Art. 11 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307,
e' incrementato di 3,7 milioni di euro per l'anno 2025,  2,2  milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027. 
  2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del  presente
articolo, pari a 203,7 milioni di euro per l'anno 2025,  2,2  milioni
di euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro  per  l'anno  2027,  si
provvede: 
    a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2025, 2,2  milioni  di
euro per l'anno 2026 e 4,3 milioni di euro per l'anno 2027,  mediante
utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti  dagli  articoli
6, comma 3 e 7, comma 2 e  delle  maggiori  entrate,  in  termini  di
fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dall'articolo 7, comma 2; 
    b) quanto a  200  milioni  di  euro  per  l'anno  2025,  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle
somme iscritte  in  conto  residui  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi  dell'articolo  27,
comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.