Art. 11 
 
Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo  28  febbraio
                             2021, n. 36 
 
  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13-bis: 
      1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo  periodo  sono
sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui  al  periodo
diciottesimo, su proposta  del  presidente  della  Commissione,  puo'
essere nominato, tra  gli  organi,  un  Vicesegretario  Generale  con
incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario  Generale
e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati,  secondo
l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione, in ogni caso per  tutta  la  durata  del  mandato,
ferma,  nel  caso  di  dipendenti  pubblici,  la   disciplina   delle
incompatibilita' dettata dalla  vigente  normativa  o,  nel  caso  di
soggetti estranei alla pubblica  amministrazione,  l'incompatibilita'
nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori
ruolo   e'    reso    indisponibile    nella    dotazione    organica
dell'amministrazione  di  provenienza,  per  tutta  la   durata   del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista  finanziario.   Agli   oneri   derivanti   dalla   nomina   del
Vicesegretario Generale la  Commissione  provvede  nell'ambito  delle
risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica.»; 
      2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1°  gennaio  2025»
sono sostituite  dalle  seguenti  «  dal  1°  gennaio  2026»  e  sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione
e al fine  di  rendere  immediatamente  operativa  la  Commissione  e
comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa puo'  avvalersi,
fino a un numero di 10 unita', previa stipula di apposita  convezione
e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di
personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni  sportive
di riferimento che, alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, opera nella  Commissione  di  Vigilanza  sulle  societa'  di
calcio  (Co.Vi.So.C.)  e  in  quella  della  Commissione  Tecnica  di
Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il  trattamento  economico
di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede  di
prima applicazione, una delle unita' dirigenziali non generale di cui
al secondo periodo del presente  comma  puo'  essere  nominata  dalla
Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti
di cui all'articolo 19, comma 6, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non puo' eccedere
il termine di cinque anni.»; 
      3) al comma 10 e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «  Per  le
medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno
2025.  Ai  relativi  oneri  si  fa  fronte  mediante   corrispondente
versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  da  parte  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  a  valere  sulle  risorse
affluite sul suo bilancio  autonomo  per  effetto  dell'articolo  35,
comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.  36.  Alla
compensazione  dei  relativi  effetti  finanziari,  in   termini   di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491  per  l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per  la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» 
      4) al comma 11 le  parole  «dall'anno  2025»,  sono  sostituite
dalle seguenti «dall'anno 2026». 
    b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la  parola  «cinque»,
e' sostituita dalla seguente «otto».