Art. 12
Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110
1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, il
primo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i
proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da
guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di
cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da
guerra ne' parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero
in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso
sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli gia'
esplosi, ai fini del processo di smaltimento ovvero destinati al
munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635».