Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e' incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente
articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, si
provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2 milioni di
euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027, mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dagli articoli
6, comma 3 e 7, comma 2 e delle maggiori entrate, in termini di
fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2;
b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2025, mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle
somme iscritte in conto residui sullo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.