Art. 9 
 
                        Ricostruzione privata 
 
  1.  Per  gli  interventi  di  ricostruzione,  di  ripristino  o  di
riparazione degli immobili  privati  distrutti  o  danneggiati  dagli
eventi calamitosi di cui all'articolo 1, situati nei territori per  i
quali e' stato  dichiarato  lo  stato  di  ricostruzione  di  rilievo
nazionale ai sensi dell'articolo 2, le tipologie  di  intervento,  di
danno e di spese ammissibili a  contribuzione  nonche'  i  limiti,  i
parametri generali, i presupposti,  le  condizioni  e  le  soglie  di
contribuzione sono definiti con disposizioni di legge a seguito della
deliberazione dello stato di ricostruzione di  rilievo  nazionale  di
cui al citato articolo 2. Con le medesime disposizioni di legge  sono
individuati i soggetti privati legittimati ad ottenere  i  contributi
pubblici per la ricostruzione e sono stanziate le risorse  economiche
finalizzate  alla  ricostruzione,   tenuto   conto   del   fabbisogno
finanziario stimato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, lettera b). Le
risorse  sono  iscritte  nel  fondo  per  la  ricostruzione  di   cui
all'articolo  6,  comma  1,  per  il  successivo  trasferimento  alla
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera f). 
  2.  Ai  fini  dell'attribuzione  dei  contributi  nell'ambito   dei
territori di cui all'articolo 1, per i quali e' stato  dichiarato  lo
stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2,
nei limiti delle risorse finanziarie del fondo per  la  ricostruzione
di cui  all'articolo  6,  comma  1,  assegnate  e  disponibili  nella
contabilita' speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera  f),  e
nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del comma 1  del  presente
articolo, il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai
sensi dell'articolo 3, comma  7,  entro  dodici  mesi  dalla  nomina,
provvede a: 
    a) individuare i contenuti  del  processo  di  ricostruzione  del
patrimonio danneggiato, distinguendo: 
      1) interventi  di  immediata  riparazione,  da  realizzare  con
priorita', per il rafforzamento locale degli edifici  residenziali  e
produttivi,  ivi  compresi  quelli  in  cui  sono   erogati   servizi
socio-educativi per la prima infanzia e servizi di cura e  assistenza
alla persona e  le  infrastrutture  sportive,  che  presentano  danni
lievi; 
      2) interventi di  ripristino  o  ricostruzione  puntuale  degli
edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli  in  cui  sono
erogati servizi socio-educativi per la prima infanzia  e  servizi  di
cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi; 
      3) interventi di ricostruzione integrata dei  centri  e  nuclei
storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti; 
    b) definire  criteri  di  indirizzo  per  la  pianificazione,  la
progettazione e la realizzazione degli  interventi  di  ricostruzione
degli edifici distrutti e di ripristino degli edifici danneggiati, in
modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la  tutela
degli aspetti architettonici, storici,  paesaggistici  e  ambientali,
anche  mediante  specifiche   indicazioni   dirette   ad   assicurare
un'architettura  ecosostenibile  e  l'efficienza   energetica.   Tali
criteri sono vincolanti per  tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati
coinvolti nel processo di ricostruzione. 
  3. Gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui
al presente articolo sono subordinati al rilascio dell'autorizzazione
statica o sismica, ove prescritta.