Art. 9
Ricostruzione privata
1. Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di
riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per i
quali e' stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie di intervento, di
danno e di spese ammissibili a contribuzione nonche' i limiti, i
parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di
contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della
deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale di
cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge sono
individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere i contributi
pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse economiche
finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno
finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le
risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione di cui
all'articolo 6, comma 1, per il successivo trasferimento alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f).
2. Ai fini dell'attribuzione dei contributi nell'ambito dei
territori di cui all'articolo 1, per i quali e' stato dichiarato lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per la ricostruzione
di cui all'articolo 6, comma 1, assegnate e disponibili nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f), e
nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1 del presente
articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 3, comma 7, entro dodici mesi dalla nomina,
provvede a:
a) individuare i contenuti del processo di ricostruzione del
patrimonio danneggiato, distinguendo:
1) interventi di immediata riparazione, da realizzare con
priorita', per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e
produttivi, ivi compresi quelli in cui sono erogati servizi
socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e assistenza
alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni
lievi;
2) interventi di ripristino o ricostruzione puntuale degli
edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui sono
erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia e servizi di
cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
b) definire criteri di indirizzo per la pianificazione, la
progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione
degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela
degli aspetti architettonici, storici, paesaggistici e ambientali,
anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare
un'architettura ecosostenibile e l'efficienza energetica. Tali
criteri sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati
coinvolti nel processo di ricostruzione.
3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui
al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione
statica o sismica, ove prescritta.