Art. 16 
Disposizioni  integrative  e  correttive   in   materia   contenzioso
                             tributario 
 
  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le  parole:
«all'originale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «al   documento
analogico detenuto dal difensore»; 
    b) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in
pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del
relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di  consiglio
e il presidente, al termine, da' lettura immediata  del  dispositivo,
salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria
e  la  sua  contestuale  comunicazione  ai  difensori   delle   parti
costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»; 
    c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di  primo
grado» sono soppresse; 
    d)  all'articolo  70,  comma  2,  dopo  le   parole:   «ufficiale
giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  a  mezzo  posta
elettronica certificata  ai  sensi  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,». 
  2. Al testo unico della giustizia  tributaria  di  cui  al  decreto
legislativo 14 novembre 2024, n.  175,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 72, al comma 6, le parole:  «all'originale»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «al  documento  analogico  detenuto  dal
difensore»; 
    b) all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in
pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del
relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di  consiglio
e il presidente, al termine, da' lettura immediata  del  dispositivo,
salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria
e  la  sua  contestuale  comunicazione  ai  difensori   delle   parti
costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»; 
    c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo
grado» sono soppresse; 
    d)  all'articolo  128,  comma  2,  dopo  le  parole:   «ufficiale
giudiziario»  sono  inserite  le  seguenti:  «ovvero  a  mezzo  posta
elettronica certificata  ai  sensi  del  codice  dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»; 
    e)  all'articolo  129,  comma  2,  le  parole:  «comma  3»   sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1». 
  3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4: 
      1) al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i),  n),
o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma
1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q),  s),  t)  u),  numero  1),
v),»; 
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
u), numero 2)  e  z)  si  applicano  sia  ai  giudizi  instaurati  in
Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata  in
vigore del presente decreto sia a quelli pendenti  alla  data  del  4
gennaio 2024.». 
 
          Note all'articolo 16: 
              - Si riporta il testo degli articoli  25-bis,  35,  68,
          70, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre  1992,
          n. 546, recante: «Disposizioni sul processo  tributario  in
          attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.  30
          della legge 30 dicembre 1991,  n.  413»,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  13  gennaio   1993,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
          - 1. Al fine del deposito e della  notifica  con  modalita'
          telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
          un atto processuale  di  parte,  di  un  provvedimento  del
          giudice o di un documento formato su supporto  analogico  e
          detenuto in originale o in copia conforme, il  difensore  e
          il  dipendente  di  cui  si  avvalgono  l'ente  impositore,
          l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
          di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
          1997, n. 446,  attestano  la  conformita'  della  copia  al
          predetto atto  secondo  le  modalita'  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
              2. Analogo potere di  attestazione  di  conformita'  e'
          esteso, anche per l'estrazione  di  copia  analogica,  agli
          atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
          formato  dalla  segreteria   della   corte   di   giustizia
          tributaria di primo e secondo grado ai sensi  dell'articolo
          14 del decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
          23 dicembre 2013, n. 163,  o  trasmessi  in  allegato  alle
          comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti
          atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico  o
          trasmessi  in  allegato  alle   comunicazioni   telematiche
          dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche
          se privi dell'attestazione di conformita' all'originale  da
          parte dell'ufficio di segreteria. 
              3.   La   copia   informatica   o    cartacea    munita
          dell'attestazione  di  conformita'  ai  sensi   dei   commi
          precedenti equivale all'originale  o  alla  copia  conforme
          dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente  nel
          fascicolo informatico. 
              4.  L'estrazione  di  copie  autentiche  ai  sensi  del
          presente articolo, esonera dal  pagamento  dei  diritti  di
          copia. 
              5. Nel compimento dell'attestazione  di  conformita'  i
          soggetti di cui  al  presente  articolo  assumono  ad  ogni
          effetto la veste di pubblici ufficiali. 
              5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo  telematico
          non  devono  essere  nuovamente   depositati   nelle   fasi
          successive del giudizio o  nei  suoi  ulteriori  gradi.  Il
          giudice non tiene conto  degli  atti  e  dei  documenti  su
          supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo
          telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
          di  attestazione  di  conformita'  al  documento  analogico
          detenuto dal difensore.». 
              «Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). -  1.
          La  corte  di  giustizia   tributaria,   subito   dopo   la
          discussione in pubblica udienza o,  se  questa  non  vi  e'
          stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera  la
          decisione  in  segreto  nella  camera  di  consiglio  e  il
          presidente,  al  termine,   da'   lettura   immediata   del
          dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il
          deposito in segreteria e la sua  contestuale  comunicazione
          ai  difensori  delle  parti  costituite  entro  il  termine
          perentorio dei successivi sette giorni. 
              2. Quando ne ricorrono i  motivi  la  deliberazione  in
          camera di consiglio  puo'  essere  rinviata  di  non  oltre
          trenta giorni. 
              3. Alle deliberazioni  del  collegio  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
          di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
          definitive o limitate solo ad alcune domande.». 
              «Art.  68  (Pagamento  del  tributo  in  pendenza   del
          processo). - 1. Anche in deroga  a  quanto  previsto  nelle
          singole leggi d'imposta, nei casi in  cui  e'  prevista  la
          riscossione frazionata  del  tributo  oggetto  di  giudizio
          davanti  alle  commissioni,  il  tributo,  con  i  relativi
          interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: 
              a) per i due terzi, dopo la  sentenza  della  corte  di
          giustizia  tributaria  di  primo  grado  che  respinge   il
          ricorso; 
              b) per  l'ammontare  risultante  dalla  sentenza  della
          corte di giustizia tributaria di primo  grado,  e  comunque
          non oltre i due terzi, se la stessa  accoglie  parzialmente
          il ricorso; 
              c) per il residuo ammontare determinato nella  sentenza
          della corte di giustizia tributaria di secondo grado; 
              c-bis)  per  l'ammontare  dovuto  nella  pendenza   del
          giudizio di primo grado dopo la  sentenza  della  Corte  di
          cassazione  di  annullamento  con  rinvio  e  per  l'intero
          importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. 
              Per le ipotesi indicate nelle  precedenti  lettere  gli
          importi da versare vanno in ogni caso diminuiti  di  quanto
          gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della  corte  di  giustizia  tributaria,  con  i   relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
          del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
          a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria
          di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
          successivi, alla corte di giustizia tributaria  di  secondo
          grado. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
          ricorso in cassazione. 
              3-bis. Il pagamento, in  pendenza  di  processo,  delle
          risorse  proprie  tradizionali  di  cui   all'articolo   2,
          paragrafo  1,  lettera  a),  della  decisione  2007/436/CE,
          Euratom del Consiglio, del 7 giugno  2007,  e  dell'imposta
          sul  valore  aggiunto   riscossa   all'importazione   resta
          disciplinato  dal  regolamento   (CEE)   n.   2913/92   del
          Consiglio,  del  12  ottobre  1992,  come   riformato   dal
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle  altre  disposizioni
          dell'Unione europea in materia.». 
              «Art. 70 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte  che
          vi  ha  interesse  puo'  richiedere   l'ottemperanza   agli
          obblighi derivanti dalla sentenza della corte di  giustizia
          tributaria di primo e secondo grado  passata  in  giudicato
          mediante ricorso da depositare  in  doppio  originale  alla
          segreteria della corte di  giustizia  tributaria  di  primo
          grado, qualora la sentenza passata in giudicato  sia  stata
          da essa pronunciata, e in ogni altro caso  alla  segreteria
          della corte di giustizia tributaria di secondo grado. 
              2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza  del
          termine  entro  il  quale   e'   prescritto   dalla   legge
          l'adempimento a carico  dell'ente  impositore,  dell'agente
          della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, degli  obblighi  derivanti  dalla  sentenza  o,  in
          mancanza di tale termine, dopo  trenta  giorni  dalla  loro
          messa in mora a mezzo di  ufficiale  giudiziario  ovvero  a
          mezzo posta elettronica certificata ai  sensi  del  decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni, e fino a quando l'obbligo non sia estinto. 
              Omissis.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 72, comma  6,  84,
          126, 128 e 129 del citato decreto legislativo  14  novembre
          2024, n. 175, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 72 (Potere di certificazione di  conformita').  -
          Omissis 
              6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico  non
          devono essere nuovamente depositati nelle  fasi  successive
          del giudizio o nei suoi ulteriori  gradi.  Il  giudice  non
          tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo
          dei quali non e' depositata  nel  fascicolo  telematico  la
          copia  informatica,   anche   per   immagine,   munita   di
          attestazione di conformita' al documento analogico detenuto
          dal difensore. 
              Omissis.». 
              «Art.  84  (Deliberazioni  della  corte  di   giustizia
          tributaria). - 1. La corte di giustizia tributaria,  subito
          dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi
          e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore,  delibera
          la decisione in segreto nella  camera  di  consiglio  e  il
          presidente,  al  termine,   da'   lettura   immediata   del
          dispositivo, di cui va  dato  atto  nel  verbale  d'udienza
          immediatamente depositato nel fascicolo  informatico  salva
          la facolta' di riservarne il deposito in  segreteria  entro
          il termine perentorio dei successivi sette giorni e la  sua
          contestuale  comunicazione   ai   difensori   delle   parti
          costituite. 
              2. Quando ne ricorrono i  motivi  la  deliberazione  in
          camera di consiglio  puo'  essere  rinviata  di  non  oltre
          trenta giorni. 
              3. Alle deliberazioni  del  collegio  si  applicano  le
          disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
          di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
          definitive o limitate solo ad alcune domande.». 
              «Art. 126 (Pagamento del tributo e  delle  sanzioni  in
          pendenza del processo). -  1.  Anche  in  deroga  a  quanto
          previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui  e'
          prevista la riscossione frazionata del tributo  oggetto  di
          giudizio davanti alle corti  di  giustizia  tributaria,  il
          tributo, con i  relativi  interessi  previsti  dalle  leggi
          fiscali, deve essere pagato: 
              a) per i due terzi, dopo la  sentenza  della  corte  di
          giustizia  tributaria  di  primo  grado  che  respinge   il
          ricorso; 
              b) per  l'ammontare  risultante  dalla  sentenza  della
          corte di giustizia tributaria di primo  grado,  e  comunque
          non oltre i due terzi, se la stessa  accoglie  parzialmente
          il ricorso; 
              c) per il residuo ammontare determinato nella  sentenza
          della corte di giustizia tributaria di secondo grado; 
              d) per l'ammontare dovuto nella pendenza  del  giudizio
          di primo grado dopo la sentenza della Corte  di  cassazione
          di annullamento con rinvio e per l'intero importo  indicato
          nell'atto in caso di mancata riassunzione. 
              Per le ipotesi indicate nelle  precedenti  lettere  gli
          importi da versare vanno in ogni caso diminuiti  di  quanto
          gia' corrisposto. 
              2. Se il ricorso viene accolto, il tributo  corrisposto
          in eccedenza rispetto  a  quanto  statuito  dalla  sentenza
          della  corte  di  giustizia  tributaria,  con  i   relativi
          interessi  previsti  dalle  leggi  fiscali,   deve   essere
          rimborsato   d'ufficio   entro   novanta    giorni    dalla
          notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
          del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
          a  norma  dell'articolo  128  alla   corte   di   giustizia
          tributaria  di  primo  grado  ovvero,  se  il  giudizio  e'
          pendente nei gradi  successivi,  alla  corte  di  giustizia
          tributaria di secondo grado. 
              3. Le imposte  suppletive  debbono  essere  corrisposte
          dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
          ricorso in cassazione. 
              4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse
          proprie tradizionali di cui all'articolo  2,  paragrafo  1,
          lettera  a),  della  decisione  2020/2053/UE,  Euratom  del
          Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta  sul  valore
          aggiunto riscossa all'importazione resta  disciplinato  dal
          regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle  altre  disposizioni
          dell'Unione europea in materia. 
              5. Con riferimento all'esecuzione  delle  sanzioni,  in
          caso di ricorso alle corti di giustizia  tributaria,  anche
          nei casi in cui non e' prevista riscossione  frazionata  si
          applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2. 
              6. La corte di giustizia tributaria  di  secondo  grado
          puo'  sospendere   l'esecuzione   applicando,   in   quanto
          compatibili, le previsioni dell'articolo 106. 
              7.  La  sospensione  deve  essere  concessa  se   viene
          prestata la garanzia di cui all'articolo 127. 
              8. Se in esito alla sentenza  di  primo  o  di  secondo
          grado  la  somma  corrisposta  eccede  quella  che  risulta
          dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi  del
          comma 2. 
              9. Le  sanzioni  accessorie  sono  eseguite  quando  il
          provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.». 
              Art. 128 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte  che
          vi  ha  interesse  puo'  richiedere   l'ottemperanza   agli
          obblighi derivanti dalla sentenza della corte di  giustizia
          tributaria di primo e secondo  grado  mediante  ricorso  da
          depositare in doppio originale alla segreteria della  corte
          di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza
          sia stata da essa pronunciata, e in ogni  altro  caso  alla
          segreteria della corte di giustizia tributaria  di  secondo
          grado. 
              2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza  del
          termine  entro  il  quale   e'   prescritto   dalla   legge
          l'adempimento a carico  dell'ente  impositore,  dell'agente
          della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di  cui
          all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre  1997,
          n. 446, degli  obblighi  derivanti  dalla  sentenza  o,  in
          mancanza di tale termine, dopo  trenta  giorni  dalla  loro
          messa in mora a mezzo di  ufficiale  giudiziario  ovvero  a
          mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando  l'obbligo
          non sia estinto. 
              3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte  di
          giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione
          dei fatti  che  ne  giustificano  la  proposizione  con  la
          precisa indicazione,  a  pena  di  inammissibilita',  della
          sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che  deve  essere
          prodotta  in  copia  unitamente   all'originale   o   copia
          autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del
          comma 2, se necessario. 
              4. Uno dei due originali del ricorso  e'  comunicato  a
          cura della segreteria della corte di  giustizia  tributaria
          ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere. 
              5. Entro venti  giorni  dalla  comunicazione  l'ufficio
          puo' trasmettere le  proprie  osservazioni  alla  corte  di
          giustizia   tributaria,   allegando    la    documentazione
          dell'eventuale adempimento. 
              6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di
          primo e secondo grado, scaduto il termine di cui  al  comma
          5, assegna il ricorso alla sezione che  ha  pronunciato  la
          sentenza. Il presidente della sezione fissa il  giorno  per
          la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre
          novanta giorni dal deposito del ricorso  e  ne  viene  data
          comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a
          cura della segreteria. 
              7. La corte di giustizia tributaria, sentite  le  parti
          in   contraddittorio   ed   acquisita   la   documentazione
          necessaria,   adotta   con   sentenza    i    provvedimenti
          indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che
          li  ha  omessi  e  nelle  forme  amministrative  per   essi
          prescritti   dalla   legge,   attenendosi   agli   obblighi
          risultanti espressamente dal dispositivo della  sentenza  e
          tenuto conto della relativa motivazione. La  corte,  se  lo
          ritiene opportuno, puo' delegare un  proprio  componente  o
          nominare un commissario al quale fissa un  termine  congruo
          per i necessari  provvedimenti  attuativi  e  determina  il
          compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo
          VII  del  Capo  IV  del  Testo  unico  delle   disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   spese   di
          giustizia  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
              8.  La  corte  di  giustizia  tributaria   eseguiti   i
          provvedimenti di cui al comma 7  e  preso  atto  di  quelli
          emanati  ed  eseguiti  dal  componente   delegato   o   dal
          commissario nominato, dichiara chiuso il  procedimento  con
          ordinanza. 
              9. Tutti i provvedimenti di cui  al  presente  articolo
          sono immediatamente esecutivi. 
              10. Contro la sentenza di cui al  comma  7  e'  ammesso
          soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
          sul procedimento. 
              11. Per il  pagamento  di  somme  dell'importo  fino  a
          20.000 euro e comunque per  il  pagamento  delle  spese  di
          giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in  composizione
          monocratica.». 
              Art. 129 (Norme transitorie e finali). - 1. Con decreto
          del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
          Consiglio di presidenza  della  giustizia  tributaria  e  i
          consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa
          davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le
          norme  tecniche  per  il  processo  tributario  telematico,
          nonche' approvati i modelli per  la  redazione  degli  atti
          processuali e per le deposizioni testimoniali, dei  verbali
          e dei  provvedimenti  giurisdizionali.  Il  decreto  indica
          altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche  di
          fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della
          sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate. 
              2. Con il decreto di  cui  al  comma  1  sono  altresi'
          stabilite, nei limiti delle risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente,  le  regole
          tecnico-operative  per  lo  svolgimento  da  remoto   delle
          udienze e camere di consiglio. 
              3. Nei casi eccezionali previsti dalle  norme  tecniche
          per il processo tributario telematico, e, fino  al  momento
          della loro individuazione, previa  autorizzazione  espressa
          del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo
          o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del  relativo
          Presidente di sezione, la notificazione, il deposito  delle
          notifiche, degli atti processuali,  dei  documenti,  e  dei
          provvedimenti giurisdizionali e le  relative  comunicazioni
          possono essere effettuate con modalita' cartacea.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  citato
          decreto  legislativo  30  dicembre  2023,  n.   220,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti).
          -  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
          giudizi instaurati,  in  primo  e  in  secondo  grado,  con
          ricorso notificato successivamente al  1°  settembre  2024,
          fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma  1,
          lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u),  numero
          1), v),  aa),  cc)  e  dd)  che  si  applicano  ai  giudizi
          instaurati,  in  primo  e  in  secondo  grado,  nonche'  in
          Cassazione, a decorrere dal giorno  successivo  all'entrata
          in vigore del presente decreto. 
              2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  1,
          lettere u), numero 2) e z)  si  applicano  sia  ai  giudizi
          instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno  successivo
          all'entrata in vigore del presente  decreto  sia  a  quelli
          pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».