Art. 12 
 
     Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 
 
  1. All'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110,  il
primo periodo e' sostituito dai seguenti: 
    «Sono munizioni da guerra le cartucce e  i  relativi  bossoli,  i
proiettili o parti di essi destinati al  caricamento  delle  armi  da
guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo  di
cartucce usate in armi  da  guerra  non  costituiscono  munizioni  da
guerra ne' parti di esse ai fini del processo di  smaltimento  ovvero
in quanto destinati al munizionamento  civile  consentito  o  ad  uso
sportivo. La detenzione,  il  trasporto  e  l'uso  dei  bossoli  gia'
esplosi, ai fini del processo  di  smaltimento  ovvero  destinati  al
munizionamento civile consentito o ad  uso  sportivo,  sono  soggetti
alla disciplina di cui all'articolo 97 del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635».