Art. 10 
 
        Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, lettera  a),  le  parole  «15  per  cento»  sono
sostituite dalle seguenti: «25 per cento»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le piste innevate
di  slitta  o  slittino   sono   caratterizzate   da   una   pendenza
longitudinale non superiore al 15 per cento, ad  eccezione  di  brevi
tratti e che non presentino apprezzabili  pendenze  trasversali,  con
larghezza minima  di  almeno  3  metri.  I  gestori  adottano  misure
compensative  di  sicurezza  attiva  e  si  adeguano  alla   apposita
segnaletica relativa  alle  aree  sciabili  di  cui  al  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  adottato  ai  sensi
dell'articolo 13. 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Le regioni
e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze  legislative
di cui all'articolo 117 Costituzione, hanno facolta' di determinare i
valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori  minimi  delle
pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di
passaggi impegnativi, di cui ai commi che  precedono,  tenendo  conto
delle  peculiarita'  geomorfologiche   e   plano   altimetriche   del
territorio su cui insistono i comprensori sciistici.» 
    b) all'articolo 8, comma 1, la lettera  b)  e'  sostituita  dalla
seguente: «b) devono avere una larghezza minima di almeno  15  metri;
larghezze inferiori sono ammesse  per  le  piste  di  raccordo  e  di
collegamento;»