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata 
 
  1. Nei contratti per interventi  di  ricostruzione,  riparazione  o
ripristino  stipulati  tra  privati,  aventi  ad  oggetto  interventi
regolati dalla presente legge, e' sempre  obbligatorio  l'inserimento
della  clausola  di  tracciabilita'  finanziaria,  che  deve   essere
debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume  gli  obblighi
di cui agli articoli 3 e 6  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
nonche' quello di dare comunicazione  al  Commissario  straordinario,
entro  il  termine  di  quindici  giorni  dall'avvenuta   conoscenza,
dell'eventuale   inottemperanza   dei   propri    subappaltatori    o
subaffidatari ai medesimi obblighi. 
  2.  Qualora   sia   accertato   l'inadempimento   dell'obbligo   di
tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di  banche
o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto  o  in
parte, degli operatori  economici  incaricati  o  dei  professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione  dei  lavori
mediante le somme percepite a titolo di contributo  pubblico  per  la
ricostruzione, e' disposta la revoca totale del contributo erogato. 
  3. Qualora sia accertato l'inadempimento  di  uno  degli  ulteriori
obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto  2010,
n. 136, e' disposta la revoca  parziale  del  contributo,  in  misura
corrispondente all'importo della transazione effettuata. 
  4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto. 
  5. Nei  contratti  fra  privati  e'  consentito  il  subappalto  di
lavorazioni  previa  autorizzazione  del  committente  e  nei  limiti
consentiti dalla vigente normativa. In  tale  ipotesi,  il  contratto
deve contenere,  a  pena  di  nullita',  la  dichiarazione  di  voler
procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota,  delle  opere  e
delle quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle  lavorazioni
deve essere in  ogni  caso  trasmesso  al  Commissario  straordinario
l'addendum al contratto di  appalto  contenente  l'indicazione  delle
opere  e   delle   quantita'   oggetto   di   subappalto,   ove   non
precedentemente  indicate,  e  delle  denominazioni   delle   imprese
subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il  subappalto
al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati. 
  6. Resta ferma la giurisdizione della  Corte  dei  conti  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1
del codice della  giustizia  contabile,  di  cui  all'allegato  1  al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174. 
  7.  Al  ricorrere  dei  relativi  presupposti   giustificativi,   i
contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono
concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza  o  per
la ricostruzione, al netto dei rimborsi  assicurativi  percepiti  dai
beneficiari. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  1341  del  Codice
          civile: 
                «Art. 1341 (Condizioni generali di contratto).  -  Le
          condizioni generali di contratto  predisposte  da  uno  dei
          contraenti sono efficaci nei confronti  dell'altro,  se  al
          momento  della  conclusione  del  contratto  questi  le  ha
          conosciute o avrebbe dovuto conoscerle  usando  l'ordinaria
          diligenza. 
                In  ogni  caso  non  hanno  effetto,  se   non   sono
          specificamente approvate per iscritto,  le  condizioni  che
          stabiliscono, a favore di  colui  che  le  ha  predisposte,
          limitazioni di responsabilita', facolta'  di  recedere  dal
          contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero  sanciscono
          a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni  alla
          facolta' di opporre eccezioni,  restrizioni  alla  liberta'
          contrattuale nei  rapporti  coi  terzi,  tacita  proroga  o
          rinnovazione  del  contratto,  clausole  compromissorie   o
          deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 della  legge
          13 agosto  2010,  n.  136,  recante:  «Piano  straordinario
          contro le mafie, nonche' delega al Governo  in  materia  di
          normativa antimafia», pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 196 del 23 agosto 2010: 
                «Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). -  1.
          Per assicurare  la  tracciabilita'  dei  flussi  finanziari
          finalizzata  a  prevenire  infiltrazioni   criminali,   gli
          appaltatori,  i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
                2. I pagamenti destinati a dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
                3. I  pagamenti  in  favore  di  enti  previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
                4. Ove per il pagamento di spese estranee ai  lavori,
          ai  servizi  e  alle  forniture  di  cui  al  comma  1  sia
          necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
          dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi  possono
          essere  successivamente   reintegrati   mediante   bonifico
          bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
          di pagamento idonei a consentire  la  piena  tracciabilita'
          delle operazioni. 
                5.  Ai   fini   della   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
          relazione a ciascuna  transazione  posta  in  essere  dalla
          stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al  comma
          1, il  codice  identificativo  di  gara  (CIG),  attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
                6. 
                7. I soggetti di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
                8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
                9. La stazione appaltante verifica che nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
                9-bis. Il mancato utilizzo del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
                «Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni  relative  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo  3,
          comma 1, e  le  erogazioni  e  concessioni  di  provvidenze
          pubbliche effettuate senza  avvalersi  di  banche  o  della
          societa'  Poste  italiane  Spa  comportano,  a  carico  del
          soggetto   inadempiente,   fatta    salva    l'applicazione
          dell'articolo  3,  comma  9-bis,  l'applicazione   di   una
          sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al  20  per  cento
          del valore della transazione stessa. 
                2. Le transazioni relative ai lavori,  ai  servizi  e
          alle forniture di cui all'articolo 3, comma  1,  effettuate
          su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
          strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
          di incasso o di pagamento  idonei  a  consentire  la  piena
          tracciabilita' delle operazioni comportano,  a  carico  del
          soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una   sanzione
          amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del  valore
          della transazione stessa. La medesima sanzione  si  applica
          anche nel caso in cui  nel  bonifico  bancario  o  postale,
          ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento  idonei
          a consentire  la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni,
          venga omessa  l'indicazione  del  CUP  o  del  CIG  di  cui
          all'articolo 3, comma 5. 
                3.  Il  reintegro   dei   conti   correnti   di   cui
          all'articolo 3, comma 1, effettuato con  modalita'  diverse
          da quelle indicate all'articolo 3,  comma  4,  comporta,  a
          carico del soggetto  inadempiente,  l'applicazione  di  una
          sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del
          valore di ciascun accredito. 
                4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
          elementi  informativi  di  cui  all'articolo  3,  comma  7,
          comporta,   a    carico    del    soggetto    inadempiente,
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          500 a 3.000 euro. 
                5.  Per  il  procedimento  di   accertamento   e   di
          contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
          nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
          si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  della
          legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo  19
          marzo 2001, n. 68, e del decreto  legislativo  21  novembre
          2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
          quinto comma, della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  le
          sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
          ai precedenti  commi  sono  applicate  dal  prefetto  della
          provincia  ove   ha   sede   la   stazione   appaltante   o
          l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
          dall'articolo  6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n. 150, l'opposizione e'  proposta  davanti
          al giudice  del  luogo  ove  ha  sede  l'autorita'  che  ha
          applicato la sanzione. 
                5-bis.  L'autorita'  giudiziaria,  fatte   salve   le
          esigenze    investigative,     comunica     al     prefetto
          territorialmente competente i fatti  di  cui  e'  venuta  a
          conoscenza che determinano  violazione  degli  obblighi  di
          tracciabilita' previsti dall'articolo 3.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in  materia  di
          giurisdizione  e  controllo   della   Corte   dei   conti»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10  del  14  gennaio
          1994: 
                
                «Art.  1  (Azione  di  responsabilita').  -   1.   La
          responsabilita' dei soggetti sottoposti alla  giurisdizione
          della Corte dei conti in materia di  contabilita'  pubblica
          e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
          con   dolo   o   con   colpa    grave,    ferma    restando
          l'insindacabilita' nel merito delle  scelte  discrezionali.
          La prova del dolo richiede la dimostrazione della  volonta'
          dell'evento dannoso. In ogni caso e'  esclusa  la  gravita'
          della  colpa  quando  il  fatto  dannoso   tragga   origine
          dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede  di
          controllo  preventivo  di  legittimita',  limitatamente  ai
          profili  presi   in   considerazione   nell'esercizio   del
          controllo. La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su  richiesta  dell'amministrazione  procedente.  Il
          relativo debito si trasmette agli eredi  secondo  le  leggi
          vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante  causa
          e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi. 
                1.1.  In  caso  di  conclusione  di  un  accordo   di
          conciliazione nel procedimento  di  mediazione  o  in  sede
          giudiziale    da    parte    dei    rappresentanti    delle
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   la
          responsabilita' contabile e'  limitata  ai  fatti  ed  alle
          omissioni commessi con  dolo  o  colpa  grave,  consistente
          nella  negligenza  inescusabile   derivante   dalla   grave
          violazione della legge o dal travisamento dei fatti. 
                1-bis.  Nel  giudizio   di   responsabilita',   fermo
          restando il potere di riduzione,  deve  tenersi  conto  dei
          vantaggi  comunque   conseguiti   dall'amministrazione   di
          appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
          amministrata   in   relazione   al   comportamento    degli
          amministratori  o  dei  dipendenti  pubblici  soggetti   al
          giudizio di responsabilita'. 
                1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
          la responsabilita' si imputa esclusivamente  a  coloro  che
          hanno espresso  voto  favorevole.  Nel  caso  di  atti  che
          rientrano nella competenza propria degli uffici  tecnici  o
          amministrativi  la  responsabilita'  non  si   estende   ai
          titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
          approvati  ovvero  ne  abbiano  autorizzato  o   consentito
          l'esecuzione. 
                1-quater. Se il fatto  dannoso  e'  causato  da  piu'
          persone,  la  Corte  dei   conti,   valutate   le   singole
          responsabilita', condanna ciascuno per la parte che  vi  ha
          preso. 
                1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
          concorrenti   che   abbiano    conseguito    un    illecito
          arricchimento o abbiano agito con  dolo  sono  responsabili
          solidalmente. La disposizione di cui al presente  comma  si
          applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
          giudicato pronunciata in giudizio  pendente  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
          In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non  si
          estende la responsabilita' solidale e' effettuata  in  sede
          di ricorso per revocazione. 
                1-sexies. Nel giudizio di responsabilita',  l'entita'
          del  danno  all'immagine  della  pubblica   amministrazione
          derivante dalla commissione di un reato  contro  la  stessa
          pubblica amministrazione accertato con sentenza passata  in
          giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
          della somma di denaro o del valore  patrimoniale  di  altra
          utilita' illecitamente percepita dal dipendente. 
                1-septies. Nei giudizi di responsabilita'  aventi  ad
          oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
          conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
          di attenuazione della garanzia del credito erariale. 
                2. Il diritto al risarcimento del danno si  prescrive
          in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data  in  cui
          si e' verificato il  fatto  dannoso,  ovvero,  in  caso  di
          occultamento  doloso  del  danno,  dalla  data  della   sua
          scoperta. 
                2-bis. Per  i  fatti  che  rientrano  nell'ambito  di
          applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
          agosto 1993, n. 324, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 27 ottobre 1993, n. 423, la  prescrizione  si  compie
          entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
          del 31 dicembre 1996. 
                2-ter. Per i fatti  verificatisi  anteriormente  alla
          data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo  un
          termine  di  prescrizione  decennale,  la  prescrizione  si
          compie entro il 31 dicembre 1998,  ovvero  nel  piu'  breve
          termine dato dal compiersi del decennio. 
                3.   Qualora   la   prescrizione   del   diritto   al
          risarcimento sia maturata a causa di  omissione  o  ritardo
          della denuncia del fatto, rispondono del danno  erariale  i
          soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In  tali
          casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla  data
          in cui la prescrizione e' maturata. 
                4. La Corte dei conti giudica  sulla  responsabilita'
          amministrativa degli amministratori e  dipendenti  pubblici
          anche   quando   il   danno   sia   stato   cagionato    ad
          amministrazioni  o  enti  pubblici  diversi  da  quelli  di
          appartenenza, per i  fatti  commessi  successivamente  alla
          data di entrata in vigore della presente legge.». 
                
              - Si riporta  di  seguito  il  testo  dell'articolo  1,
          dell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016  n.
          174, recante: «Codice di giustizia contabile,  adottato  ai
          sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n.  124»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7  settembre
          2016: 
                
                «Art. 1 (Ambiti della giurisdizione contabile). -  1.
          La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi  di  conto,
          di responsabilita' amministrativa per  danno  all'erario  e
          negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica. 
                2. Sono devoluti alla giurisdizione della  Corte  dei
          conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi  aventi
          per oggetto l'irrogazione  di  sanzioni  pecuniarie  e  gli
          altri giudizi nelle materie specificate dalla legge. 
                3.  La  giurisdizione  della  Corte  dei   conti   e'
          esercitata dai  giudici  contabili  secondo  le  norme  del
          presente codice.».