Art. 11
Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36
1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13-bis:
1) al comma 6, il diciannovesimo ed il ventesimo periodo sono
sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al periodo
diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, puo'
essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con
incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale
e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo
l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra
analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato,
ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle
incompatibilita' dettata dalla vigente normativa o, nel caso di
soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilita'
nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori
ruolo e' reso indisponibile nella dotazione organica
dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di
vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del
Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle
risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»;
2) al comma 8, terzo periodo, le parole «dal 1° gennaio 2025»
sono sostituite dalle seguenti « dal 1° gennaio 2026» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In sede di prima applicazione
e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e
comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa puo' avvalersi,
fino a un numero di 10 unita', previa stipula di apposita convezione
e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di
personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive
di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle societa' di
calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di
Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico
di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di
prima applicazione, una delle unita' dirigenziali non generale di cui
al secondo periodo del presente comma puo' essere nominata dalla
Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti
di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non puo' eccedere
il termine di cinque anni.»;
3) al comma 10 e' aggiunto il seguente periodo: « Per le
medesime finalita' e' autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno
2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse
affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35,
comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla
compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno
2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»
4) al comma 11 le parole «dall'anno 2025», sono sostituite
dalle seguenti «dall'anno 2026».
b) all'articolo 26, comma 2, primo periodo, la parola «cinque»,
e' sostituita dalla seguente «otto».