Art. 10
Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera a), le parole «15 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «25 per cento»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate
di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza
longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi
tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con
larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure
compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita
segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi
dell'articolo 13.
3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni
e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative
di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facolta' di determinare i
valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle
pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di
passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto
delle peculiarita' geomorfologiche e plano altimetriche del
territorio su cui insistono i comprensori sciistici.»
b) all'articolo 8, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla
seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri;
larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di
collegamento;»