Art. 12
Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata
1. Nei contratti per interventi di ricostruzione, riparazione o
ripristino stipulati tra privati, aventi ad oggetto interventi
regolati dalla presente legge, e' sempre obbligatorio l'inserimento
della clausola di tracciabilita' finanziaria, che deve essere
debitamente accettata ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma, del
codice civile. Con detta clausola l'appaltatore assume gli obblighi
di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136,
nonche' quello di dare comunicazione al Commissario straordinario,
entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta conoscenza,
dell'eventuale inottemperanza dei propri subappaltatori o
subaffidatari ai medesimi obblighi.
2. Qualora sia accertato l'inadempimento dell'obbligo di
tracciamento finanziario, consistente nel mancato utilizzo di banche
o della societa' Poste italiane Spa per il pagamento, in tutto o in
parte, degli operatori economici incaricati o dei professionisti
abilitati per gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori
mediante le somme percepite a titolo di contributo pubblico per la
ricostruzione, e' disposta la revoca totale del contributo erogato.
3. Qualora sia accertato l'inadempimento di uno degli ulteriori
obblighi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 13 agosto 2010,
n. 136, e' disposta la revoca parziale del contributo, in misura
corrispondente all'importo della transazione effettuata.
4. Nei casi di cui al comma 2, il contratto e' risolto di diritto.
5. Nei contratti fra privati e' consentito il subappalto di
lavorazioni previa autorizzazione del committente e nei limiti
consentiti dalla vigente normativa. In tale ipotesi, il contratto
deve contenere, a pena di nullita', la dichiarazione di voler
procedere al subappalto, con l'indicazione, se nota, delle opere e
delle quantita' da subappaltare. Prima dell'inizio delle lavorazioni
deve essere in ogni caso trasmesso al Commissario straordinario
l'addendum al contratto di appalto contenente l'indicazione delle
opere e delle quantita' oggetto di subappalto, ove non
precedentemente indicate, e delle denominazioni delle imprese
subappaltatrici. Sono nulle le clausole che dispongono il subappalto
al di fuori dei casi e dei limiti sopra indicati.
6. Resta ferma la giurisdizione della Corte dei conti ai sensi
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 1
del codice della giustizia contabile, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
7. Al ricorrere dei relativi presupposti giustificativi, i
contributi per il ristoro di danni ai sensi dalla presente legge sono
concessi, nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza o per
la ricostruzione, al netto dei rimborsi assicurativi percepiti dai
beneficiari.
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'articolo 1341 del Codice
civile:
«Art. 1341 (Condizioni generali di contratto). - Le
condizioni generali di contratto predisposte da uno dei
contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al
momento della conclusione del contratto questi le ha
conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria
diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le condizioni che
stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte,
limitazioni di responsabilita', facolta' di recedere dal
contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono
a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla
facolta' di opporre eccezioni, restrizioni alla liberta'
contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorita' giudiziaria.».
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 6 della legge
13 agosto 2010, n. 136, recante: «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di
normativa antimafia», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 196 del 23 agosto 2010:
«Art. 3 (Tracciabilita' dei flussi finanziari). - 1.
Per assicurare la tracciabilita' dei flussi finanziari
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli
appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese nonche' i concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
devono utilizzare uno o piu' conti correnti bancari o
postali, accesi presso banche o presso la societa' Poste
italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo
restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla gestione
dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto
previsto al comma 3, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni.
2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonche' quelli destinati alla provvista di
immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto
corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a
garantire la piena tracciabilita' delle operazioni per
l'intero importo dovuto, anche se questo non e' riferibile
in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
al medesimo comma 1.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali,
assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le
spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500
euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono
essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o
postale, fermi restando il divieto di impiego del contante
e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale
costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese
giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve
essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o
altro strumento di pagamento idoneo a consentire la
tracciabilita' delle operazioni, in favore di uno o piu'
dipendenti.
4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori,
ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti
dedicati di cui al medesimo comma 1, questi ultimi possono
essere successivamente reintegrati mediante bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita'
delle operazioni.
5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi
finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in
relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla
stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma
1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione
appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di
progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
dei sistemi telematici delle banche e della societa' Poste
italiane Spa, il CUP puo' essere inserito nello spazio
destinato alla trascrizione della motivazione del
pagamento.
6.
7. I soggetti di cui al comma 1 comunicano alla
stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui
al medesimo comma 1 entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti gia' esistenti,
dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie
relative ad una commessa pubblica, nonche', nello stesso
termine, le generalita' e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti
provvedono, altresi', a comunicare ogni modifica relativa
ai dati trasmessi.
8. La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti
con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di nullita'
assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono
gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilita'
finanziaria di cui al presente articolo ne da' immediata
comunicazione alla stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione
concedente.
9. La stazione appaltante verifica che nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia
inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita' dei flussi finanziari di cui alla presente
legge.
9-bis. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto.».
«Art. 6 (Sanzioni). - 1. Le transazioni relative ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui all'articolo 3,
comma 1, e le erogazioni e concessioni di provvidenze
pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della
societa' Poste italiane Spa comportano, a carico del
soggetto inadempiente, fatta salva l'applicazione
dell'articolo 3, comma 9-bis, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 per cento
del valore della transazione stessa.
2. Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e
alle forniture di cui all'articolo 3, comma 1, effettuate
su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo
strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita' delle operazioni comportano, a carico del
soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento del valore
della transazione stessa. La medesima sanzione si applica
anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale,
ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni,
venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG di cui
all'articolo 3, comma 5.
3. Il reintegro dei conti correnti di cui
all'articolo 3, comma 1, effettuato con modalita' diverse
da quelle indicate all'articolo 3, comma 4, comporta, a
carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del
valore di ciascun accredito.
4. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all'articolo 3, comma 7,
comporta, a carico del soggetto inadempiente,
l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 3.000 euro.
5. Per il procedimento di accertamento e di
contestazione delle violazioni di cui al presente articolo,
nonche' per quello di applicazione delle relative sanzioni,
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, e del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17,
quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le
sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui
ai precedenti commi sono applicate dal prefetto della
provincia ove ha sede la stazione appaltante o
l'amministrazione concedente e, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150, l'opposizione e' proposta davanti
al giudice del luogo ove ha sede l'autorita' che ha
applicato la sanzione.
5-bis. L'autorita' giudiziaria, fatte salve le
esigenze investigative, comunica al prefetto
territorialmente competente i fatti di cui e' venuta a
conoscenza che determinano violazione degli obblighi di
tracciabilita' previsti dall'articolo 3.».
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio
1994:
«Art. 1 (Azione di responsabilita'). - 1. La
responsabilita' dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica
e' personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi
con dolo o con colpa grave, ferma restando
l'insindacabilita' nel merito delle scelte discrezionali.
La prova del dolo richiede la dimostrazione della volonta'
dell'evento dannoso. In ogni caso e' esclusa la gravita'
della colpa quando il fatto dannoso tragga origine
dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di
controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai
profili presi in considerazione nell'esercizio del
controllo. La gravita' della colpa e ogni conseguente
responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni profilo
se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
la cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di
rapporti di concessione autostradale, allorche' detti
decreti siano stati vistati e registrati dalla Corte dei
conti in sede di controllo preventivo di legittimita'
svolto su richiesta dell'amministrazione procedente. Il
relativo debito si trasmette agli eredi secondo le leggi
vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa
e di conseguente indebito arricchimento degli eredi stessi.
1.1. In caso di conclusione di un accordo di
conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede
giudiziale da parte dei rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la
responsabilita' contabile e' limitata ai fatti ed alle
omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente
nella negligenza inescusabile derivante dalla grave
violazione della legge o dal travisamento dei fatti.
1-bis. Nel giudizio di responsabilita', fermo
restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei
vantaggi comunque conseguiti dall'amministrazione di
appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunita'
amministrata in relazione al comportamento degli
amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al
giudizio di responsabilita'.
1-ter. Nel caso di deliberazioni di organi collegiali
la responsabilita' si imputa esclusivamente a coloro che
hanno espresso voto favorevole. Nel caso di atti che
rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o
amministrativi la responsabilita' non si estende ai
titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito
l'esecuzione.
1-quater. Se il fatto dannoso e' causato da piu'
persone, la Corte dei conti, valutate le singole
responsabilita', condanna ciascuno per la parte che vi ha
preso.
1-quinquies. Nel caso in cui al comma 1-quater i soli
concorrenti che abbiano conseguito un illecito
arricchimento o abbiano agito con dolo sono responsabili
solidalmente. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche per i fatti accertati con sentenza passata in
giudicato pronunciata in giudizio pendente alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 248.
In tali casi l'individuazione dei soggetti ai quali non si
estende la responsabilita' solidale e' effettuata in sede
di ricorso per revocazione.
1-sexies. Nel giudizio di responsabilita', l'entita'
del danno all'immagine della pubblica amministrazione
derivante dalla commissione di un reato contro la stessa
pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in
giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio
della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra
utilita' illecitamente percepita dal dipendente.
1-septies. Nei giudizi di responsabilita' aventi ad
oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro
conservativo, e' concesso in tutti i casi di fondato timore
di attenuazione della garanzia del credito erariale.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui
si e' verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di
occultamento doloso del danno, dalla data della sua
scoperta.
2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di
applicazione dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27
agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie
entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima
del 31 dicembre 1996.
2-ter. Per i fatti verificatisi anteriormente alla
data del 15 novembre 1993 e per i quali stia decorrendo un
termine di prescrizione decennale, la prescrizione si
compie entro il 31 dicembre 1998, ovvero nel piu' breve
termine dato dal compiersi del decennio.
3. Qualora la prescrizione del diritto al
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo
della denuncia del fatto, rispondono del danno erariale i
soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali
casi, l'azione e' proponibile entro cinque anni dalla data
in cui la prescrizione e' maturata.
4. La Corte dei conti giudica sulla responsabilita'
amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici
anche quando il danno sia stato cagionato ad
amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di
appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge.».
- Si riporta di seguito il testo dell'articolo 1,
dell'Allegato 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016 n.
174, recante: «Codice di giustizia contabile, adottato ai
sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre
2016:
«Art. 1 (Ambiti della giurisdizione contabile). - 1.
La Corte dei conti ha giurisdizione nei giudizi di conto,
di responsabilita' amministrativa per danno all'erario e
negli altri giudizi in materia di contabilita' pubblica.
2. Sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei
conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi
per oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli
altri giudizi nelle materie specificate dalla legge.
3. La giurisdizione della Corte dei conti e'
esercitata dai giudici contabili secondo le norme del
presente codice.».