Art. 16
Disposizioni integrative e correttive in materia contenzioso
tributario
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 25-bis, comma 5-bis, secondo periodo, le parole:
«all'originale» sono sostituite dalle seguenti: «al documento
analogico detenuto dal difensore»;
b) all'articolo 35, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in
pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del
relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio
e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo,
salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria
e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti
costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 68, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo
grado» sono soppresse;
d) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «ufficiale
giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta
elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,».
2. Al testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto
legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 72, al comma 6, le parole: «all'originale» sono
sostituite dalle seguenti: «al documento analogico detenuto dal
difensore»;
b) all'articolo 84, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in
pubblica udienza o, se questa non vi e' stata, dopo l'esposizione del
relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio
e il presidente, al termine, da' lettura immediata del dispositivo,
salva la facolta' della corte di riservarne il deposito in segreteria
e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti
costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.»;
c) all'articolo 126, comma 2, primo periodo, le parole: «di primo
grado» sono soppresse;
d) all'articolo 128, comma 2, dopo le parole: «ufficiale
giudiziario» sono inserite le seguenti: «ovvero a mezzo posta
elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
e) all'articolo 129, comma 2, le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 1».
3. Al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole «comma 1, lettere d), e), f), i), n),
o), p), q), s), t) u), v), z)» sono sostituite dalle seguenti: «comma
1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t) u), numero 1),
v),»;
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere
u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi instaurati in
Cassazione a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto sia a quelli pendenti alla data del 4
gennaio 2024.».
Note all'articolo 16:
- Si riporta il testo degli articoli 25-bis, 35, 68,
70, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, recante: «Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1993, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 25-bis (Potere di certificazione di conformita').
- 1. Al fine del deposito e della notifica con modalita'
telematiche della copia informatica, anche per immagine, di
un atto processuale di parte, di un provvedimento del
giudice o di un documento formato su supporto analogico e
detenuto in originale o in copia conforme, il difensore e
il dipendente di cui si avvalgono l'ente impositore,
l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo
di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, attestano la conformita' della copia al
predetto atto secondo le modalita' di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Analogo potere di attestazione di conformita' e'
esteso, anche per l'estrazione di copia analogica, agli
atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico,
formato dalla segreteria della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado ai sensi dell'articolo
14 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
23 dicembre 2013, n. 163, o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche dell'ufficio di segreteria. Detti
atti e provvedimenti, presenti nel fascicolo informatico o
trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche
dell'ufficio di segreteria, equivalgono all'originale anche
se privi dell'attestazione di conformita' all'originale da
parte dell'ufficio di segreteria.
3. La copia informatica o cartacea munita
dell'attestazione di conformita' ai sensi dei commi
precedenti equivale all'originale o alla copia conforme
dell'atto o del provvedimento detenuto ovvero presente nel
fascicolo informatico.
4. L'estrazione di copie autentiche ai sensi del
presente articolo, esonera dal pagamento dei diritti di
copia.
5. Nel compimento dell'attestazione di conformita' i
soggetti di cui al presente articolo assumono ad ogni
effetto la veste di pubblici ufficiali.
5-bis. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico
non devono essere nuovamente depositati nelle fasi
successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il
giudice non tiene conto degli atti e dei documenti su
supporto cartaceo dei quali non e' depositata nel fascicolo
telematico la copia informatica, anche per immagine, munita
di attestazione di conformita' al documento analogico
detenuto dal difensore.».
«Art. 35 (Deliberazioni del collegio giudicante). - 1.
La corte di giustizia tributaria, subito dopo la
discussione in pubblica udienza o, se questa non vi e'
stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera la
decisione in segreto nella camera di consiglio e il
presidente, al termine, da' lettura immediata del
dispositivo, salva la facolta' della corte di riservarne il
deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione
ai difensori delle parti costituite entro il termine
perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in
camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre
trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 68 (Pagamento del tributo in pendenza del
processo). - 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle
singole leggi d'imposta, nei casi in cui e' prevista la
riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio
davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di
giustizia tributaria di primo grado che respinge il
ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente
il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
c-bis) per l'ammontare dovuto nella pendenza del
giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di
cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero
importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli
importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto
gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della corte di giustizia tributaria, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
a norma dell'articolo 70 alla corte di giustizia tributaria
di primo grado ovvero, se il giudizio e' pendente nei gradi
successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo
grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.
3-bis. Il pagamento, in pendenza di processo, delle
risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2,
paragrafo 1, lettera a), della decisione 2007/436/CE,
Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e dell'imposta
sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta
disciplinato dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del
Consiglio, del 12 ottobre 1992, come riformato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni
dell'Unione europea in materia.».
«Art. 70 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che
vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado passata in giudicato
mediante ricorso da depositare in doppio originale alla
segreteria della corte di giustizia tributaria di primo
grado, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata
da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria
della corte di giustizia tributaria di secondo grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del
termine entro il quale e' prescritto dalla legge
l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in
mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro
messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a
mezzo posta elettronica certificata ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, e fino a quando l'obbligo non sia estinto.
Omissis.».
- Si riporta il testo degli articoli 72, comma 6, 84,
126, 128 e 129 del citato decreto legislativo 14 novembre
2024, n. 175, come modificato dal presente decreto:
«Art. 72 (Potere di certificazione di conformita'). -
Omissis
6. Gli atti e i documenti del fascicolo telematico non
devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive
del giudizio o nei suoi ulteriori gradi. Il giudice non
tiene conto degli atti e dei documenti su supporto cartaceo
dei quali non e' depositata nel fascicolo telematico la
copia informatica, anche per immagine, munita di
attestazione di conformita' al documento analogico detenuto
dal difensore.
Omissis.».
«Art. 84 (Deliberazioni della corte di giustizia
tributaria). - 1. La corte di giustizia tributaria, subito
dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi
e' stata, subito dopo l'esposizione del relatore, delibera
la decisione in segreto nella camera di consiglio e il
presidente, al termine, da' lettura immediata del
dispositivo, di cui va dato atto nel verbale d'udienza
immediatamente depositato nel fascicolo informatico salva
la facolta' di riservarne il deposito in segreteria entro
il termine perentorio dei successivi sette giorni e la sua
contestuale comunicazione ai difensori delle parti
costituite.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in
camera di consiglio puo' essere rinviata di non oltre
trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice
di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non
definitive o limitate solo ad alcune domande.».
«Art. 126 (Pagamento del tributo e delle sanzioni in
pendenza del processo). - 1. Anche in deroga a quanto
previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui e'
prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di
giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il
tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi
fiscali, deve essere pagato:
a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di
giustizia tributaria di primo grado che respinge il
ricorso;
b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della
corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque
non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente
il ricorso;
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza
della corte di giustizia tributaria di secondo grado;
d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio
di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione
di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato
nell'atto in caso di mancata riassunzione.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli
importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto
gia' corrisposto.
2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto
in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza
della corte di giustizia tributaria, con i relativi
interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere
rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla
notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione
del rimborso il contribuente puo' richiedere l'ottemperanza
a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia
tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio e'
pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia
tributaria di secondo grado.
3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte
dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con
ricorso in cassazione.
4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse
proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del
Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal
regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni
dell'Unione europea in materia.
5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in
caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche
nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si
applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado
puo' sospendere l'esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell'articolo 106.
7. La sospensione deve essere concessa se viene
prestata la garanzia di cui all'articolo 127.
8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo
grado la somma corrisposta eccede quella che risulta
dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del
comma 2.
9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il
provvedimento di irrogazione e' divenuto definitivo.».
Art. 128 (Giudizio di ottemperanza). - 1. La parte che
vi ha interesse puo' richiedere l'ottemperanza agli
obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia
tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da
depositare in doppio originale alla segreteria della corte
di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza
sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla
segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo
grado.
2. Il ricorso e' proponibile solo dopo la scadenza del
termine entro il quale e' prescritto dalla legge
l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente
della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui
all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in
mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro
messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a
mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e fino a quando l'obbligo
non sia estinto.
3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di
giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione
dei fatti che ne giustificano la proposizione con la
precisa indicazione, a pena di inammissibilita', della
sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere
prodotta in copia unitamente all'originale o copia
autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del
comma 2, se necessario.
4. Uno dei due originali del ricorso e' comunicato a
cura della segreteria della corte di giustizia tributaria
ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.
5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio
puo' trasmettere le proprie osservazioni alla corte di
giustizia tributaria, allegando la documentazione
dell'eventuale adempimento.
6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di
primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma
5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la
sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per
la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre
novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data
comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a
cura della segreteria.
7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti
in contraddittorio ed acquisita la documentazione
necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti
indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che
li ha omessi e nelle forme amministrative per essi
prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi
risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e
tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo
ritiene opportuno, puo' delegare un proprio componente o
nominare un commissario al quale fissa un termine congruo
per i necessari provvedimenti attuativi e determina il
compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo
VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i
provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli
emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal
commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con
ordinanza.
9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo
sono immediatamente esecutivi.
10. Contro la sentenza di cui al comma 7 e' ammesso
soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme
sul procedimento.
11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a
20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di
giudizio, il ricorso e' deciso dalla corte in composizione
monocratica.».
Art. 129 (Norme transitorie e finali). - 1. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i
consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa
davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le
norme tecniche per il processo tributario telematico,
nonche' approvati i modelli per la redazione degli atti
processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali
e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica
altresi' tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di
fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della
sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresi'
stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole
tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle
udienze e camere di consiglio.
3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche
per il processo tributario telematico, e, fino al momento
della loro individuazione, previa autorizzazione espressa
del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo
o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo
Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle
notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei
provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni
possono essere effettuate con modalita' cartacea.».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Entrata in vigore e decorrenza degli effetti).
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai
giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con
ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024,
fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), numero
1), v), aa), cc) e dd) che si applicano ai giudizi
instaurati, in primo e in secondo grado, nonche' in
Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all'entrata
in vigore del presente decreto.
2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere u), numero 2) e z) si applicano sia ai giudizi
instaurati in Cassazione a decorrere dal giorno successivo
all'entrata in vigore del presente decreto sia a quelli
pendenti alla data del 4 gennaio 2024.».